Legittimazione dei terzi a impugnare e motivazione del provvedimento che annulla l'autorizzazione paesaggistica sono i due temi su cui ha preso posizione la sentenza 3853 del 17 giugno 2010, emessa dalla VI sezione del Consiglio di Stato. La vicenda esaminata riguarda un intervento su un hotel nella penisola sorrentina, con realizzazione di una piscina e di un solarium in legno sulla sommità dell'edificio. La soprintendenza di Napoli aveva annullato l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune, sostenendo che la piscina integrasse un aumento di volumetria a causa dell'innalzamento della quota del terrazzo, alterando le visuali. Il Tar Campania, dopo aver disposto una consulenza tecnica, ha accolto il ricorso dei proprietari dell'hotel e ha annullato il provvedimento della soprintendenza, rilevando come l'innalzamento non superasse i 30 centimetri e quindi non ci fosse alcun pregiudizio per le visuali. La sentenza è stata impugnata dalla proprietaria di un appartamento posto al quinto piano di un condominio fronteggiante l'hotel, che lamentava la lesione della privacy e la compromissione del panorama di cui prima godeva dalle proprie finestre. In via preliminare il Consiglio di Stato, pur rilevando che l'appellante non era costituita in primo grado, ha ritenuto ammissibile l'impugnativa, richiamando la pronuncia n. 12007. L'attuale formulazione della norma, infatti, sancisce che le sentenze e le ordinanze dei Tar possono essere appellate da qualsiasi soggetto pubblico o privato che vi abbia interesse, anche se non ha proposto ricorso in primo grado. Al riguardo la sentenza ricorda anche come tale orientamento sull'ammissibilità debba ricondursi alla pronuncia della Corte costituzionale n. 1771995, che ha determinato l'estensione al processo amministrativo dell'opposizione di terzo. Affrontando la questione di merito, il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di un pregiudizio per l'appellante, non ritenendo «plausibile che una ipotetica visuale che si gode sporgendosi al di fuori del vano finestra di un bagno sia suscettibile di impedire la realizzazione di una piscina che, ai fini paesaggistici, non arreca nessun impatto, ma anzi sembra sostituire un anonimo e vecchio solaio di copertura con un'opera quanto mai utile a un albergo al fine di meglio attrarre flussi turistici». Inoltre, non essendo configurabile una "servitù di panorama", ma, eventualmente, una "servitù di veduta", della possibile lesione di quest'ultima doveva comunque essere investito il giudice ordinario. Il Consiglio di Stato ritiene illegittimo l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune da parte della soprintendenza perché motivato sull'erroneo presupposto che, oltre a creare una nuova volumetria, la piscina avrebbe negativamente inciso sul contesto in cui l'opera ricadeva, determinando un «pregiudizio per le libere visuali godibili dai luoghi panoramici accessibili al pubblico». Sul punto la pronuncia esclude innanzitutto che possa ritenersi «visuale a servizio del pubblico», quella che si ha sporgendosi dal vano finestra di un bagno, sottolineando comunque l'inconfigurabilità del pregiudizio nel caso della realizzazione di una piscina, perché la mancanza dello sviluppo verticale dell'opera «esclude "ex se" che essa possa avere rilevanza sotto il profilo paesaggistico e, di conseguenza, sulla pretesa, peraltro non fondata, di servitù di veduta». La sentenza nega infine anche la lesione della privacy, rilevando che l'eventuale minore distanza, rispetto a quella consentita dal regolamento comunale, attiene a profili edilizi e non paesaggistici, da valutarsi eventualmente in sede di impugnazione del titolo edilizio rilasciato ai proprietari dell'hotel. www.ilsole24ore.comnormedocumenti La sentenza del Consiglio di Stato