Le vicende della tutela del paesaggio non sono mai state in Italia semplici e facili, e non certo per la mancanza di buone leggi. Al contrario. Già intorno al 1920 si era avuto un aperto richiamo della materia alla competenza pubblica. La legge 1496 del 1939 fissò poi esplicitamente il criterio vincolante della tutela paesistica in una formulazione ammirevole per la chiarezza del dettato e dell'indicazione dei suoi obiettivi. A sua volta, la legge 431 del 1985 (la cosiddetta legge Galasso) spostò decisamente il campo di intervento della legge del 1939. Dalla considerazione estetica si passò a una considerazione organica, riguardante la conformazione stessa del territorio e la identificava come una sua foto segnaletica e carta di identità. La tutela non doveva, quindi, riguardare solo i più o meno pochi e circoscritti luoghi ritenuti «belli» del territorio, ma il territorio globalmente inteso nella sua storica e fisica configurazione. Per questa tutela non più puntiforme bensì strutturale la legge si preoccupava anche di non urtare giuste esigenze economiche e sociali, né mirava ad alcuna musealizzazione del territorio. I piani paesistici affidati alle Regioni dovevano provvedere a sancire un campo di azione dell'iniziativa pubblica e privata nell'uso del territorio che salvaguardasse i valori paesistici: valori che una memorabile sentenza della Corte Costituzionale dichiarò addirittura preminenti su quelli dello stesso sviluppo economico e sociale. Ma in attesa dei piani paesistici la legge fissava bene le categorie del territorio strutturalmente tutelate, che gli stessi piani paesistici avrebbero poi dovuto rispettare, come distanze dalle coste, dislocazioni sui rilievi, zone particolari e così via. Non è qui il caso di fermarsi sull'applicazione di tali norme, che davano e danno un enorme fastidio al loro violatori. Si è detto perfino che sono tante le violazioni della legge (il codice penale o il codice della strada sono da noi più rispettati della legge 431?) da poterla anche abolire. Questa sciocca osservazione non tiene conto di ciò che la legge ha salvato e salva, e che è molto di più di quanto non è riuscita a fare, come attesta il fluviale contenzioso da essa generato. Nè, del resto, è un caso che l'aspirazione a sopprimerla, malgrado tutto, non ha mai avuto successo. - Ora, però, nei testi in discussione al Parlamento si annuncia una novità rilevante. Invece di partire dalla tutela del territorio, si partirà dalla iniziativa di chi lo vorrà, tra chi inizierà i lavori desiderati; se non riceverà uno stop dalle competenti autorità entro trenta giorni, potrà realizzare i suoi progetti. Non riusciamo a crederlo. Se così fosse, si avrebbe una larga invalidazione della legge (e quale legge resisterebbe a simili disposizioni?), con un nuovo de profundis per la tutela del paesaggio che, in un'Italia sciupatissima nel suo patrimonio naturale, forma ancora un'enorme, irrinunciabile ricchezza. E' vero che sono esclusi da quella disposizione i territori vincolati. Però sappiamo tutti che la trama dei vincoli è una groviera largamente perforabile e perforata, per cui la riserva è importante, ma non rassicurante, nè risolutiva. Perché non si ritorna alla procedura normale per tutto il territorio? Ne guadagnerebbero tutti e tutto. - Fantastichiamo su pericoli immaginari? In questo campo non vale l'apologo del pastore che grida «al lucio, al lupo». Questo grido deve poter risuonare sempre, a proposito e a sproposito, senza essere irriso, e senza dare fastidio. Il lupo di cui si tratta è, infatti, molto brutto, e ogni volta che davvero si affaccia in campo, produce danni devastanti e irreversibili.
Povera Italia, sempre meno tutelata
La tutela del paesaggio in Italia non è stata semplice e facile, ma è stata influenzata da buone leggi. La legge 1496 del 1939 ha fissato il criterio vincolante della tutela paesistica, mentre la legge 431 del 1985 ha spostato il campo di intervento della legge del 1939, considerando la conformazione stessa del territorio e identificandolo come una sua foto segnaletica. La tutela non riguarda solo luoghi belli, ma il territorio globalmente inteso nella sua storica e fisica configurazione. I piani paesistici affidati alle Regioni devono provvedere a sancire un campo di azione dell'iniziativa pubblica e privata nell'uso del territorio che salvaguardi i valori paesistici.
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