Roma, 7 luglio 2010 - È in vigore dal 1 luglio 2010 la legge n. 100 del 29 giugno 2010. Approvata definitivamente dal Parlamento la conversione del decreto-legge n. 64 del 30 aprile 2010, sulle disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali. Il provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 30 giugno è volto a disciplinare il riassetto del settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, i contributi allo spettacolo dal vivo, letà pensionabile dei danzatori, il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, lIstituto mutualistico artisti, interpreti ed esecutori (nuovo Imaie), altre disposizioni sui lavoratori extracomunitari nel settore dello spettacolo e sui cosiddetti servizi aggiuntivi nei luoghi della cultura. Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, il Governo modifica lattuale assetto delle fondazioni lirico-sinfoniche, attenendosi ai seguenti criteri: razionalizzazione dellorganizzazione e del funzionamento, sulla base dei principi di tutela e valorizzazione professionale dei lavoratori, di efficienza, corretta gestione, economicità, imprenditorialità e sinergia tra le fondazioni; miglioramento e responsabilizzazione della gestione attraverso lindividuazione di indirizzi imprenditoriali e di criteri, da recepire negli statuti delle fondazioni, volti alla designazione di figure manageriali di comprovata e specifica esperienza e che rispondono del proprio operato sotto il controllo di un collegio dei revisori presieduto da un rappresentante del Ministero delleconomia e delle finanze; individuazione degli indirizzi ai quali dovranno improntarsi le decisioni attribuite all'autonomia statutaria di ciascuna fondazione; lo statuto di ciascuna fondazione e le relative modificazioni sono approvati dal Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro delleconomia; previsione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria; previsione di specifici strumenti di raccordo delloperato delle fondazioni al fine di realizzare la più ampia sinergia operativa possibile; rideterminazione dei criteri di ripartizione del contributo statale, salvaguardando in ogni caso la specificità della fondazione nella storia della cultura operistica italiana, per incentivare il miglioramento dei risultati relativi alla gestione; ottimizzazione delle risorse attraverso lindividuazione di criteri e modalità di collaborazioni nelle produzioni; destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione; contrattazione collettiva secondo una disciplina organica; eventuale previsione di forme organizzative speciali per le fondazioni lirico-sinfoniche (in relazione alla loro peculiarità, rilevanza internazionale, capacità produttive); con attribuzione al Ministro per i beni culturali, di concerto con il Ministro delleconomia, del potere di approvazione dello statuto e delle relative modifiche. Ecco alcune disposizioni riguardanti il personale dipendente dalle fondazioni lirico-sinfoniche: Il personale dipendente può svolgere, previa autorizzazione del sovrintendente, attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, nei limiti e con le modalità previste dal contratto nazionale di lavoro (a patto che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione); I contratti integrativi aziendali in essere alla data di entrata in vigore del presente possono essere rinnovati solo successivamente alla stipulazione del nuovo contratto nazionale di lavoro; Al fine di perseguire lobiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, atteso lo stato di crisi, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla stipulazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro e dei successivi contratti integrativi con le modalita di cui al presente articolo, eventuali trattamenti economici aggiuntivi sono riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, fatti salvi i diritti acquisiti. Fino al 31 dicembre 2011, le fondazioni lirico-sinfoniche non possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad indire procedure concorsuali per tale scopo (salvo che per quelle professionalità artistiche, necessarie per la copertura di ruoli di primaria importanza indispensabili per lattività produttiva, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali); Per le assunzioni a tempo determinato le fondazioni lirico-sinfoniche possono avvalersi delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Per i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, letà pensionabile è fissata per uomini e donne al compimento del quarantacinquesimo anno. Per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, che hanno raggiunto o superato letà pensionabile, è data facoltà di esercitare opzione, rinnovabile annualmente, per restare in servizio.