PATRIMONIO CULTURALE - Introdotto il concetto di patrimonio culturale, che comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici - Beni del patrimonio culturale destinati alla fruizione della collettività FUNZIONI DI TUTELA - Esercizio unitario delle funzioni di tutela, attribuite al ministero per i beni e te attività culturali oooperazipne di regioni, comuni, città metropolitane e province -Alle regioni le funzioni di tutela dei beni paesaggistici FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE - Materia oggetto di legislazione ripartita - Coordinamento delle attività a mezzo di accordi e intese tra ministero, regioni e altri enti pubblici territoriali. Enti locali chiamati a cooperare con lo stato nella tutela dei beni culturali e paesaggistici. Il patrimonio artistico e le bellezze ambientali sono preservati anche mediante coordinamento dell'attività degli organi dello stato, regioni e enti locali. Questo il principio organizzativo fondamentale del Codice dei beni culturali e paesaggistici (dlgs n. 412004). Il coordinamento si impone anche a fronte del fatto che le disposizioni del codice si incrociano inevitabilmente con quelle già in vigore del testo unico per l'edilizia. Specifiche disposizioni sono dedicate alla procedura di Dia anche per gli intervènti su beni vincolati, il codice è strutturato in due parti: la prima contiene le disposizioni generali; la seconda, molto corposa, è dedicata allo sviluppo della disciplina dei beni culturali e paesaggistici. ------------------------- Principi generali. Il compito di tutela e valorizzazione del patrimonio è assegnato non solo agli enti pubblici, ma anche ai privati. Ai sensi dell'articolo 1, infatti, i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione. -------------- Patrimonio culturale. Il codice introduce il concetto di patrimonio culturale, che comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici. Principio generale è quello della destinazione del patrimonio culturale: i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. ------------- Funzioni di tutela. Il codice garantisce l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, attribuendole al ministero per i beni e le attività culturali. Peraltro le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province devono cooperare con il ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela. Gli accordi o le intese tra pubbliche amministrazione per la tutela del patrimonio culturale possono prevedere particolari forme di cooperazione tra stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Alle regioni sono direttamente conferite le funzioni di tutela dei beni paesaggistici. Sono conferite alle regioni, sempre rimanendo salve a favore del ministero dei beni culturali le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza. -------------------------- Funzioni di valorizzazione. La valorizzazione del patrimonio culturale è dichiarata materia nella quale le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente. Anche a tale proposito il Codice prescrive il coordinamento tra i vari enti pubblici: al fine di assicurare il coordinamento delle attività di valorizzazione il ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali concludono, di regola, appositi accordi o intese. ------------------------- Autorizzazione per interventi. Per realizzare un intervento edilizio in zona protetta si devono rispettare due condizioni: l'autorizzazione della soprintendenza e il conseguimento del titolo edilizio. Il codice dei beni ambientali e culturali subordina ad autorizzazione, tra le altre ipotesi, la demolizione dei beni culturali, anche con successiva ricostruzione e anche l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. L'autorizzazione è resa, di regola, sul progetto presentato dal richiedente, e può dettare prescrizioni. -------------------------------- Dia. Il codice dei beni ambientali e culturali prescrive che qualora gli interventi autorizzati necessitino anche di titolo abilitativo in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita corredata dal relativo progetto. Pertanto lo schema della denuncia di inizio attività non si ferma rispetto ai beni protetti. ------------------------ Autorizzazione paesaggistica. Il Codice conferma il principio per cui è vietato distruggere o apportare modifiche che rechino pregiudizio al valore paesaggistico oggetto di protezione. Anche qui ci vuole l'autorizzazione preventiva, di cui il codice disciplina in maniera analitica tutto quanto l'iter. Anche per i beni sottoposti a tutela paesaggistica-ambientale vale la regola della possibilità di avvalersi della denuncia di inizio attività in campo edilizio.