Mentre nell'articolo 2 si riconoscono i beni culturali come "testimonianze aventi valore di civiltà", all'articolo 10 se ne elencano le categorie materiali. Vi sono beni culturali ope legis, vale a dire le raccolte, museali e librarie, e gli archivi di tutti gli enti pubblici; si parla di raccolte, secondo la definizione introdotta nelle leggi del 1917, e non di collezioni giacché solo le prime sono sottoposte a processi di valutazione e schedatura ossia a verifica. Al di fuori di questo quadro occorre uno specifico riconoscimento, cioè un formale prowedimento (previsto all'articolo 13) equivalente alla vecchia notifica del 1939 e alla dichiarazione del Testo Unico. SI riscontrano due novità: ai beni culturali viene assegnato un valore identitario, oltre che culturale, se le cose Immobili e mobili sono "testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose" (art. 10, e. 3, lett. d); sono inoltre assimilate al beni culturali tout court talune tipologie, come gli edifici rurali, le ville, i parchi e 1 giardini, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, fino ai siti mlnerari che rappresentano per ora gli unici spazi etichettabilì, secondo una definizione In voga, come ecomusei (art. 10, e. 4). L'Intento evidente è quello di scoraggiare comportamenti tròppo disinvolti, in sede di trasformazione urbanistica e paesaggistica, da parte dei privati o delle amministrazioni locali. Nell'articolo 11 si aggiungono particolari categorie, menzionate in altre parti del Codice, soggette a tutela ma non a vincolo: ad esempio le fotografie, i ftlm, gli audiovisivi, ecc. prodotti da oltre 25 anni, le opere d'arte di autore vivente o realizzate negli ultimi 50 anni, le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico. E con l'articolo 12 si entra nel vivo della "verifica dell'interesse culturale", laddove si prende atto in pratica del fallimento del censimento dei beni culturali previsto nelle precedenti leggi, della mancanza di un supporto conoscitivo attendibile, cosa che, oltre a pregiudicare una vera attività di tutela, ha autorizzato qualcuno a parlare di beni culturali in termini solo economici. Negligenza e crisi di bilancio hanno creato la divaricazione, impensabile fino a qualche anno fa, fra demanialità e invendibitità: dopo oltre 50 anni, alla fine degli anni Novanta e in particolare con il DPR 2832000, lo Stato ha ammesso di essere padrone inefficiente, didòver fare cassa tramite l'alienazione di parte del proprio patrimonio immobiliare. E se fino a quel momento non era riuscito a conoscere entità e qualità dei beni posseduti attraverso acconci cataloghi, il Codice cerca di farlo puntando sulla fase della verifica, al termine della quale saranno beni culturali solo i beni dichiarati tali su cui 11 Ministero per i Beni e le Attività Culturali abbia veriflcato "la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologieo", Se questo interesse non sarà espiicitato, non si potrà parlare di beni bensì di cose escluse dalla normativa di tutela del Codice; e "le cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali" saranno sdemanializzate a meno che "non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse". In teoria all'operazione s'accompagna una certa cautela, così che è un decreto intermedio fra le Amministrazioni delle Finanze e dei Beni Culturali a disporre i criteri per l'accertamento dei beni demaniali: dopo una verifica sostanziale i beni che non possiedono le caratteristiche di beni culturali possono restare, per pubblico interesse, demaniali oppure no, e in quest'ultimo caso possono essere dismessi. Insomma, l'esito della verifica equivale al procedimento di dichiarazione del valore culturale e i dati ottenuti risiederanno in una banca dati accessibile da ogni pubblica amministrazione, Un ultimo nodo, che ha suscitato molto allarme, è costituito dai tempi assegnati al procedimento di verifica. In effetti, per la verifica vera e propria non mi sembra si possa parlare di un termine cogente, considerata anche la massa di informazioni che il proprietario pubblico deve fornire alle Soprintendenze. Però, in merito al procedimento per la dichiarazione dell'interesse culturale avviato dal competente soprintendente, u-na tempistica, in base alla legge 2411990 sulla trasparenza, e dovuta ed è pari a 120 giorni, U perìodo che nel 1994 era stato indicato in verità per il vincolo sui beni mobili (quello sul beni immobili era di 210 giorni). Bisogna ricordare che i cataloghi già in possesso delle Soprintendenze e le relative dichiarazioni di vincolo di molti beni demaniali sono comunque validi; è sul rimanente non censito,"che in molte Regioni non è poco, che l'attenzione e l'impegno dei pochi funzionali dovrà concentrarsi. E qui, spero che, troppo oberato, non caschi l'asino!