ddl per lo snellimento delle pratiche burocratiche Promuovere il gioco del golf per potenziare l'offerta turistica sportiva del paese. Anche attraverso la realizzazione di impianti golfistici, nonché la riqualificazione di quelli già esistenti. È quanto prevede un ddl approvato ieri dal consiglio dei ministri, su proposta del ministro del turismo, Michela Vittoria Brambilla. L'obiettivo del provvedimento è quello di seguire la strada già battuta da altri paesi (per esempio Spagna, Portogallo, Tunisia e Marocco), che hanno investito nel comparto dell'offerta turistica legata al golf. Un gioco che, in Italia, non è sviluppato come in altri stati socialmente e geograficamente simili: come evidenzia la relazione al provvedimento, in Spagna ogni anno circa 500 mila golfisti stranieri usufruiscono delle strutture alberghiere iberiche, generando un business di circa 3 miliardi di euro. Un popolo, quello dei golfisti, che nel mondo conta circa 64 milioni di praticanti, che ora anche l'Italia non vuole lasciarsi sfuggire. I campi. L'incentivazione del gioco del golf, secondo il ddl, passa attraverso la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione di quelli già esistenti. I nuovi campi dovranno ovviamente essere conformi a tutta la legislazione vigente (ambientale, paesaggistica, di sicurezza, ma anche sportiva), nonché ricorrere alle tecnologie per il risparmio energetico. I campi dovranno poi rispondere sia ai requisiti indicati dalla normativa del Coni sia a quelli previsti dalla International golf federation (Igf): quindi, gli impianti dovranno presentare un percorso minimo di 18 buche, progettate secondo criteri di flessibilità che li rendano adatti ai diversi tipi di competizione e di livello golfistici. Le procedure. Molteplici gli snellimenti amministrativi per la costruzione dei nuovi campi. Le procedure saranno indicate dalle regioni, di concerto con gli enti locali, gli enti parco e gli enti gestori delle aree marine competenti. I privati potranno edificare anche strutture di ricezione turistica, ma solo successivamente alla realizzazione dei campi; tali strutture, inoltre, non potranno essere vendute in tutto o in parte per almeno cinque anni dalla messa in esercizio del campo da golf. Numerose anche le deroghe alla normativa statale per l'individuazione delle aree nelle quali realizzare i campi: gli impianti, infatti, potranno insistere nelle aree sottoposte a tutela indiretta di cui al dlgs n. 422004 (previo parere della competente soprintendenza), nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 3941991 (previo nullaosta dell'ente parco nazionale e dell'ente gestore) e nelle aree ricomprese nei piani di bacino, di cui al dlgs n. 1522006 (previo parere favorevole della competente Autorità di bacino).