La nuova normativa, entrata in vigore a maggio, riorganizza la salvaguardia delle bellezze artistiche e naturali Frezza Bergamo sottoposta a vincoli. Protetti anche i corsi d'acqua e la montagna oltre 1.600 metri Mezza Bergamo e 47 Comuni della Provincia sono sottoposte a vincoli paesaggistiqi,. Gli edifìci storici intoccabili Invece sono 73, parte di un patrimonio di chiese, piazze e monumenti unico al mondo. Con l'entrata in vigore ; del Codice Urbani (dal nome dell'attuale ministro per i Beni e le attività culturali) è iniziato un generale riassetti in materia di beni culturali e ambientali. L'esigenza di tutelare gli edifici antichi, le opere d'arte e i monumenti era sentita fin dai secoli passati, anche per regolamentarne il commercio e l'esportazione (sono tristemente noti i saccheggi compiuti durante i periodi di occupazione straniera). Il Ducato Toscano ha dato l'esempio Una delle più antiche norme di tutela promulgate dagli stati preuni tari è stata emanata dal Gran Ducato di Toscana il 30 maggio 1571 seguita dagli editti dello Stato Pontifìcio nel 1802, e soprattutto nel 1820, che hanno costituito la base normativa utilizzata poi dallo Stato italiano. Nel 1999 su questa materia è stato approvato un testo unico ora, a distanza di 5 anni, tutte le norme sono state riviste, aggiornate e riportate nel «Codice dei beni culturali e del paesaggio», approvato con Decreto legislativo il 22 gennaio scorso ed entrato in vigore il 1 maggio. Si tratta d i una vera e propria riforma della materia per aggiornare le normative nazionali con quelle comunitarie e per migliorare l'efficacia degli interventi ottimizzando le risorse e abbreviando i procedimenti. Secondo il Codice Urbani la tutela di patrimonio culturale, partendo da un'adeguata conoscenza, necessaria por individuare i beni, consiste nell'esercizio delle funzioni del Ministero e delle Regioni, che potranno emanare provvedimenti per regolamentare diritti e comportamenti. L'obiettivo della valorizzazione consiste nel disciplinare attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, assicurando le migliori condizioni per il loro utilizzo, l'accesso del pubblico, la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione, anche da parte di soggetti privati, singoli o associati. I beni da tutelare in un elenco Quali sono, dunque, 1 beni culturali che devono essere tutelati e valorizzati? Il Codice elenca una serie di «cose» immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali e ad ogni altro ente, che presentano interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico. Sono beni culturali le raccolte di musei, pinacoteche, galle-rie, archivi, raccolte librarie delle biblioteche statali e degli altri enti pubblici e inoltre i reperti di paleontologia e preistorici, i manoscritti, gli autografi, i libri, le stampe, le incisioni rare e di pregio. Rientrano tra i beni culturali anche le pubbliche piazze, vie e strade e altri spazi urbani di interesse storico e artistico, 1 siti mi-nerari, così come le ville, i parchi ed i giardini di interesse artistico e storico già vincolati dalla legge del 1939 (In provincia di Bergamo in 35 Comuni sono presenti 73 edifìci storici, dei quali spicca la città di Bergamo con 26), le tipologie di architettura rurale di interesse storico o etnoantropologico, quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa cattolica o di altre religioni, il Ministero e le Regioni dovranno provvedere secondo le esigenze di culto in accordo con le rispettive autorità e secondo le normative specifiche per le altre religioni. Gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e altri ornamenti di edifìci, esposti o non alla pubblica vista, sono da considerare beni culturali oggetti di specifiche disposizioni, così come i cippi e i monumenti che costituiscono le vestigia della prima Guerra mondiale non potranno essere asportati in assenza dell'autorizzazione della Soprintendenza. Le aree pubbliche caratterizzate da un valore archeologico, storico, artistico e ambientale dovranno essere disciplinate dai Comuni per l'esercizio del commercio (mercati, fiere, ecc.). Le opere di pittura, scultura, grafica e qual-siasi oggetto d'arte di autore vivente e altri oggetti antichi o di Interesse storico verifìcati dal Ministero o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni, se posti in vendita o esposti per il commercio, dovranno avere obbligatoriamente un attestato di autenticità e di provenienza. Il Codice dispone che i beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico. Eventuali demolizioni e ricostruzioni, oppure eventuali spostamenti o smembramenti di archivi e collezioni devono essere autorizzati dal Ministero. La normativa prevede anche un elenco di beni culturali Inalienabili, le modalità di prelazione, disposizioni sul commercio e inoltre affronta 1 casi riguardanti l'uscita dal territorio nazionale; l'esportazione dal territorio dell'Unione Europea, le scoperte fortuite, l'eventuale espropriazione. Tre ambiti per il paesaggio Secondo la nuova normativa i beni paesaggistici sono costituiti da tre ambiti territoriali. Il primo riguarda immobili e aree (ville, giardini, parchi, bellezze panoramiche) che hanno caratteristiche di bellezza naturali e un valore estetico e tradizionale. Nella provincia di Bergamo queste aree sono state individuate e sottoposte a protezione con singoli Decreti ministeriali e dichiarate «di notevole interesse pubblico» in applicazione della legge 1497 del 1939. In particolare, quasi la metà del territorio della città di Bergamo è sottoposto a vincolo in virtù di 20 Decreti ministeriali emanati tra il 1956 ed il 1967. Sul territorio provinciale sono oggetti di protezione parte del territorio di 47 Comuni (unica eccezione il Comune dì Sotto il Monte il cui territorio è interamente soggetto a vincolo). Il secondo ambito di territorio comprende «le aree tutelate per legge» (già previste dalla «legge Galasso» e dal testo unico del 1999) fino all'approvazione del Piano paesaggistico. Le aree tutelate che riguardano, in particolare, il territorio bergamasco sono le fasce di 300 metri dalla linea di battigia dei laghi (sono interessati i laghi di Endine Galano, la sponda occidentale del lago d'Iseo da Costa Volpino a Sarnico), le fasce di territorio di 150 metri dalle sponde o piedi degli argini di fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici (in provincia di Bergamo sono 245), il territorio montano superiore alla quota di 1.600, i ghiacciai, i Parchi regionali e le Riserve naturali regionali (la provincia di Bergamo è interessata da cinque Parchi regionali, che sono le Orobie bergamasche, Adda nord, Serio, Oglio nord e dei Colli di Bergamo e da sei Riserve naturali regionali che sono il Fontanile Branca-Icone a Caravaggio, Valpredina a Cenate Sopra, Valle del Freddo a Solto Collina, Boschi del Giovetto e di Palline ad Azzone, Bosco de' l'Isola a Torre Pallavicina, Boschetto della Cascina Campagna a Pumenengo). Inoltre sono tutelate le zone di interesse archeologico (per esempio a Cene in Valle Seriana, a Carvico e altre). Il terzo ambito di territorio comprende immobili e aree sottoposte a tutela dal Piano paesaggistico (ovvero da Piani urbanistici con specifica considerazione dei valori paesaggistici), che dovrà essere coordinato con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore nazionale, regionale e comunale, e sarà vincolante per gli interventi settoriali e prevalente sulle disposizioni previste negli atti di pianificazione territoriale e da adeguare entro due anni dalla sua approvazione. II Piano paesaggistico dovrà essere approvato entro quattro anni dalla Regione la quale, oltre ad assicurare la tutela e la valorizzazione, dovrà tener conto anche dei valori paesaggistici diversi, dalle azioni di recupero e di riqualificazione delle aree sottoposte a protezione. Autorizzazioni e competenze È utile ricordare che l'articolo 146 del Codice dispone che «i proprietari e possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree oggetto di tutela» non possono distruggerli né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Pertanto i progetti delle opere da eseguire devono ottenere la preventiva autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela. Il Codice prevede che la procedura per ottenere l'autorizzazione debba coinvolgere tre soggetti: la Commissione per il paesaggio, che esprimerà, entro 40 giorni, un parere obbligatorio; la Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali, che si pronuncerà entro 60 giorni e l'ente locale che rilascerà o meno l'autorizzazione entro 20 giorni. L'aspetto procedurale per il quale, probabilmente, emergeranno questioni burocratiche è dato dall'allungamento dei tempi (4 mesi) che contraddice non poco la semplificazione delle procedure introdotta dalla Regione, normativa che dovrà essere adeguata alle disposizioni nazionali. Inoltre, e questa è una novità, presso ogni Comune è istituito un elenco, che verrà aggiornato ogni 7 giorni e liberamente consumabile, riportante la data e la specificazione dell'opera oggetto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. È opportuno evidenziare che in caso di violazione degli obblighi previsti dal Codice, il trasgressore è obbligato, se ritenuto opportuno dall'ente territoriale preposto, a ripristinare «lo stato dei luoghi» o 3! pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra danno arrecato ed il profitto conseguito. Inoltre le strade sono vietati cartelli e altri mezzi pubblicitari in prossimità dei beni paesaggistici. Spetta, ora, alla buona volontà di tutte le istituzioni pubbliche ritrasformare l'Italia nel «bel Paese» di un tempo, applicando in modo serio e corretto le disposizioni del Codice anche, e soprattutto, mediante i controlli sul territorio.