È in atto, pur se in una fase iniziale, un ciclo storico di rinnovamento e di trasformazione del sistema dei beni culturali. La nuova disciplina della materia poggia su tre punti-cardine: a) evoluzione delle categorie dei beni culturali nella loro morfologia e tipologia; b) evoluzione nella organizzazione del trattamento giuridico dei beni culturali (tutela, gestione, valorizzazione); e). evoluzione del sistema normativo mediante confluenza di fonti di diritto interno e di fonti di diritto comunitario. Molti sono gli indici rivelatori di tale punto di svolta. Mi limito ad indicarne solo alcuni tra i più importanti. In primo luogo la recente fase normativa ha attuato la ricostruzione e l'ampliamento dell'area dei beni culturali, aprendola alle manifestazioni immateriali della.cultura e introducendo la categoria delle attività. Nella legislazione tale concetto aveva già fatto ingresso col dpr n. 6161977, sul trasferimento delle funzioni alle regioni, che per la prima volta menzionava, insieme agli altri beni tradizionalmente iscritti nel patrimonio culturale, anche le attività di prosa, musicali, cinematografi-che. La nozione di attività culturale, sorta dall'analisi dottrinale nel grembo del genere «bene», si è poi definitivamente emancipata da quest'ultimo col dlvo n. 1121998. È indubbia la carica innovativa di tale approdo, che emancipava il bene culturale dai legami con le cose. Vi è poi un secondo punto-cardine da porre in rilievo. I segni di mutamento del ciclo storico del trattamento giuridico dei beni culturali si rinvengono nella diversa graduazione di valori e di ruoli nell'ambito della tradizionale tripartizione tutela, gestione, valorizzazione. Storicamente per lungo tempo, sul piano legislativo la tripartizione suddetta, rispecchiava una visuale statica, sicché la valorizzazione dei beni cultura-li era rimasta nettamente penalizzata rispetto all'attività di tutela. Bisognava superare la promiscuità delle nozioni di tutela, conservazione, gestione, valorizzazione, utilizzate talvolta indifferenziatamente dal legislatore (al fine di definire il regime giuridico delle diverse tipologie di intervento pubblico). E la Costituzione (nel suo attuale tenore, novellato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3) e il Testo unico (dlvo n. 4901999) valgono a comporre la contrapposizione dialettica tra tutela e valorizzazione, chiarendone i ruoli. Allo scopo di delineare in senso verticale l'assetto delle competenze, la Costituzione, nel suo nuovo testo, distingue la tutela (da intendersi quale funzione conservativa assegnata alla potestà legislativa esclusiva dello stato) dalla valorizzazione comprendente, in senso residuale, ogni attività relativa ai beni culturali diversa dalla tutela, tra cui in primo luogo l'attuazione della pubblica fruizione, rientrante invece nella potestà concorrente stato-regioni. Ma la prospettiva di sviluppo fortemente innovativa del sistema (che trova ampio risalto nella parte del volume dedicata alle convenzioni internazionali) è data dalla nuova fase del rapporto di rilevanza giuridica dei beni culturali fra il livello nazionale e quello comunitario. L'assunzione formale della cultura nella sfera delle competenze della Comunità europea, avvenuta per effetto dell'introduzione nel. Trattato di Maastricht dell'art. 128, divenuto poi 151 del Trattato di Amsterdam, implica che «La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli stati membri, nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». E l'impegno dello stato italiano per lo sviluppo della cultura, sancito dall'art. 9 della Costituzione, consente di porre meglio in luce il valore della disposizione comunitaria, che con quell'impegno risulta perfettamente concatenata, in quanto al medesimo sviluppo di tutte le culture degli stati membri è previsto che la Comunità dia il proprio contributo. Alla base dell'interessamento per i beni culturali, da parte del diritto comunitario, vi è la consapevolezza del significato profondo che i beni stessi esprimono in riferimento alla cultura e alla civiltà delle nazioni; e dell'esigenza prioritaria, pertanto, di una loro salvaguardia e valorizzazione. I beni vengono considerati non soltanto come oggetto di una legittima tutela e valorizzazione da parte degli stati in cui si trovano (in quanto facenti parte del patrimonio culturale della corrispondente popolazione), ma anche come motivo di un interesse che va al di là dei confini dei singoli stati, fino ad assumere dimensioni sovrannazionali. I beni culturali pertanto sono un aspetto essenziale di questa civiltà che è a fondamento della costruzione di un'Europa unita. Inserendosi nel ciclo evolutivo nazionale e sovrannazionale, il nostro paese avrà l'opportunità, da una parte di apportare un'esperienza scientifica e normativa per i beni culturali probabilmente senza eguali nonché di assicurarsi nuove e più efficaci forme di tutela del patrimonio culturale; dall'altra, di partecipare al processo di internazionalizzazione della cultura, dotandosi di un aggiornato e compiuto diritto per i beni e le attività culturali.