E' stata pubblicata il 23 febbraio la decisione del Consiglio di Stato inerente il concorso per funzionari archeologi espletato fra il 1998 e il 1999, che in seguito a ricorso fu annullato dal TAR nel novembre 2008, a quasi dieci anni di distanza. Ora il Consiglio di Stato ha dimostrato la correttezza dell'operato del Ministero Beni Culturali, confermando la piena titolarità di chi allora, meritatamente, vinse. Ai ricorrenti in primo grado che contestarono la divisione in due sedi e due commissioni per l'espletamento del concorso, infatti, il Consiglio di Stato ha risposto in modo inequivocabile, sostenendo la bontà di tale procedura. N. 010732010 REG.DEC. N. 030512009 REG.RIC. N. 026662009 REG.RIC. N. 027132009 REG.RIC. N. 030502009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE Sul ricorso numero di registro generale 3051 del 2009, proposto da: Gambaro Luigi, rappresentato e difeso dall'avv. Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5; contro Tempesta Annalucia, Calvaruso Teresa, Silvestrelli Francesca, Notario Corrado, D'Andria Amilcare, Caggia Maria Piera, Auriemma Rita, De Luca Fiorella, Morandini Francesca, Biondani Federico, Viola Maria Luisa, Cazzola Matteo, Bruscia Maria Giuseppina, Di Maio Paola, Ventura Valentina, Trono Grazia, Gernone Giuseppina, Negrini Fabio, Cipriano Silvia, Bonini Antonella, Massa Serena, Sacchi Furio, Locatelli Daniela, Morciano Maria Valeria, Bonetti Chiara, Pizzo Maddalena, Mariani Elena, Galli Eleonora, Grasso Luisa, Ventura Paola, Casari Paolo, Maggi Paola, Oriolo Flaviana, Donat Patrizia, Mandruzzato Luciana, Burani Maria Cristina, Biagini Marco, Aversa Gregorio, Campana Nadia, Ratto Stefania, Gabutti Antonella, Viara Monica, Leone Rosina, Quercia Alessandro, Gabutti Antonella, Viara Monica, Leone Rosina, Quercia Alessandro, Rubinich Marina, Marchegiani Maria Cristina, Martignetti Paola, Bressan Francesca, Capelli Gloria, Raposso Barbara, Dondi Nicoletta, Morretta Simona, De Matteis Lorella Maria; nei confronti di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Calandra Elena, Grassi Barbara; Salvini Monica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; Sul ricorso numero di registro generale 2666 del 2009, proposto da: Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Ancona Gabriella, Fiertler Giuliana, Messina Elena, Ravesi Maria, Grassi Barbara; Calandra Elena, Micheletto Egle, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli N. 180; Gambaro Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brusca, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5; nei confronti di Salvini Monica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; Sul ricorso numero di registro generale 2713 del 2009, proposto da: Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; contro Tempesta Annalucia, Calvaruso Teresa, Silvestrelli Francesca, D'Andria Amilcare, Caggia Maria Piera, Auriemma Rita, De Luca Fiorella, Morandini Francesca, Biondani Federico, Viola Maria Luisa, Cazzola Matteo, Brescia Maria Giuseppina, Di Maio Paola, Ventura Valentina, Trono Grazia, Gernone Giuseppina, Sacchi Furio, Locatelli Daniela, Morciano Maria Valeria, Boneti Chiara, Mariani Elena, Galli Eleonora, Ambrosini Cristina, Grasso Luisa, Ventura Paola, Casari Paolo, Oriolo Flaviana, Donat Patrizia, Mandruzzato Luciano, Burani Maria, Aversa Gregorio, Campana Nadia, Ratto Stefania, Gabutti Antonella, Viara Monica, Leone Rosina, Quercia Alessandro, Rubinich Marina, Marchegiani Maria Cristina, Martignetti Paola, Bressan Francesca, Capelli Gloria, Raposso Barbara, Dondi Nicoletta, Morretta Simona, De Matteis Lorella Maria; Notario Corrado, Negrino Fabio, Cipriano Silvia, Bonini Antonella, Massa Serena, Pizzo Maddalena, Maggi Paola, Biagini Marco, rappresentati e difesi dagli avv. Francesca Bazoli, Renzo Cuonzo, Stefano Gattamelata, con domicilio eletto presso Stefano Gattamelata in Roma, via di Monte Fiore 22; Salvini Monica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; Gambaro Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Rusca, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5; Micheletto Egle, Calandra Elena, rappresentati e difesi dall'avv. Mario Sanino, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli N. 180; Sul ricorso numero di registro generale 3050 del 2009, proposto da: Gambaro Luigi, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Rusca, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, via Cosseria N. 5; contro Ancona Gabriella, Fiertler Giuliana, Messina Elena, Ravesi Maria; nei confronti di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Calandra Elena, Grassi Barbara; Salvini Monica, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Cecchi, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso V.Emanuele II, N.18; per la riforma quanto al ricorso n. 2666 del 2009: della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Ii Ter n. 104522008, resa tra le parti, concernente CONCORSO A DODICI POSTI DI ARCHEOLOGO. quanto al ricorso n. 2713 del 2009: della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Ii Ter n. 104512008, resa tra le parti, concernente CONCORSO A DODICI POSTI DI ARCHEOLOGO. quanto al ricorso n. 3050 del 2009: della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Ii Ter n. 104522008, resa tra le parti, concernente CONCORSO A DODICI POSTI DI ARCHEOLOGO. quanto al ricorso n. 3051 del 2009: della sentenza del Tar Lazio - Roma :sezione Ii Ter n. 104512008, resa tra le parti, concernente CONCORSO A DODICI POSTI DI le parti, concernente CONCORSO A DODICI POSTI DI ARCHEOLOGO. Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvini Monica; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gambaro Luigi; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gambaro Luigi; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Salvini Monica; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti gli avvocati Sivieri e Cecchi; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Con le distinte sentenze impugnate il primo giudice ha accolto i ricorsi proposti per l'annullamento degli atti del concorso a 12 posti di archeologo dell'VIII q.f. (4 posti alla Liguria, 2 alle Marche, 5 al Piemonte e 1 al Veneto), bandito sulla base della l. n. 44997 che ha autorizzato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali all'assunzione di 600 unità di personale, tramite concorsi pubblici da espletare anche su base regionale. Le prove, svoltesi in due Regioni, in particolare a Genova per i posti riservati alla Liguria, Piemonte, Veneto e ad Ancona per i posti riservati alle Marche, si sono articolate in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposte multiple ed un colloquio interdisciplinare riservato ai candidati che avessero conseguito il punteggio di 2130 alla prima prova. Il Ministero ha formato due diverse commissioni attribuendo alle stesse il compito di formulare tre serie di quesiti a risposta multipla, fissando il tempo massimo di risposta in 60 minuti e i criteri di valutazione delle risposte. Ciò posto, il primo giudice, nell'accogliere i ricorsi, ha ritenuto violato l'art. 9, co. 7, d.p.r. n. 48794, che, nel dettare la disciplina generale delle modalità di espletamento dei pubblici concorsi, dispone il principio dell'unicità della commissione nell'ipotesi di concorso a sedi plurime, stabilendo che quando le prove scritte hanno luogo in più sedi si costituisce un comitato di vigilanza presieduto da un membro della commissione. Nel dettaglio, il giudice di prima istanza ha concluso per l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione desunta: dalla formazione di due distinte commissioni, in ragione del fatto che i posti erano dislocati in Liguria, Piemonte, Veneto e Marche; dallo svolgimento delle prove in giorni ed orari diversi, sulla base di tracce distinte. Ne sarebbe derivata la compromissione del principio di unicità della commissione e dell'esigenza di omogeneità della valutazione delle prove e dello svolgimento delle medesime. Avverso le sentenze propongono distinti gravami Gambero e il Ministero, sostenendone l'erroneità. Ha proposto appello incidentale Monica Salvini, vincitrice del concorso indetto per la Regione Marche. All'udienza del 2 febbraio 2010 le cause sono state trattenute per la decisione. DIRITTO I ricorsi, preliminarmente riuniti attesa l'identità della questioni dedotte, vanno accolti. Dirimente appare al Collegio considerare che, nel caso di specie, l'Amministrazione, peraltro sulla base di apposita previsione contenuta nella l. n. 44997 che ha autorizzato il Ministero dei Beni e delle Attività nella l. n. 44997 che ha autorizzato il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali all'assunzione di 600 unità di personale, tramite concorsi pubblici da espletare anche su base regionale, non ha indetto un concorso unico, destinato a concludersi con la formazione di una graduatoria unica, ancorché destinato a svolgersi sul piano meramente organizzativo in più sedi, ma ha al contrario messo a concorso posti di archeologo in quattro diverse regioni, prevedendo la formazione di distinte graduatorie per ogni regione, nonché la possibilità per ciascun candidato di partecipare al concorso per una sola regione, da indicare, a pena di inammissibilità, nella domanda. Si è trattato, quindi, di una procedura concorsuale di tipo regionale in seno alla quale i candidati potevano concorrere per una sola regione, essendo all'esito inseriti in una sola graduatoria regionale. Va pertanto esclusa l'applicabilità al caso di specie dell'art. 9, co. 7, d.p.r. n. 48794, a tenore del quale "Quando le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o sesta qualifica o categoria". Ritiene, invero, il Collegio che la citata previsione sia riferibile all'ipotesi in cui la pluralità delle sedi costituisca una mera modalità di svolgimento di un concorso che presenta e conserva la sua unicità, non già a quelle, cui è riconducibile la procedura concorsuale in contestazione, in cui i posti siano distintamente messi a concorso in differente regioni, con la previsione della formazione di distinte graduatorie per ciascuna regione, nonché della possibilità per ciascun candidato di partecipare al concorso per una sola regione. Le esigenze di assoluta omogeneità nella valutazione delle prove e di contestualità nello svolgimento delle medesime, certo sottese alla citata previsione normativa, non si manifestano invero, quanto meno con la stessa consistenza, in casi siffatti. Alla stregua delle esposte ragioni, vanno quindi accolti i ricorsi principali, con conseguente improcedibilità di quello incidentale. Sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi principali, li riunisce e li accoglie. Dichiara improcedibile l'appello incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori: Claudio Varrone, Presidente Paolo Buonvino, Consigliere Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore Roberto Giovagnoli, Consigliere Claudio Contessa, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Il Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 23022010 (Art. 55, L. 2741982, n. 186) Il Dirigente della Sezione