Nella terminologia urbanistica la differenza tra la destinazione dei terreni a «verde pubblico» e a «verde agricolo» fanno ritenere del tutto corretta una maggiore valutazione dell'ufficio che, nelle motivazioni dell'accertamento impugnato, ha ipotizzato una parziale edificabilità dei terreni a «verde agricolo» con la potenziale costruzione di infrastrutture di tipo urbanistico. Con queste conclusioni, la sezione ventisei della Commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza n. 2262010 depositata in segreteria il 26 gennaio scorso, rigettando l'appello del contribuente, ha dichiarato la legittimità della ripresa fiscale. La vertenza traeva origine da un accertamento di maggior valore che le Entrate di Roma quattro avevano ipotizzato sul valore assegnato a dei terreni agricoli inseriti nella Valle dell'Aniene in una denuncia di successione. Il ricorso presentato dal contribuente veniva completamente respinto dalla Commissione provinciale di Roma; decisione che veniva contestata dal ricorrente in appello. La Commissione tributaria regionale tuttavia, ha confermato la decisione dei primi giudici: «La differenza esistente nella terminologia urbanistica tra "terreni a verde pubblico", e "terreni a verde agricolo" fanno ritenere del tutto corretta la valutazione dell'ufficio che ha ritenuto una parziale potenzialità edificatoria legata ad insediamenti agricoli». L'ufficio infatti, ha ritenuto che la destinazione a «verde agricolo» dei terreni in questione fosse diversa da quella di «verde pubblico» poiché, mentre quest'ultimi sono gravati da un vincolo di assoluta in edificabilità, quelli a «verde agricolo» ne conservano invece una potenziale, con la possibile costruzione di infrastrutture di tipo urbanistico. Questa potenziale edificabilità, incrementa notevolmente il valore di mercato del terreno in questione rispetto a quelli destinati a «verde pubblico» riservati esclusivamente alle coltivazioni. L'edificazione in zona a «verde agricolo» è generalmente limitata alle sole opere in stretta relazione con la conduzione dei campi e l'allevamento del bestiame, nonché alla residenza dell'agricoltore; ovvero alla costruzione di locali destinati a stalle o rimessaggi agricoli; quindi, la differenza di fatto esistente tra la destinazione a «verde pubblico» e quella a «verde agricolo» non ha consentito al collegio l'accoglimento dell'appello del contribuente.
Se agricolo il terreno è edificabile
La Commissione tributaria regionale del Lazio ha confermato la legittimità di un accertamento di maggior valore sul valore assegnato a dei terreni agricoli nella Valle dell'Aniene. La differenza tra la destinazione dei terreni a verde pubblico e a verde agricolo è stata considerata corretta dalla Commissione, che ha ritenuto che i terreni a verde agricolo conservino una potenziale edificabilità legata all'installazione di infrastrutture di tipo urbanistico. Questa potenziale edificabilità aumenta il valore di mercato del terreno rispetto a quelli destinati a verde pubblico. La Commissione ha respinto l'appello del contribuente, che aveva contestato la decisione della Commissione provinciale di Roma.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo