II nuovo Codice dei beni culturali prescrive che «i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione» (articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004). Il provvedimento definisce poi all'articolo 29 l'attività di conservazione: «La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro» (categorie di interventi, queste ultime, che vengono, nel prosieguo della stessa norma, analiticamente definite). La (nuova) normativa è rivoluzionaria e merita per questo di essere ben evidenziata. Messa in collegamento, invero, con quella tributaria, è tale da ampliare notevolmente le agevolazioni fiscali per i palazzi storici (e i beni vincolati in genere, archivi compresi). L'articolo 15, lettera g), del Tuir, Dpr 22 dicembre 1986., n. 917 (come rinumerato dall'articolo 1 del Dlgs 12 dicembre 2003, n. 344, in vigore dal 1 gennaio 2004), stabilisce infatti che godono della prevista agevolazione fiscale (detrazione dalle imposte lorde del 19 per cento dell'onere) «le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate», aggiungendo che «la necessità delle spese, quando non sono obbligatorie con la normativa anzidetta, opera anche a proposito delle «erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche» eccetera (articolo 15, lettera h).