COLLEZIONISMO Per evitare sorprese è essenziale conoscere la terminologia specifica dei beni d'arte Autentico, originale, di bottega: le definizioni per i diversi gradi di rarità Un bene d'arte affinchè risulti un buon investimento e associ le caratteristiche di rendimento a quelle di dividendo estetico deve essere identificato con precisione e collocato nel suo ambito storicoartistico. Le origini. Il 1735 è una data importante per il mercato dei beni artistici e per chi vi investe: in quell'anno l'Inghilterra promulgò la prima legge sul diritto d'autore, creando lo spartiacque tra ciò che era vero, e aveva un valore, e ciò che non lo era, e quindi ne era privo. Con questo atto si iniziò a parlare di falsificazione, distinguendola quindi dall'imitazione, e i falsari divennero soggetti a una pena effettiva, mentre fino ad allora rischiavano soltanto una condanna morale. Già nel XV secolo apparvero i primi falsi; alla corte napoletana di Roberto d'Angiò il pittore Colantonio fu maestro nell'imitare o falsificare i coevi fiamminghi così come in quello successivo Terenzio d'Urbino fu abilissimo nel farlo con le opere di Raffaello Sanzio e lo scultore dal Cavino detto il Padovano con le monete antiche. L'entità del danno era tale che dal XVII secolo molti artisti iniziarono a compilare liste minute delle loro opere a volte corredate da disegni originali per tutelare se stessi e gli acquirenti, preservandone così l'autenticità e il valore: tra questi, Claude Lorrain, Marco Antonio Franceschini, Carlo Antonio Tavella, Elisabetta Sirani. La terminologia. Il fenomeno è comunque continuato ed è presente ancora oggi. Per limitare questo rischio, gli operatori del mercato dell'arte hanno predisposto una specifica terminologia, utile a evidenziare il grado di sicurezza che si ha nell'indicare l'autenticità di un bene artistico e che è essenziale conoscere se s'intende investire in un oggetto d'arte. Va comunque tenuto presente che nel giudizio di falso è vitale la prova del dolo, « che presiede alla produzione e allo smercio dell'oggetto. Prima di giudicare falsi i beni d'arte, è importante conoscere le diverse tipologie riguardo alla loro rarità e che, di conseguenza, determinano il loro valore, attuale e futuro. Autentico. Autentico è un bene d'arte o un oggetto di antiquariato che è in tutte le sue parti dell'epoca o del maestro pittore, scultore, ebanista, ad esempio come indicato dallo stile ed eventualmente dal marchio, dalla firma, oppure dal punzone dell'autore. Opera d'arte originale. Si definiscono, invece, opere d'arte originali quelle dovute all'intervento e alla mano di un artista, seppur ignoto, che l'ha replicata, a differenza della creazione detta autentica. Attribuzione. Con attribuzione si intende che il nome dell'artista riportato di seguito è segnalato da seri indizi che lo indicano verosimilmente come l'autore e che l'opera è stata realizzata nell'epoca di produzione dell'autore. Firma o marchio. La dicitura «firma di» o «marchio di» (a meno che non sia accompagnata da una esplicita riserva sull'autenticità dei medesimi indizi) vuole significare che l'opera o l'oggetto che li riportano sono effettivamente stati realizzati dall'artista citato. Bottega. L'uso del termine «bottega di» seguito dal nome di un artista indica che l'opera è stata eseguita nello studio o nel laboratorio del maestro o sotto la sua direzione. Deve però esserci anche l'indicazione dell'epoca, nel caso in cui la bottega abbia conservato lo stesso nome, e abbia continuato a produrre attraverso più generazioni; i Maggiolini per i mobili e i Bassano per i dipinti ne sono esempi. Di scuola. Quando, invece, un'opera sia stata eseguita da un autore che è stato allievo del maestro o ne ha subito l'influenza o ne ha imparato la tecnica si definisce «di scuola». La definizione è utilizzabile solo se l'opera è stata realizzata al tempo del maestro o entro 50 anni dalla sua morte. Multipli e altro. Vi sono poi i multipli, i falsi d'autore, i preziosi da collezione, le emissioni ufficiali: beni di consumo o beni reali? Secondo la legge di Baumol (si veda l'opinione dell'economista a fianco) rientrano nella prima categoria; hanno, quindi, le caratteristiche di un acquisto e non di un investimento, utili comunque ad arredare poiché hanno soddisfatto il gusto estetico dell'acquirente. Nella nozione di «non autenticità» va comunque ricompresa l'assenza di corrispondenza tra il bene effettivamente trasferito e quello oggetto della compravendita, sia sotto il profilo della paternità sia dell'attribuzione della stessa. Quindi l'acquirente può rivalersi sul venditore anche nei seguenti casi: paternità dell'autore diversa rispetto a quella risultante dall'opera o dalla certificazione rilasciata; opera la cui attribuzione data per certa risulti invece dubbia o controversa; opera falsa.