Come a tutti noto, sul terzo condono edilizio, di cui all'art. 32 del D.L. 2692003 convertito con la Legge 3262003, gravava fino al 28 giugno il sospetto di incostituzionalità sollevato da alcune regioni e precisamente Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Molise, Basilicata, Lazio, Marche e Umbria . Gli aspetti più salienti dei ricorsi presentati dalle Regioni sopra richiamate, riguardano in particolare modo la presunta violazione costituzionale per l'invasione della sfera di competenza regionale che in materia di "governo del territorio" è stata innovata con la modifica del Titolo V della Costituzione e con la legge costituzionale n. 32001. In base al rinnovato art. 117 della Costituzione lo Stato deve limitarsi a stabilire con norme di principio generale quali siano i criteri per un eventuale condono edilizio che deve essere disciplinato con leggi regionali in quanto atto amministrativo. In questo senso è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza n. 1962004 del 24 giugno 2004. Aldilà dei vari commenti letti sulla stampa in questi giorni, il mio giudizio personale è che si tratti di una buona sentenza, chiara, motivata e che bene risolve i problemi aperti per dei ricorsi e quindi della medesima sentenza. Anzitutto la Corte ha affermato che: - il condono edilizio è una disciplina temporanea ed eccezionale rispetto all'istituto di carattere generale e permanente del "permesso di costruire in sanatoria" disciplinato agli articoli 36 e 45 del DPR 3802001 (Testo unico dell'edilizia); - vi è un naturale collegamento (lo definisce caratteristica fondamentale) tra l'aspetto penale (condono) e la sanatoria amministrativa; - alle Regioni, malgrado l'intervenuto accrescimento dei loro poteri l'art. 32 del D.L. 2692003 riserva ambiti d'intervento assai ristretti, che viceversa devono essere ampliati per la competenza esclusiva che hanno di dettare regole di applicazione della norma di principio generale. Sulla base delle predette considerazioni la sentenza sinteticamente prevede (riassumo gli aspetti più importanti): - la dichiarazione di illegittimità costituzionale per il comma 25 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli indicati nella medesima disposizione. - ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 26 dell'art. 32, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tutte le tipologie di abuso edilizio di cui all'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003. - dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 14 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269, nella parte in cui non prevede il rispetto della legge regionale di cui al comma 26 (si tratta degli abusi commessi sulle aree demaniali suscettibili di sanatoria); - dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 33 dell'art. 32 del decreto-legge n. 269, nella parte in cui prevede le parole "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" anziché le parole "tramite la legge di cui al comma 26" (la corte ha rilevato una incongruenza la determinazione in sessanta giorni, rispetto alla complessità dell'argomento, quale termine per l'esercizio del potere normativo da parte delle Regioni); - dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 37 dell'art. 32 del decreto, nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa disciplinare diversamente gli effetti del prolungato silenzio del Comune (trattasi del silenzio assenso previsto dalla norma richiamata); - dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 38, nella parte in cui prevede che sia l'Allegato 1 dello stesso decreto-legge n. 269 del 2003, anziché la legge regionale di cui al comma 26, a determinare la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento (si tratta si una norma procedurale destinata all'esclusiva competenza regionale); - dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, nel testo originario e in quello risultante dalla legge di conversione n. 326 del 2003, nella parte in cui non prevede che la legge regionale di cui al comma 26 debba essere emanata entro un congruo termine da stabilirsi dalla legge statale; - dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 49-ter dell'art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 326 del 2003; A tale proposito la Corte afferma: "Infatti, il necessario riconoscimento del ruolo legislativo delle regioni nella attuazione della legislazione sul condono edilizio straordinario esige, ai fini dell'operatività della normativa in esame, che il legislatore nazionale provveda alla rapida fissazione di un termine, che dovrà essere congruo perché le regioni e le province autonome possano determinare tutte le specificazioni cui sono chiamate dall'art. 32 quale risultante dalla presente sentenza sulla base del dettato costituzionale e dei rispettivi statuti speciali. Il legislatore nazionale dovrà inoltre provvedere a ridefinire i termini previsti, per gli interessati, nei commi 15 e 32 dell'art. 32, nonché nell'Allegato 1 al d.l. n. 269 del 2003, convertito in legge ad opera della legge n. 326 del 2003, di recente già prorogati dal d.l. n. 82 del 2004, convertito dalla legge n. 141 del 2004 (ciò ovviamente facendo salve le domande già presentate). È peraltro evidente che la facoltà degli interessati di presentare la domanda di condono dovrà essere esercitabile in un termine ragionevole a partire dalla scadenza del termine ultimo posto alle Regioni per l'esercizio del loro potere legislativo." Mi sembra inoltre opportuno rimarcare il seguente passaggio della sentenza: "In considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Stato, non potrà che trovare applicazione la disciplina dell'art. 32 e dell'Allegato 1 del d.l. n. 269 del 2003, così come convertito in legge dalla legge n. 326 del 2003 (fatti salvi i nuovi termini per gli interessati)." Conclusioni Mi sembra si possa affermare, che con la dichiarazione di illegittimità del comma 25, salvo il principio e la competenza, dobbiamo attendere la nuova normativa statale, che evidentemente nei termini e nella sostanza non si allontanerà di molto dal quadro normativo che conosciamo. Altra cosa è per l'attuazione che ciascuna Regione deve fare o modificare per la quale non ci resta che aspettare. A mio avviso, chi ha già presentato domanda deve stare tranquillo in quanto la nuova disciplina dovrà tenere conto in qualche modo delle domande legittimamente presentate in applicazione delle disposizioni previdenti. La Corte si è così espressa. a cura del per. ind. Sergio Molinari, della Commissione edilizia, catasto e territorio del Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati.
www.edilio.it
8 Luglio 2004
Il terzo condono edilizio dopo la sentenza della Corte costituzionale
SE
Sergio Molinari
www.edilio.it
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo
📰 Articoli dello stesso autore
—
🔗 Articoli correlati
(stesse entità · ±2 anni)
ANSA · 24 Lug 2002
Beni culturali: Urbani, puntiamo a triplicare le risorse
Il Mattino · 20 Ago 2002
Il demanio pubblica l'elenco dei beni potenzialmente alienabili
la Repubblica · 21 Ago 2002
Italia in vendita, arriva la lista . Da Pianosa ai siti archeologici l' elenco dei 'gioielli' in pericolo
Il Giornale dell'Arte · 31 Ago 2002
L'arte usata
il Sole 24 Ore · 4 Ott 2002
A Roma la quarta edizione di European Property Italian Conferenza
ANSA · 15 Ott 2002
Beni Culturali: Consiglio di Stato boccia Art 33 Finanziaria
ANSA · 15 Ott 2002
Caos musei
la Repubblica · 19 Ott 2002
Se larte finisce ai privati Intervista di Francesco Erbani a Salvatore Settis
Liberazione · 25 Ott 2002
I veri vandali sono loro
Il Giornale dell'Arte · 22 Ott 2002
La storia del Patrimonio in vendita
ANSA · 7 Nov 2002
Beni culturali: allarme istituti per riduzione fondi
Corriere della Sera · 14 Nov 2002
I beni culturali non si vendono
ANSA · 15 Nov 2002
Unesco: Urbani, Italia sperimenta forme tutela patrimonio
il Sole 24 Ore · 27 Ott 2002
Bella Italia, non vendiamola al miglior offerente
la Repubblica · 15 Nov 2002
E il Palazzo si fa bello. A spese dei musei
ANSA · 20 Nov 2002
Musei: Uffizi; Zoppi, collaborazione tra enti e polo museale
ANSA · 20 Nov 2002
Musei: Uffizi; DS, Governo intervenga con urgenza
ANSA · 20 Nov 2002
Uffizi: non resteranno al buio, ma continuano polemiche
promo.ilsole24ore.com · 22 Nov 2002
Vi segnaliamo il convegno L'economia della cultura, Firenze, Convitto della Calza, 22-23 novembre 2002
ANSA · 22 Nov 2002
Urbani: possibili 5 miliardi di euro in 8 anni