Autorizzazione paesaggistica in forma semplificata. Per ora si tratta solo di un obiettivo, che però potrebbe a breve trasformarsi in realtà. Il regolamento licenziato in prima lettura in autunno dal consiglio dei ministri sta percorrendo ora tutte le tappe previste e, dopo il via libera della conferenza unificata Stato-regioni, è approdato al consiglio di Stato. Con il regolamento, il ministero dei Beni culturali intende dare attuazione a quella norma del codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede un'autorizzazione paesaggisica semplificata, distinta dall'autorizzazione ordinaria, riservando il permesso snello agli interventi di lieve entità. Nello stesso tempo, si vuole onorare, seppure con grandissimo ritardo, l'impegno assunto conl'intesa Stato-regioni-enti locali, che ha dato il via all'operazione piani casa regionali con l'obiettivo di contrastare la crisi economica anche attraverso la semplificazione delle procedure di competenza statale. La semplificazione annunciata sul versante del paesaggio suscita per qualche perplessità, perché se tocca il nervo molto sensibile delle procedure di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, lascia invece scoperto quello, altrettanto dolente, delle procedure edilizie di cui al testo unico. Il tema richiede invece un approccio sistematico e in questo senso è difficile capire perché il Governo abbia messo da parte l'idea molto interessante di allargare il campo della cosiddetta attività edilizia libera, cioè dell'attività edilizia che può essere svolta senza acquisire nessun titolo abiitativo. Il problema esiste e bisogna trovare il modo giusto di risolverlo. Anche per quel che riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, comunque, non si può fare a meno di mettere in evidenza che il regolamento di semplificazione si troverà collocato in un contesto molto critico, segnato soprattutto dal nuovo ruolo delle soprintendenze, che sono chiamate a rendere un parere su tutte le domande di autorizzazione (quelle ordinarie e quelle semplificate), e nel quale le norme di semplificazione non avranno certamente vita facile. E con ciò diventa chiaro che, aldilà dei profili procedurali, rimane da affrontare il problema di fondo di far crescere, con iniziative adeguate, e con tanta pazienza, una cultura paesaggistica che oggi è ancora molto carente, al punto tale che l'autorizzazione paesaggistica è vissuta dai più non come uno strumento che può aiutare a governare la qualità degli interventi edilizi, ma come l'ennesimo inutile adempimento burocratico. Detto tutto questo, il regolamento sulle autorizzazioni semplificate è un atto importante e utile, a partire dal fatto che elenca quali interventi devono ritenersi di lieve entità (si veda l'elenco a fianco). Se qualcuno si aspettava, o temeva, una lista striminzita, deve invece ricredersi, e non solo perché le opere di lieve entità elencate sono 42, ma soprattutto perché a esse sono ricondotti, oltre che interventi minori ma frequentissimi, anche interventi molto significativi, come gli ampliamenti, se pure modesti, e le demolizioni e ricostruzioni nel rispetto della volumetria e della sagoma. Caso mai, l'elenco è per qualche verso problematico in quanto per molti interventi sono indicate soglie quantitative eccessivamente basse o eccezioni che, oltre a depotenziare la semplificazione, formano una zona grigia che renderà molto più difficile capire quando è necessaria l'autorizzazione ordinaria e quando quella semplificata. L'autorizzazione paesaggistica del regolamento si deve considerare semplificata soprattutto in ragione del termine massimo indicato per il suo rilascio, che è fissato in 60 giorni (rispetto ai 105 e ai 120 dell'autorizzazione ordinaria; si veda la pagina a fianco). Una volta che l'amministrazione competente in materia paesaggistica ha ricevuto la domanda, accompagnata dalla relazione paesaggistica anch'essa semplificata, ne ha verificato la completezza, ha accertato la conformità urbanistico-edilizia e la compatibilità paesaggistica del progetto, è tenuta à inviarla, entro trenta giorni, insieme a una proposta di provvedimento, alla soprintendenza, che è titolare di un parere vincolante da rendere entro 25 giorni. Nei successivi 5 giorni (e siamo così a 6o), l'amministrazione competente rilascia l'autorizzazione. Non è necessario acquisire il parere della commissione per il paesaggio, a meno che la legislazione regionale non lo preveda. E' probabile che questa incalzante progressione temporale lasci molti dubbi a chi ha qualche esperienza di procedimenti amministrativi. Li rende però meno angoscianti una norma del regolamento, che legittima esplicitamente l'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica prescindendo dal parere della soprintendenza nel caso questa non abbia reso il parere nel termine fissato di 25 giorni e senza che sia necessario convocare alcuna conferenza di servizi. La conclusione in senso negativo del procedimento semplificato è prevista dal regolamento in termini ancora più brevi: se non sussiste la conformità urbanistico-edilizia, l'amministrazione competente dichiara entro 30 giorni l'improcedibiità della domanda; se sussiste la conformità urbanistico-edilizia, ma l'intervento è valutato come incompatibilè sotto il profilo paesaggistico, l'amministrazione competente, nello stesso termine di 30 giorni, emana il preavviso di diniego; se è la soprintendenza che valuta negativamente la domanda, è essa stessa a emanare, nel termine di 55 giorni, il preavviso di diniego.
TUTELA DEL PAESAGGIO - Semplificazione in vista per 42 piccoli interventi
Il regolamento licenziato in prima lettura dal consiglio dei ministri prevede un'autorizzazione paesaggistica semplificata, distinta dall'autorizzazione ordinaria, riservando il permesso snello agli interventi di lieve entità. Il regolamento è stato approdato al consiglio di Stato dopo il via libera della conferenza unificata Stato-regioni. L'autorizzazione paesaggistica semplificata si troverà collocata in un contesto molto critico, segnato soprattutto dal nuovo ruolo delle soprintendenze, che sono chiamate a rendere un parere su tutte le domande di autorizzazione.
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