L'autorizzazione paesaggistica chiama all'appello le soprintendenze. Da venerdì scorso, infatti, il loro ruolo nel rilascio dei permessi diventa decisivo. Finora la soprintendenza interveniva successivamente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e soltanto nel caso ritenesse di annullarla. Dal 1 gennaio, invece, scende in campo prima del rilascio dell'autorizzazione: deve, infatti, esprimere un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento. Dunque, la soprintendenza è chiamata, insieme all'amministrazione competente, a esprimere una valutazione di merito sul permesso, mentre finora poteva annullare l'autorizzazione solo per vizi di legittimità. Le nuove regole. Considerate le festività e il fine settimana, è in pratica a partire da oggi che sull'autorizzazione paesaggistica si cambia regime. La nuova procedura prevede che l'amministrazione che riceve la domanda di autorizzazione paesaggistica, verificata la completezza della documentazione, compiuta l'istruttoria non c'è il silenzio assenso ma deve essere convocata una conferenza di servizi e acquisito il parere della commissione per il paesaggio, trasmetta la domanda e la documentazione allegata alla soprintendenza entro 40 giorni dal ricevimento, accompagnando i documenti con una relazione tecnica illustrativa. Il parere della soprintendenza deve essere reso entro 45 giorni dalla ricezione degli atti. Nei successivi 20 giorni l'amministrazione competente deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica o comunicare il preavviso di diniego. Se la soprintendenza non rende il suo parere nel termine indicato, l'amministrazione competente può (si sottolinea può, che è diverso da deve) convocare una conferenza di servizi, alla quale la soprintendenza partecipa o manda un parere scritto, che deve concludersi entro il termine di 15 giorni. «In ogni caso» (questa è l'espressione usata dal codice dei beni culturali e del paesaggio) se la soprintendenza non rende il suo parere entro 60 giorni, l'amministrazione competente è tenuta comunque a pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica. Non vi può essere dubbio che «in ogni caso» significa che l'amministrazione competente ha l'obbligo di assumere un provvedimentc finale e non può attendere oltre il parere della soprintendenza. Riassumendo: la nuova procedura ha un termine di conclusione fisiologico (se tutto va come dovrebbe andare) di 105 giorni. Il termine diventa, senza considerare i tempi morti, di 120 giorni quando si ricorre alla conferenza di servizi e rimane tale anche quando non si ricorre alla conferenza di servizi o, comunque, quando la soprintendenza non rende il suo parere. Anche la nuova procedura, così come quella seguita fino al 31 dicembre scorso, non prevede alcun meccanismo di silenzio -assenso: il superamento del termine fisiologico di 105 giorni produce un silenzio-inadempimento che abilita l'interessato a presentare ricorso al Tar per rimuoverlo o a proporre la domanda di autorizzazione paesaggistica direttamente alla Regione. Il parere della soprintendenza ha, tuttavia, in sé una stranezza: è, infatti, vincolante, ma non obbligatorio, nel senso che, se espresso, obbliga l'amministrazione competente a emanare un provvedimento conforme al parere, ma, se non espresso, impone all'amministrazione di assumere comunque un provvedimento, prescindendo dal parere. Il cambio di marcia. Fino al 31 dicembre scorso la domanda di autorizzazione paesaggistica doveva essere presentata all'amministrazione competente, che era tenuta a rilasciarla o a negarla, una volta acquisito il parere della commissione per il paesaggio, entro 60 giorni dalla richiesta (fatta salva una sola sospensione del termine per acquisire integrazioni documentali o eseguire accertamenti). L'autorizzazione paesaggistica veniva poi inviata, con la relativa documentazione, alla soprintendenza competente per territorio, che poteva eventualmente annullarla, entro 60 giorni, soltanto in presenza di vizi di legittimità. La sanatoria. C'è da registrare un altro tipo di autorizzazione paesaggistica, introdotta nel codice dei beni culturali nel corso di una delle sue numerose modifiche. Si tratta dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, cioè un'autorizzazione che può essere conseguita successivamente alla realizzazione degli interventi. L'autorizzazione in sanatoria riguarda un ventaglio di interventi molto ristretto (anche se almeno una pronuncia del Tar Lombardia lo ha allargato, se pure con paletti molto specifici). Non si tratta di un atto dovuto, perché presuppone l'accertamento di compatibilità paesaggistica dell'intervento realizzato (che può sussistere, ma anche no). Il permesso è subordinato a un parere vincolante della soprintendenza (che deve sempre essere acquisito) e comporta il pagamento di una somma pari al maggior importo tra danno arrecato e profitto conseguito. L'autorizzazione è rilasciata in 180 giorni. Le sanzioni. Qualsiasi intervento realizzato in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica (fatti salvi i casi in cui è possibile conseguire l'autorizzazione in sanatoria, e fatto salvo il caso in cui l'interessato provveda autonomamente alla rimessa in pristino) comporta sempre l'applicazione di una doppia sanzione: la sanzione penale e la sanzione amministrativa che può essere, a seconda dei casi, una sanzione pecuniaria e la sanzione della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
TUTELA DEL PAESAGGIO - Autorizzazione paesaggistica più pesante
La soprintendenza è chiamata a esprimere un parere vincolante sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento, insieme all'amministrazione competente, a partire dal 1 gennaio. La procedura prevede che l'amministrazione riceva la domanda di autorizzazione paesaggistica, verificasse la completezza della documentazione, compia l'istruttoria e convocasse una conferenza di servizi entro 40 giorni. Il parere della soprintendenza deve essere reso entro 45 giorni. L'amministrazione competente deve rilasciare l'autorizzazione paesaggistica o comunicare il preavviso di diniego entro 20 giorni.
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