Gli immobili storici, che assieme agli altri beni culturali erano stati normati dal lontano 1939 dalla legge 1089, nell'ultimo quinquennio sono stati oggetto di un'intensa attività legislativa. Prima il «Testo Unico dei beni culturali» emanato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 ha sostituito la legge 1089, poi il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ha sostituito il decreto 490. Il nuovo Codice, che è entrato in vigore lo scorso primo maggio prevede che debbano essere denunciati al Ministero per i beni e le attività culturali (per il tramite delle competenti Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio) tutti gli atti che, a qualsiasi titolo, trasferiscono in tutto o in parte la detenzione di beni culturali. L'obbligo di denuncia non è nuovo: era infatti già previsto dall'articolo 30 della legge 10891939 (che però non poneva un termine per il suo adempimento) ed era stato ripreso dall'articolo 58 del D.Lgs. 4901999 (che aveva introdotto il termine di 30 giorni per la presentazione della denuncia). Nel nuovo Codice, però, l'articolo 59 non si limita a riproporre l'obbligo di denuncia, ma modifica il soggetto obbligato: non si tratta più del «detentore», ma del «cedente la detenzione»; in pratica, nel caso probabilmente più frequente, quello della locazione, il soggetto tenuto alla denuncia non è più il conduttore, ma (di norma) il proprietario. Prima di esaminare le modalità e i contenuti della denuncia, può essere utile precisare quali sono i beni interessati e quali gli atti che trasferiscono la detenzione. L'obbligo di denunciare il trasferimento della detenzione, riguarda i beni culturali. Si tratta di quei beni (immobili, ma anche mobili) in relazione ai quali esiste un vincolo di tutela espresso e quelli che sono comunque sottoposti alla disciplina di tutela in quanto considerati per presunzione beni culturali, salvo che, a seguito di verifica (che può avvenire d'ufficio o essere richiesta dal proprietario degli stessi) il Ministero per i beni e le attività culturali non riscontri inesistente l'interesse (cf. art. 12). Il mondo del non profit è particolarmente coinvolto nella identiflcazione di quelli che sono definiti beni culturali per presunzione; secondo il Codice infatti tali sono le cose mobili e immobili, appartenenti "a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (cf. art. 10, c. 1), che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni (cf. art. 12, c. 1). Quanto agli atti che trasferiscono la detenzione, oltre alla locazione, all'affitto e al comodato, che sono certamente i più frequenti, occorre ricordare che sono da includere anche il deposito, l'affitto di azienda, il contratto di lavoro che prevede il godimento di un alloggio di servizio e, in genere tutti i rapporti che costituiscono un diritto personale di godimento del bene o un obbligo di custodia, restando il possesso in capo al proprietario del bene o al titolare di un diritto reale su di esso. La denuncia (di cui proponiamo un fac simile) deve essere resa entro 30 giorni e deve contenere: a) i dati identifìcativi delle parti e la sottoscrizione delle medesimi o dei loro rappresentanti legali; b) i dati identificativi del bene; e) l'indicazione del luogo in cui si trovano i beni; d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento; e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal Codice. La denuncia priva delle indicazioni richieste o con indicazioni incomplete o imprecise si considera non avvenuta. Non è richiesto che sia allegato il contatto con il quale viene ceduta la detenzione del bene. L'omissione della denuncia (o la sua incompletezza o imprecisione) è sanzionata molto severamente: l'articolo 173 prevede la reclusione fino ad un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469,00. Le stesse, sanzioni sono previste per la denuncia presentata oltre il termine dei trenta giorni. Nonostante il nuovo Codice si sia limitato a modificare il soggetto obbligato alla denuncia (abbiamo visto che l'obbligo esisteva già in forza della legge del 1939), la stampa specializzata ha dato conto, nel mese di maggio, di una certa «agitazione» tra gli operatori del settore. In particolare alcuni interpreti ritenevano (anche perché mai alcuna denuncia era stata presentata alle Soprintendenze, né mai alcuna Soprintendenza ne aveva sollecitato l'invio o contestato l'omissione) che la denuncia costituisse un obbligo nascente dal Codice. Sollecitato dalle differenti letture, il Ministero per i beni e le attività culturali ha fornito la propria interpretazione con la Circolare 28 maggio 2004. Innanzitutto ha confermato che l'obbligo della denuncia del trasferimento della detenzione grava sul «cedente la detenzione» piuttosto che sul «detentorc», quindi sul locatore, l'affittante, il comodante, il depositante, eccetera. Di norma sarà del proprietario del bene, ma potrebbe anche trattarsi del titolare di un altro diritto reale o di un diritto personale di godimento, contrattualmente legittimato a trasferire a sua volta la detenzione (come avviene nel caso delle clausole contrattuali di locazioni o comodati che consentono, rispettivamente, la sublocazione o il subcomodato). La modifica del soggetto obbligato rende l'obbligo della denuncia una previsione nuova e diversa rispetto a quello precedentemente previsto. Ne consegue, come afferma il Ministero in un comunicato stampa del 28 maggio che «il conduttore detentore di un immobile locato con un contratto in corso alla data del 1 maggio 2004, che abbia omesso di farne denuncia in violazione delle prescrizioni del Pesto unico n. 4901999, non è più tenuto a farla». Vi sarà invece tenuto «il proprietario dell'immobile che deve denunciare ogni contratto che comporti la cessione della detenzione, quali, ad esempio, locazione, affitto, comodato, cessione in uso». Dal momento che il Codice è entrato in vigore il 1 maggio scorso, il Ministero conclude che «tale obbligo a carico del proprietario vale ovviamente solo per i contratti stipulati a partire dal 1 maggio 2004».
Immobili storici in affitto
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, entrato in vigore il 1 maggio scorso, prevede che debbano essere denunciati al Ministero per i beni e le attività culturali tutti gli atti che, a qualsiasi titolo, trasferiscono in tutto o in parte la detenzione di beni culturali. L'obbligo di denuncia non è nuovo, ma il nuovo Codice modifica il soggetto obbligato: non si tratta più del detentore, ma del cedente la detenzione. Il cedente la detenzione è il proprietario del bene o il titolare di un diritto reale o di un diritto personale di godimento contrattualmente legittimato a trasferire a sua volta la detenzione.
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Bene culturale
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