ROMA - La sottile linea rossa che delimita le competenze tra Stato e Regioni a proposito del condono edilizio si chiama "codice penale". E' questo il senso dell'articolata decisione della Corte Costituzionale, che ieri ha reso note le motivazioni di tre sentenze e di un'ordinanza che risolvono alcune questioni di legittimità che erano state poste in relazione al condono edilizio 2003. In sostanza, si chiedeva ai giudici supremi di stabilire se le norme sul condono 2003 erano legittime dal punto di vista costituzionale, e la Consulta ha risposto affermativamente, indicando anche le competenze specifiche di Stato e Regioni a proposito dei contenuti della stessa legge. Così, spetterà allo Stato indicare i limiti della responsabilità penale che potrà essere assorbita dal condono, mentre saranno le Regioni a regolamentare l'aspetto amministrativo del condono stesso. E, tra le altre cose, anche l'ammontare delle somme necessarie per accedere alla regolarizzazione. In altre parole, la Corte Costituzionale ha indicato i criteri che dovranno essere seguiti nella stesura di una nuova legge-quadro, ritagliando per le Regioni una fetta di potere in più ma imponendo ad esse anche un termine per dotarsi di leggi proprie. La prima conseguenza di questa decisione è la cancellazione del termine del 31 luglio, previsto come scadenza ultima per la presentazione delle domande. La necessità di regolamentare la materia con una nuova legge, così come disposto dalla Consulta, impone lo slittamento del termine; tuttavia, le richiesta di condono finora presentate resteranno valide; e non potranno essere considerate come autodenunce per gli abusi edilizi commessi. La Corte riconosce dunque la legittimità di una legislazione statale sul condono edilizio di tipo straordinario, ma boccia alcune disposizioni che non tenevano conto delle competenze di Regioni e Comuni in materia urbanistica. E tra le norme dichiarate incostituzionali, c'è anche quella che sottraeva agli enti locali il potere di far eseguire le demolizioni degli edifici illegalmente costruiti. Così, lo Stato mantiene la competenza a determinare il condono sul versante delle responsabilità penali per le costruzioni abusive, con un occhio alla tutela paesaggistica e dei beni ambientali. Mentre sul piano del condono amministrativo, alle Regioni spetta il compito di determinare, all'interno dei limiti massimi fissati a livello statale, quali tipologie possono essere condonate e per quali volumetrie. Con le altre sentenze la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, su ricorso del governo, di quattro leggi regionali (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana) e di un atto di indirizzo della Regione Campania che avevano dichiarato o considerato inapplicabile nel territorio regionale la legislazione sul condono edilizio. Ed è in questa occasione che i giudici costituzionali esprimono il loro avvertimento: la naturale dialettica fra Regioni e Stato, e viceversa, deve mantenersi nell' ambito degli strumenti e delle forme costituzionali, senza pericolosi tentativi di «farsi giustizia da sè».
CONDONO EDILIZIO - La sottile linea rossa che delimita le competenze tra Stato e Regioni
La Corte Costituzionale ha reso note le motivazioni di tre sentenze e di un'ordinanza che risolvono alcune questioni di legittimità relative al condono edilizio 2003. La Consulta ha affermato che le norme sul condono 2003 sono legittime dal punto di vista costituzionale e ha indicato le competenze specifiche di Stato e Regioni a proposito dei contenuti della stessa legge. L'ammontare delle somme necessarie per accedere alla regolarizzazione dovrà essere regolamentato dalle Regioni, mentre lo Stato dovrà indicare i limiti della responsabilità penale che potrà essere assorbita dal condono.
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