Si segnalano alcuni aspetti di particolare interesse: 2.1877, Relatore, comma 43 2.1872 Relatore Modifica il comma 43, incrementando di 50 milioni di euro (da 50 a 100 milioni) le risorse riservate per il 2010 a favore del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza - a valere sulle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale). ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, comma 47 rif. 2.1872, Relatore Modifica il comma 47, apportandovi le seguenti integrazioni: riconosce un diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni confiscati alla mafia (per i quali il comma 2-bis dell'art. 2-undecies della legge n. 5751965, introdotto dal comma 47 del disegno di legge, dispone la vendita) al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che costituisca cooperative edilizie (nuovo comma 2-ter); riconosce un diritto di prelazione per l'acquisto dei medesimi beni agli enti locali ove tali beni siano ubicati, demandando la disciplina attuativa della disposizione ad un apposito regolamento governativo (nuovo comma 2-quater). ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, commi da 182 a 187 2.1382 Governo, commi da 56 a 61 2.1871 Relatore, commi da 56 a 61 Aggiunge i commi da 182 a 187 cheautorizzano il Ministro della difesa, al fine di reperire le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma per la valorizzazione di detti immobili. Gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni di investimento vengono individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono invece disciplinate le procedure e i criteri per individuare o costituire la società di gestione del risparmio di gestione dei fondi, i criteri per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia che determini le quote di risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al fondo per l'attuazione del programma infrastrutturale della difesa.. ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, commi 188-189 2.1382 Governo, commi 62-63 2.1871 Relatore, commi 62-63 Aggiunge i commi 188 e 189, relativi al Comune di Roma. In particolare, il comma 188prevede l'attribuzione al comune di Roma, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 183, di un complesso di beni per un valore pari a 600 milioni di euro, anche attraverso quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi dei precedenti commi. Fino a concorrenza dell'importo di 600 milioni, il comma 189autorizza la concessione, per l'anno 2010, di un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze connesse al piano di rientro dell'indebitamento del comune, approvato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 1122008, al fine di provvedere, nell'importo di 500 milioni di euro, al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture. L'erogazione è subordinata al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 183, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. L'ultimo periodo del comma 189 autorizza, inoltre, a favore del comune di Roma, la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2012 per la realizzazione di interventi infrastrutturali ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, comma 218 2.1384 NF Governo, comma 9 Aggiunge il comma 218, che prevede, a partire dal 2010, la riunificazione in capo all'Agenzia del demanio, del coordinamento e della procedura delle locazioni passive delle Amministrazioni pubbliche. In particolare si prevede una serie di obblighi di comunicazione all'Agenzia del demanio, inerenti i dati relativi al patrimonio immobiliare delleAmministrazioni dello Stato, finalizzati alla definizione di un piano di razionalizzazione degli spazi utilizzati. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia si prevede l'istituzione di un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato. Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare a tale Fondo, le predette amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente al MEF l'importo dei canoni locativi. Tutte le amministrazioni pubbliche che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, sono inoltre tenute a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei beni immobili, nonché eventualmente altre forme di attivo, ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato e del conto generale del patrimonio dello Stato. Qualora dalla ricognizione si riscontri l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, comma 219 2.1384 NF Governo, comma 10 Aggiunge il comma 219 il quale, sostituendo i commi 436 e 437 della legge n. 3112004 (finanziaria 2005), autorizza l'Agenzia del Demanio ad alienare gli immobili statali con trattativa privata, se i beni non superano il valore di 400.000 euro; al di sopra di tale soglia, mediante asta pubblicainvito ad offrire ovvero, se non aggiudicati, mediante trattativa privata. Per regioni ed enti locali territoriali sul cui territorio si trovano i beni in vendita è previsto il diritto di opzione all'acquisto, nonché il diritto di prelazione, nell'ipotesi di procedure a offerta libera. ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, comma 228-230 2.1872 Relatore, commi 68-70 Aggiunge i commi 228-230, che introducono la nozione di "lotto costruttivo" nella realizzazione dei progetti prioritari, nell'ambito dei corridoi europei TEN-T inseriti nel programma di infrastrutture strategiche, i quali prevedano costi superiori a 2 miliardi di euro, tempi di realizzazione superiore a quattro anni e che non siano suddivisibili in lotti di importo inferiore a un miliardo di euro. Detti progetti son individuati attraverso decreti del presidente del Consiglio, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze (comma 228). Per tali opere, il CIPE può autorizzare l'avvio della realizzazione del progetto definitivo per lotti costruttivi, nel limite di un importo complessivo residuo da finanziare di 10 miliardi di euro, a condizione che il costo sia integralmente finanziato, che sia allegata una relazione recante le fasi di realizzazione dell'opera, il cronoprogramma dei lavori e i fabbisogni annuali, e che l'affidatario dei lavori rinunci a pretese risarcitorie connesse ad eventuali mancati finanziamenti dei lotti successivi. Il comma 229 prevede che il CIPE, con l'autorizzazione al primo lotto costruttivo, assuma l'impegno di finanziare integralmente l'opera, ovvero di corrispondere il contributo finanziato. Ai sensi del comma 230, dei progetti deve essere fornita specifica indicazione nell'Allegato Infrastrutture del Documento di programmazione economico-finanziaria. ---------------------------------------------------------------- 2.1877, Relatore, comma 236 2.1377 Governo, comma 56 Aggiunge il comma 236, destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell'ambiente, sentite le autorità di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse pari a 1 miliardo di euro assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. Lo stesso comma prevede che l'individuazione delle situazioni a più elevato rischio idrogeologico sia effettuata dalla competente direzione generale del Ministero dell'ambiente sentiti: le autorità di bacino; il Dipartimento della protezione civile Il comma consente poi l'utilizzo delle risorse in oggetto anche tramite accordo di programma: sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; che definisce la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del FAS che ciascun programma attuativo regionale destina ad intervento di risanamento ambientale. ---------------------------------------------------------------- Cliccare al link sottostante:
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8 Dicembre 2009
Ecco qua una sintesi del Maxiemendamento alla Finanziaria 2010
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