Marchi abbinati alle opere d'arte - Deducibili tutti gli atti di liberalità delle imprese Beni culturali con lo sponsor. Il nuovo codice per i beni culturali e paesaggistici, entrato in vigore lo scorso 1 maggio, prevede la sponsorizzazione di beni culturali da parte di soggetti privati (aziende, associazioni ecc.), nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. La promozione avviene attraverso l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto all'iniziativa oggetto del contributo. Il tutto deve però essere effettuato in forme compatibili con il carattere artistico o storico del bene culturale da tutelare o valorizzare, mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione. La sponsorizzazione Il contratto di sponsorizzazione definisce le modalità di erogazione del contributo nonché le forme del controllo da parte del soggetto erogante, sulla realizzazione dell'iniziativa cui il contributo si riferisce. Al riguardo si considera contributo qualsiasi forma di sostegno economico corrispondente al valore del corrispettivo dei servizi finalizzati ad aumentare la notorietà del marchio aziendale (profit o non profit) effettuati dall'ente (sponsee). In altre parole, lo sponsor persegue, attraverso lo strumento della sponsorizzazione, lo scopo di divulgare un proprio segno distintivo e cioè il «trade-name» o il «trade-mark» e di rafforzare l'immagine imprenditoriale sul mercato. In particolare il legislatore considera come sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all'attuazione di iniziative del ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere, nel suo complesso, l'attività svolta dai predetti soggetti imprenditori (art. 120 norma cit.). La caratteristica più originale della sponsorizzazione rispetto alla pubblicità tradizionale è proprio data dall'uso indiretto del messaggio pubblicitario; quest'ultimo viene, infatti, a essere inserito in un diverso e autonomo evento, utilizzato per valorizzare e accrescere la conoscenza dell'impresa sponsorizzata. Per altro verso le differenze tra la pubblicità e la sponsorizzazione si basano esclusivamente sul diverso metodo di comunicazione: nella prima, infatti, la durata del messaggio è breve, ma sempre a disposizione dell'azienda, nella sponsorizzazione, invece, tale durata può essere molto lunga, ma in ogni caso l'oggetto principale del messaggio non è la comunicazione dell'azienda, ma l'avvenimento trasmesso. Infine nella pubblicità è sempre possibile per il ricevente sottrarsi alla comunicazione, mentre con la sponsorizzazione è impossibile fare questo perché si verrebbe a perdere l'evento che interessa. In relazione a queste finalità si evidenzia come la pubblicità tenda sempre a privilegiare la «creazione delle vendite» del prodotto identificato dal marchio divulgato, mentre la sponsorizzazione costituisce uno dei principali strumenti per creare condizioni più favorevoli per la vendita del prodotto. Il trattamento tributario Le spese di sponsorizzazione sono di regola conseguenti alla stipula di un contratto tra le due parti, con il quale una si obbliga a pubblicizzare l'immagine dell'altra, la quale, a sua volta, si obbliga a una prestazione in denaro, come corrispettivo per la richiamata attività di divulgazione pubblicitaria (ris. min. 17 settembre 1998 n. 148E). Sul piano strettamente tributario le spese in esame vengono annoverate tra le spese di pubblicità e propaganda (art. 108, e. 2, ex art. 74, e. 2 del Tuir). Relativamente, poi, alla disciplina delle attività soggette a imposta sugli intrattenimenti, va precisato che per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è pari a un decimo dell'imposta. Nuovo codice dei beni culturali e paesaggistici. Il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 si articola in cinque parti concernenti i principi di tutela, gli aspetti qualificatori dei beni culturali, gli aspetti relativi ai beni paesaggistici, gli aspetti sanzionateli e, infine, le disposizioni transitorie. Il nuovo codice è ispirato a principi e criteri strutturali quali la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione. In questo ambito la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Pertanto lo stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale (i privati proprie-tari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione). -Tutela del patrimonio culturale II patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici (espressamente definiti dal legislatore). I primi sono rappresentati da cose immobili e mobili le quali presentino un particolare interesse artistico, storico, archeologico ecc.; i secondi (beni paesaggistici) sono gli immobili e le aree costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio nonché gli altri beni individuati dalla legge. Sul piano generale i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale. Sul piano normativo la tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, finalizzata a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblici. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono attribuite al ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente (o ne può conferire l'esercizio alle regioni). In tale contesto va, infatti, precisato che le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano a oggetto manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie non appartenenti allo stato o non sottoposte alla tutela statale, nonché libri, stampe e incisioni non appartenenti allo stato, sono esercitate dalle regioni. Non a caso sulla base di specifici accordi o intese e, previo parere della conferenza permanente, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela anche su raccolte librarie private, su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo stato. -Valorizzazione e qualificazione beni culturali L'attività di valorizzazione consiste nell'esercizio di attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la promozione e il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In proposito sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente e istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Sono inoltre beni culturali per espressa qualificazione e quando sia intervenuta la prevista dichiarazione: le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; gli archivi e i singoli documenti dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; le raccolte librarie delle biblioteche dello stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico; le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantro-pologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati in precedenza; gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante; le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale; le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. I competenti organi del ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico ecc. sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti al fine di assicurare uniformità di valutazione. Per i beni immobili dello stato la richiesta è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione, sonò stabiliti con apposito decreto adottato di concerto con l'Agenzia del demanio. Inoltre fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva.Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato alcun interesse, le stesse sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni in esame.Per le attività e le strutture di valorizzazione di beni culturali di proprietà privata è opportuno precisare che possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali. Le corrispondenti misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono. Le relative modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno. .Agevolazioni fiscali a favore dell'arte In questo ambito va ricordata la piena deducibilità fiscale per le imprese che investano in cultura. Per dedurre dagli utili imponibili le somme che le imprese con atte di liberalità hanno destinato a programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, come precisato dallo stesso ministero, è necessario comunicare (Servizio I. Segretariato generale, via del Collegio Romano 27, 00186 Roma), l'ammontare delle erogazioni effettuate nell'anno precedente e le generalità complete, comprensive dei dati fiscali. I soggetti beneficiari delle erogazioni devono rientrare nelle categorie previste dal decreto ministeriale 2102002; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15112002 che disciplina l'art. 38 della legge n. 3422000, e sono: stato, regioni, enti locali: persone giuridiche costituite e partecipate dallo stato, dalle regioni o dagli enti locali; enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi nazionali o regionali; soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che, almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno d'imposta in cui avviene l'erogazione in loro favore, abbiano ricevuto ausili finanziari (ovvero che pur non avendoli ricevuti si trovino nella condizione di avei diritto a riceverli, anche se nel primo anno di attività). In proposito la normativa tributaria dispone che le erogazioni liberali in denaro a favore dello stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca di documentazione di rilevante valore culturale artistico o che organizzano e realizzano attività culturali effettuate in base ad apposite convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art 1 della legge 1 giugno 1939, n 1089, e nel dpr 3091963, n. 140S (...). Il ministero per i beni cult rali e ambientali comunica entro il 31 marzo di ciascun anno al centro informativo dei dipartimenti delle entrate del ministero delle finanze l'elenco nominativo dei sog getti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente (art. 15, lett. h del Tuir) Norme abrogate dal nuovo Testo unico Legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dal'articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all'articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e sostituito dal'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente, aggiunto e modificato dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all'articolo 9; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all'articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472; legge 75 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'artìcolo 12, comma 5, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo perìodo; legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all'articolo 7, come modificato dagli articoli 3e4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153; legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all'articolo 9; ' decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni; decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283; decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all'articolo 179, comma 4; legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all'articolo 7