«Il vero problema è che la soprintendenza ha poteri di intervento soltanto ex post, per così dire, e può obiettare qualcosa esclusivamente per motivi di illegittimità palese dei procedimenti. Niente di più». Alessandra Marino è da poco soprintendente ai beni artistici e architettonici di Firenze, e fra le varie questioni che ha ?ereditato dalla precedente gestione adesso cè anche quella del crollo di via Castelli. Come è stato possibile autorizzare uno sbancamento del genere in una zona sottoposta dal 1950 a vincolo paesaggistico? «Di fronte a un vincolo di questo genere» spiega Marino «lautorizzazione paesaggistica concessa dal Comune è soggetta entro sessanta giorni, da parte nostra, o a silenzio assenso, o a un annullamento, ma in ogni caso non a prescrizioni. Si può provare, e si prova, in qualche caso, a dare qualche suggerimento, ma lente titolare della decisione può benissimo non tenerne conto». Dunque, mentre per quanto riguarda le prescrizioni generale sulla tutela del paesaggio le competenze sono della Regione, a Firenze «il vero attore di ogni meccanismo decisionale in materia paesaggistica» è Palazzo Vecchio. Anche nel caso della «sostituzione edilizia» di via Castelli.