Il Comune di San Vincenzo con la delibera di Giunta 202 del 5 ottobre scorso, ha deciso di distruggere un lungo tratto della duna costiera del parco di Rimigliano, mediante la costruzione di enormi palizzate al solo scopo dichiarato di trasformare la duna naturale costiera in una discarica privata dove gettare i rifiuti della spiaggia. Questa sciagurata operazione sarà eseguita (nei primi mesi del 2010) non più in zone già parzialmente urbanizzate come già disastrosamente fatto nel tratto fra il Garden ed il Botro ai Marmi, ma addentrandosi nella spiaggia ancora completamente intatta e teoricamente ipertutelata del Parco di Rimigliano a Mare. I motivi per opporsi a questo terribile intervento che può senz'altro essere definito come devastante, irreversibile, contrario al minimo buon senso, alla normativa ed alle linee guida, illegale e del tutto abusivo sono davvero molteplici. Fra questi si possono elencare i principali: 1) Nessun motivo TECNICO di intervenire sulla duna naturale "riqualificare!!!!" che è perfetta e non corre alcun pericolo di erosione, che è dotata di arenile lunghissimo e che dalle ortofoto della Regione Toscana appare immutata negli ultimi 15 anni 2) Nessun motivo AMBIENTALE di "recuperare e proteggere aree di particolare valore ambientale!!!" che proprio perché di particolarissimo valore ambientale non meritano di essere distrutte per sempre, mascherate dietro una orribile palizzata e sepolte dai rifiuti della spiaggia. 3) Intervento esattamente OPPOSTO a quanto prescritto dalle linee guida della Provincia di Livorno che dispone che la poseidona spiaggiata venga accumulata sull'arenile ai piedi della duna senza MAI interessare "la zona mobile o fissa della duna perché provocherebbero il soffocamento delle specie erbacee psammofile antidunali e le specie arbustive ed arboree delle dune fisse" (vedi allegato). 4) Intervento Illegittimo in quanto lo stesso Comune spiega nella delibera che lo spazio realizzato dietro le staccionate sarà utilizzato come discarca (non autorizzata) per il materiale che, cito:" in precedenza veniva conferito nelle discariche autorizzate con notevoli costi per la collettività" 5) Intervento Illegittimo perché dalla delibera non risulta sia mai stato AUTORIZZATO dalla Provincia (Unità di Servizio "Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste"), per le competenze in materia di difesa della costa, né sia mai stato ACQUISITO IL PARERE dell'Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente 6) Intervento Illegittimo perché dalla delibera non risulta sia mai stato AUTORIZZATO dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio. Al di la delle gravi e molteplici illegittimità, si tratta di un intervento irreversibile e deturpante che distrugge l'ambiente dunale naturale e tutta la sua flora spontanea e trasforma un litorale meraviglioso, intatto da millenni, in un luogo claustofrobico, rinchiuso da una mostruosa e minacciosa palizzata, altissima e invalicabile con effetto orribile percepibile anche dal mare a distanza di centinaia di metri. Un vero e proprio scempio tanto più grave perché gratuito ed incomprensibile. Per ottenere lo scopo di eliminare le spese per il conferimento in discarica, basterebbe semplicemente (dato che siamo lontanissimi dagli stabilimenti balneari) distribuire la poseidonia spiaggiata, alla base della duna, così come stabilito dalle linee guida della Provincia, con spesa infinitamente minore, senza necessità di autorizzazioni, salvo la comunicazione alla Provincia) e, più che altro, senza dover distruggere la duna. L'unica differenza sarebbe quella che salterebbe l'appalto per la costruzione della palificazione (dalla delibera non risulta che ci sia stata una gara) Per il Comune questa motivazione è evidentemente sufficiente. La distruzione di un ambiente naturale rarissimo e prezioso è per il Comune un aspetto del tutto secondario. E' davvero possibile che un Comune possa impunemente effettuare un intervento così incredibilmente devastante su un bene paesaggistico ed ambientale prezioso e rarissimo che dovrebbe essere ipertutelato, perpetrando un tale misfatto irreversibile ai danni della collettività e dei propri cittadini ? Chiediamo che chiunque sia in grado di farlo, si adoperi, prima che sia troppo tardi, per impedire questo scempio. Comitato per la salvaguardia di Rimigliano a Mare il coordinatore - Giovanni Poli http:rimigliano.blogspot.com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Allegati Delibera di Giunta 2022009 http:servizi.comune.sanvincenzo.li.itdelibereoriginaliGC09000202.PDF Documentazione sulle palizzate http:rimigliano.blogspot.com200801ci-penso-io-alla-duna-vai-tranquillo.html OrtoFoto storiche del litorale http:san-vincenzo.blogspot.com200802rimigliano.html Linee Guida della Provincia di Livorno sulla gestione della poseidonia spiaggiata e sulla tutela della duna Provincia di Livorno Linee Guida "Gestione Integrata della Posidonia oceanica" http:www.provincia.livorno.itnewspawdocsdifesasuoloLineeguida20Definitive20con20sfondo.pdf (pag.29) novembre 2006 ASSESSORATO ALLA DIFESA SUOLO E COSTE Unità di Servizio"Pianificazione, Difesa del Suolo e delle Coste" Unità Organizzativa "Risorse marine e Georisorse" ....................................... Pagina 29 ........ La movimentazione all'interno della spiaggia deve far riferimento alla morfologia della duna retrostante la spiaggia. Il punto migliore dove spostare la biomassa è rappresentato dal "punto di massima espansione dell'onda" che rappresenta il limite a terra per la diffusione delle biomasse vegetali. La movimentazione su tale limite ha il vantaggio di favorire la stabilizzazione dell'anteduna che opera un'azione di protezione, accrescimento e di stabilizzazione del retrostante cordone dunale. In caso di mare calmo, infatti, la presenza della posidonia favorirà la costituzione del cordone dunale e la ricolonizzazione del limite a mare da parte delle piante pioniere, mentre in caso di forti mareggiate le onde non si infrangeranno direttamente sulla duna ma sulle foglie accumulate favorendone di nuovo il trasporto a mare. Le biomasse vegetali non devono essere spostate direttamente nella zona mobile o fissa della duna perché provocherebbero il soffocamento delle specie erbacee psammofile antidunali e le specie arbustive ed arboree delle dune fisse. Tali attività (semplice spostamento biomasse sulla spiaggia senza interessamento della duna e opere permanenti n.d.r.) non necessitano di autorizzazioni ai sensi della normativa sui rifiuti o della legge sulla movimentazione di materiali in ambiente marino e in zone ad esso contigue (LRT1903), ma devono essere comunicate alla Provincia di Livorno - Unità di Servizio "Pianificazione, Difesa del suolo e delle coste", per le competenze in materia di difesa della costa e acquisire il parere dell'Unità di Servizio "Tutela dell'Ambiente". ----------------------------------------------------------- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (testo coordinato vigente) Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137 Parte terza Beni paesaggistici TITOLO I Tutela e valorizzazione Capo IV Controllo e gestione dei beni soggetti a tutela Articolo 146 Autorizzazione 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. 2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione. 3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Essa è individuata, su proposta del Ministro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, e può essere aggiornata o integrata con il medesimo procedimento. 4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. ------------------- Articolo 149 Interventi non soggetti ad autorizzazione 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159: a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. ---------------------------------- Capo II Sanzioni relative alla Parte terza Articolo 181 Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 1bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori ;