Restauro, scontro sui requisiti. È arrivata fino al capo dello Stato che ha ricevuto le migliaia di firme raccolte da artigiani e sindacati del settore la polemica tra i restauratori esclusi dall'esame perché privi di attività documentata e i professionisti già affermati riuniti nell'associazione restauratori italiani. I sindacati contestano il decreto che ha stabilito chi può fare la prova di idoneità alla qualifica Sembra non trovare soluzione la polemica che da tempo divide il mondo dei restauratori italiani, soprattutto dopo che è stato pubblicato il decreto 532009, che regola le modalità di svolgimento e accesso alla prova di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali. Secondo i sindacati Fillea-Cgil, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Confartigianato e Cna infatti i criteri di selezione per l'accesso alla prova d'idoneità vanno rivisti, perché l'attuale sistema mette a rischio migliaia di operatori, in quanto non permetterebbe di far valere i titoli formativi e l'esperienza lavorativa. Per l'Associazione restauratori d'Italia (Ari) invece è bene che finalmente si sia giunti a una regolamentazione, pur se complicata, di un settore che sta morendo in Italia. I sindacati temono che così verranno estromesse dal mercato le migliaia di professionisti che hanno iniziato a lavorare o concluso i loro studi in restauro tra il 2001 (con l'entrata in vigore del Dm 4202001) e il 2008 (Dlgs 62 e 632008, Dm 532009), non ammettendoli alla prova. Per questo motivo il 24 ottobre hanno presentato al Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, una petizione che in un mese ha già raccolto oltre cinquemila adesioni, per chiedergli di modificare i criteri di accesso alla professione. «Ci sono le premesse spiega Riccardo Bianchi, presidente della federazione del restauro di Confartigianato Toscana per l'espulsione di molti restauratori artigiani dal mercato. Ciò che ci fa veramente arrabbiare è la norma che ci impone di aver conseguito prima del 2001 un idoneo titolo di studio o maturate esperienze lavorative, certificate, negli otto anni precedenti». Secondo il Dm 532009, ora è restauratore solo chi ha un diploma presso una scuola di restauro statale, purché iscritto prima del 31 gennaio 2006, chi all'entrata in vigore del Dm 4202001 si è diplomato presso una scuola di restauro statale o regionale almeno biennale e ha svolto attività di restauro per almeno due anni direttamente e in proprio, oppure direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di co.co.co. con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento e regolare esecuzione certificata, e chi ha svolto per otto anni attività di restauro con le stesse modalità, Il problema è che non tutti quelli che sfuggono a questa disciplina possono fare l'esame. L'articolo 182, comma 1-bis, del decreto del 2009 stabilisce infatti dei paletti precisi, come l'aver svolto quattro anni attività di restauro sempre secondo le stesse modalità, l'avere un diploma triennale in Restauro presso le accademie delle belle arti o un diploma biennale presso una scuola statale con iscrizione antecedente il 2006, la laurea specialistica in Conservazione e restauro con iscrizione prima del 2006, e la qualifica di collaboratore restauratore aggiunta a tre anni di attività. Tuttavia, come si legge sul sito del ministero dei Beni culturali, vista l'evoluzione delle classi di laurea dal 2001, la rispondenza dei diplomi alla legga si valuterà solo in concreto.