Su "Europa" del 5 giugno Francesco Gurieri critica il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il tono deli articolo non ci è proprio e forse non aiuta il dibattito su temi che richiedono pacate riflessioni. Ci preme solo rilevare alcune inesattezze. Si critica, in primo luogo, linserimento delle «opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico» fra le cose trattate, per alcuni particolari profili, come beni culturali. Si dimentica, però, che il Codice, perpetuando una tradizione che risale alla legge 108939 (art 13) confermata dal T.U. 49099 (art 3), ha individuato, all'art. 11, alcune categorie di oggetti che, pur non essendo stati qualificati o non essendo qualificabili come beni culturali, sono trattati come se lo fossero ad alcuni particolari fini, espressamente individuati dalla legge. Ed infatti, significativamente, le opere di architettura sopra menzionate sono considerate beni culturali al solo ed esclusivo fine di erogare contributi, qualora abbisognino di interventi conservativi. C'è qualcosa di irrazionale in questo? L'autore critica poi la disciplina normativa sugli studi d'artista. Qui, addirittura, si scambiano i testi normativi perché le critiche sono state rivolte aduna disposizione abrogata (l'art. 52 del T.U 49099). È vero che la norma in tema di studi d'artista nasce nel 1986 come figlia spuria della legislazione di tutela. Il T.U. 490991-ha però ripresa ed essa è stata poi riprodotta nel Codice (il quale non poteva comunque abbassare i livelli di tutela preesistenti) con le modifiche rese necessarie a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale che l'aveva dichiarata parzialmente illegittima. Incomprensibile è poi la critica al comma 6 dell'art. 5 del Codice, ritenuto, immotivatamente, inapplicabile. Il comma semplicemente dispone che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni. Com'è a tutti noto, le Regioni esercitano funzioni arnrninistrative in materia di paesaggio fin dai primi anni 70 e continuano ad esercitarle dopo il Codice, con l'unica differenza che tali funzioni, anziché essere esercitate sulla base di una delega, lo sono in base ad un conferimento: ciò in ossequio alle nuove disposizioni costituzionali in ordine alla competenza degli enti territoriali in materia di paesaggio. Ancora: mancherebbe nel Codice ogni volontà di dar vita ad una cooperazione equilibrata con gli enti territoriali. Qui occorre essere chiari: il Codice delinea uriarchitettura che fa del modello consensuale e pattizio lo strumento operativo principe per lo svolgimento deEe funzioni sia in materia di beni culturali che di paesaggio. Ad ogni modo il testo è stato approvato, pressoché all'unanimità, da tutti gli organismi rappresentativi delle comunità locali. È pensabile che tutti i rappresentanti di detti organismi, diversi per cultura ed estrazione politica, abbiano congiurato fra loro per dar vita ad un testo che mortificherebbe proprio la pari dignità delle autonomie locali rispetto allo Stato? Infine, secondo Gurrieri «la parte più delicata e contraddittoria del Codice riguarda la reintroduzione della tutela del paesaggio fra le competenze ministeriali». Dimentica, però, l'autore che il Ministero non aveva mai perduto la funzione di tutela del paesaggio, sia pure in forma di controllo sull'attività di gestione degli enti locali. Mario Torsello è Capo Ufficio Legislativo Ministro Beni Culturali
Una precisazione dai Beni Culturali
Francesco Gurieri critica il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato su "Europa" il 5 giugno. Gurieri sostiene che il codice non tratta correttamente alcune opere di architettura contemporanea di particolare valore artistico, considerandole beni culturali solo per alcuni fini specifici. Inoltre, critica la disciplina normativa sugli studi d'artista, che nasce nel 1986 e viene riprodotta nel codice con modifiche. Gurieri anche critica il comma 6 dell'art. 5 del codice, che dispone che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono conferite alle regioni.
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