Sulla controversa materia dell'annullamento ministeriale dei nullaosta ambientali rilasciati dalle Regioni per l'edificazione in zona vincolata, torna a occuparsi il Consiglio di Stato con la decisione n. 2985 del 12 maggio scorso. La quarta sezione ha sottolineato, in particolare, che il termine per l'intervento del ministero decorre soltanto dal momento in cui la pratica perviene agli uffici centrali del medesimo. L'occasione è fornita al giudice amministrativo d'appello da una controversia insorta sull'annullamento d'ufficio, da parte del dicastero, di un nullaosta rilasciato dalla regione Liguria per la costruzione di fabbricato a destinazione agricola-residenziale in zona sottoposta a vincolo, nel Comune di Sestri Levante. Il Tribunale amministrativo della Liguria aveva, infatti, accolto il ricorso avanzato dal privato interessato contro l'annullamento ministeriale e il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2985, ha deciso l'appello proposto dal ministero per i Beni culturali e ambientali (oggi: per i beni e le attività culturali), cassando la sentenza di primo grado. I giudici di Palazzo Spada confermano, innanzi tutto, la tesi invero scarsamente garantista secondo la quale il termine di decadenza di sessanta giorni, per l'annullamento ministeriale dei nulla osta ambientali rilasciati dalle Regioni deve intendersi decorrente non dalla data di trasmissione della pratica alla competente Sovrindentenza periferica, bensì da quella in cui l'incartamento, dopo l'istruttoria condotta da quest'ultima, viene assunto al protocollo degli uffici centrali del ministero. Inoltre, sempre ai fini della decorrenza del termine di decadenza per l'annullamento, il Consiglio ribadisce che quella che conta è la data dell'adozione del provvedimento ministeriale, non quella della comunicazione al privato interessato, non trattandosi di atto recettizio. Né, infine, ha rilevanza la contraria asserzione contenuta nel decreto direttoriale del 18 dicembre 1996, di delega alle Sovrintendenze del potere di annullamento, giacché essa sarebbe «una mera circolare esplicativa, priva in quanto tale di rilevanza esterna ed inidonea ad alterare la natura giuridica non recettizia del provvedimento di annullamento del nulla-osta paesaggistico» I chiarimenti Pubblichiamo uno stralcio della sentenza n. 2985 «In particolare, si è rilevato come il potere di ingerenza dell'Autorità statale, per la salvaguardia dei valori paesaggistici e per consentire alle generazioni future la loro fruibilità, si fondi su giudizi di valore e su valutazoni tecnico-discrezionali, come tali insindacabili in sede giurisdizionale di legittimità; ancor più nello specifico, si è osservato come il competente ministero, qualora ritenga di avvalersi del potere di annullamento (a salvaguardia del principio di legalità ovvero per evitare il pregiudizio all'area tutelata), possa esercitare l'ampio sindacato di legittimità consentito dall'ordinamento (e, dunque, anche sotto qualsiasi principio dell'eccesso di potere), esaminando d'ufficio tutte le questioni poste a base del disposto annullamento, legittimamente valutando ed esternando ogni riscontrato vizio, con una motivazione che comunque non si riduca a una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali».
Ricorsi ampi sull'ambiente
Il Consiglio di Stato ha deciso (sentenza n. 2985) che il termine di decadenza per l'annullamento ministeriale dei nullaosta ambientali rilasciati dalle Regioni è decorrente dalla data dell'adozione del provvedimento ministeriale, non dalla data della comunicazione al privato interessato. La sentenza conferma la tesi secondo la quale il potere di annullamento del ministero è un atto recettizio, non recettizio, e che il sindacato di legittimità è ampio, ma non si riduce a una mera clausola di stile sul pregiudizio dei valori ambientali.
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