Gli obblighi per i proprietari Comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile l'esatta ubicazione, le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume il bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento Comunicare in forma scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza Procedere a denuncia, entro 30 giorni, al sovrintendente di competenza Tre tipi di denunce per i proprietari di edifici artistici che affittano i loro beni. Tre obblighi identici ma indipendenti l'uno dall'altro, ciascuno con il proprio carico burocratico che in caso di inadempienza è fonte di sanzioni diverse. Sui pro-prietari di beni vincolati quindi grava una serie di incombenze davvero complicate e inutili che prolungano i tempi mostrando uno scarso interesse dell'apparato pubblico e poca considerazione nei confronti dei cittadini. Ma vediamo in dettaglio che cosa succede. Prendiamo in esame il caso di un proprietario di un edifìcio vincolato, quindi di pregio storico-artistico, il quale dia in locazione un immobile, o una parte di esso, a un cittadino svizzero o americano o in ogni modo non europeo. Egli è tenuto ad adempiere a una serie di doveri. PRIMO OBBLIGO II proprietario di edifici artistici che affitta l'immobile deve in primo luogo «comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato». Se non provvede, è assoggettabile a una sanzione amministrativa da 103 a 1.549 euro. L'incombenza, relativa alla locazione in sé, deriva dalle norme antiterrorismo successive al rapimento Moro: dl n. 59 del 1978, come convertito. SECONDO OBBLIGO Sempre il proprietario deve dare «comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza». Se l'inadempiente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. L'obbligo, relativo alla locazione a uno straniero (per tale intendendosi un extracomunitario), deriva dall'art. 7 del T.u. sullo straniero, dlgs n. 286 del 1998. TERZO OBBLIGO Deve procedere a una denuncia, entro 30 giorni, al sovrintendente di competenza. La sanzione per l'inosservanza stavolta è di carattere penale: reclusione fino a un anno e multa da 1.549,50 a 77.469 euro. L'obbligo, relativo nella fattispecie al bene storico-artistico, è previsto dall'art. 59. comma 2, del recentissimo codice dei beni culturali, dlgs n. 42 del 2004; la sanzione è comminata all'art. 173, comma 1. lett. b). Si comprende quindi a stento l'obbligo in sé di denunciare la locazione, a italiani o stranieri, tanto che sono state avanzate proposte per sopprimere una prescrizione che a sua volta costituisce un doppione rispetto alla registrazione del contratto di locazione. Ma ancora meno, poi, si capisce l'illogica, assurda duplicazione della denuncia, da presentarsi alla medesima autorità di pubblica sicurezza, per la locazione a uno straniero. Carta su carta, che contribuisce a intasare gli uffici. Similmente, carta e ancora carta, è il solo concreto prodotto di tante leggi: sui dati personali, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sull'ineffabile fascicolo del fabbricato che qualche regione o comune tenta d'introdurre. È sufficiente obbligare il privato (nel caso, il proprietario di casa oppure il datore di lavoro) a compilare moduli, sottoscrivere atti, redigere libretti, che a nulla servono se non a generare carichi burocratici. Tutto a beneficio di due categorie distinte: i professionisti incaricati d'incombenze formalmente demandate al privato ma che il privato non può, com'è ovvio, compiere da solo; e i burocrati incaricati della catalogazione delle pratiche, della loro tenuta, dei teorici controlli. I nobili fini che si vorrebbero tutelare, in tema d'igiene, riservatezza, sicurezza, salute, tutela dell'individuo, della famiglia, del lavoratore, della società, non compaiono se non come pretestuoso orpello col quale ammantare concreti e robusti interessi, pagati dai soliti noti prima citati, proprietari e datori di lavoro. Il culmine della produzione cartacea poi è rappresentato dal terzo obbligo prima citato, introdotto inattesamente dal recente codice dei beni culturali. LA VECCHIA LEGGE Il precedente Testo unico dei beni culturali (dlgs n. 490 del 1999), infatti, prevedeva all'art. 58 il seguente testo: «1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la deten-zione di beni culturali sono denunciati al ministero. 2. La denuncia è effettuata entro 30 giorni: a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito (...)». Accanto alla lettura interpretante l'obbligo come esteso alla denuncia anche in caso di trasferimento della semplice detenzione, altra analisi individuava invece l'obbligo di denuncia entro 30 giorni come riguardante esclusivamente l'«alienazione» (nel medesimo periodo si usava la dizione di «detentore del bene» impropriamente, posto che il semplice «detentore» non può certo procedere alla «alienazione»). La portata del comma 2, insomma, poteva intendersi limitata alla «alienazione»; l'obbligo della «denuncia ... entro 30 giorni» era dunque individuabile come sancito per questa sola fattispecie. Anche la relativa sanzione penale era da connettersi con la violazione dell'obbligo di denuncia entro 30 giorni, come sancito dall'art. 58, limitatamente al comma 2: una sanzione, quindi, leggibile come relativa alla sola alienazione. L'obbligo si poteva ritenere non concernente la locazione che trasmette la deten-zione, ma rimaneva limitato alla trasmissione della proprietà, a titolo di compravendita o dì donazione, sia gratuita sia modale, come del resto è reso evidente dall'uso, nell'art. 59 del dlgs n. 490 del 1999 (e invero pure nell'art. 60 del codice), dei termini «acquistare» e «prezzo», e non di quelli «locare» e «canone». LA NUOVA LEGGE II nuovo codice, invece, così stabilisce (art. 59): «1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la deten-zione di beni culturali sono denunciati al ministero. 2. La denuncia è effettuata entro 30 giorni: a) dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione (...)». La platea dei soggetti all'obbligo di denuncia entro 30 giorni è chiaramente estesa anche ai cedenti «la detenzione», quindi ai locatori. La commissione cultura del senato, in sede di parere sullo schema del decreto delegato, si era infatti espressa contro l'indicazione di tale obbligo in caso di semplice cessione della detenzione. Aveva infatti invitato il governo a un «ripensamento sull'effettiva estensione della denuncia di trasferimento anche ai casi di locazione, atteso che ciò non è mai avvenuto finora, né mai preteso da alcuna soprintendenza». Mai, in effetti, era occorso, anche nella vigenza della legge Bottai (la n. 1089 del 1939), che alcuna soprintendenza avanzasse pretese riguardo la denuncia della locazione di un bene vincolato. Infatti la conseguenza di una tale richiesta, da parte delle soprintendenze, avrebbe comportato un solo, concreto effetto: la massiccia archiviazione di materiale cartaceo privo di alcuna utilità. Esattamente quello che ora avverrà. Migliaia di proprietari di beni vincolati dati in locazione dovranno procedere a una denuncia destinata a restare senza produttive conseguenze. Potrebbe anche intendersi come obbligatoria la denuncia di locazioni già in essere, anche se in quasi tutti questi casi, dove si ritenesse sussistente l'obbligo, essendo il termine di 30 giorni per la denuncia decorrente dagli atti di cessione della detenzione, si sarebbe davanti all'avvenuta prescrizione. Qualora i proprietari poi omettessero l'incombenza oppure procedessero a una denuncia incompleta, sarebbero passibili delle rilevanti pene prima indicate, del tutto spropositate. Da sottolineare resta il fatto che è obbligatoria la sottoscrizione della denuncia anche da parte del conduttore: questo ulteriore carico burocratico reca con sé altre difficoltà, nel caso si voglia oggi procedere alla denuncia di una locazione in corso. Ancora, nel caso poi, come si diceva, della locazione a uno straniero, saremmo di fronte addirittura alla terza incombenza; anzi, alla quarta, computando pure l'onere della registrazione del contratto. Parole, come si vede: un puro flatus vocis, contraddetto pesantemente dai concreti comportamenti in sede legislativa.