Possibilità di gestire i servizi culturali con soggetti di diritto privato. Realizzazione di interazioni efficaci con partner pubblici e privati. Sono questi alcuni dei più importanti elementi che emergono dall'analisi delle disposizioni sulle modalità di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali, previste dal dlgs. n. 422004. Per le amministrazioni locali gli articoli 115 e 116 del decreto (Codice dei beni culturali e del paesaggio) presentano molti profili di interesse, in quanto delineano la possibilità di gestire indirettamente tali attività, mediante affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, dall'Amministrazione cui i beni pervengono. Il comma 6 della medesima disposizione definisce addirittura come via preferenziale per comuni e province il ricorso a tali modelli di gestione, con conferimento a soggetti costituiti o partecipati, salvo che, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche dell'attività di valorizzazione, non risulti conveniente od opportuna la gestione in forma diretta. Il rapporto tra il titolare dell'attività e l'affidatario viene a essere regolato con contratto di servizio (in analogia a quanto previsto per i servizi pubblici locali dall'ari. 113-bis, comma 5 del Tuel), nel quale devono essere specificati, tra l'altro, i livelli qualitativi di erogazione del servizio e di professionalità degli addetti nonché i poteri di indirizzo e controllo spettanti al titolare dell'attività o del servizio. Ulteriore elemento di interesse è dato dalla previsione per cui il titolare dell'attività può partecipare al patrimonio o al capitale dei soggetti affidatari costituiti o partecipati, anche con il conferimento in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. Gli effetti del conferimento si esauriscono peraltro, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione totale dalla partecipazione da parte del titolare dell'attività o del servizio, di estinzione del soggetto partecipato ovvero di cessazione, per qualunque causa, dell'affidamento dell'attività o del servizio. I beni conferiti in uso non sono soggetti a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico. All'affidamento può essere collegata la concessione in uso del bene culturale oggetto di valorizzazione. La concessione perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione dell'affidamento o della concessione del servizio o dell'attività. È inoltre interessante rilevare come in base all'art. 116 del dlgs n. 422004 i beni culturali che siano stati conferiti o concessi in uso dall'amministrazione al soggetto gestore restano a tutti gli effetti assoggettati al regime giuridico loro proprio. Le funzioni di tutela sono esercitate dal ministero, che provvede anche su richiesta ovvero nei confronti del soggetto conferitario o concessionario dell'uso dei beni medesimi. Le opzioni più interessanti tra i modelli proposti, esercitabili dagli enti locali in questo quadro di sviluppo, sono senza dubbio quelle relative alla costituzione di fondazioni o di società di capitali. Entrambi i modelli assicurano la possibilità di pervenire a efficaci interazioni con altri soggetti pubblici, nonché con soggetti privati fortemente interessati alla «mission» dell'istituendo soggetto gestore. Le amministrazioni possono anche individuare come soluzione gestionale il modello societario, il quale può avere configurazione di capitale interamente pubblico o misto, tuttavia in quest'ultimo caso con necessaria prevalenza per la parte pubblica. E questo l'elemento di maggiore differenziazione rispetto ai modelli proposti dall'art. 113-bis del dlgs n. 2672000 per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica (rispetto ai quali è presumibile la riconduzione delle attività di valorizzazione di beni culturali). In sostanza, l'art. 115 del Codice dei beni culturali si pone rispetto alla disposizione del Tuel come disciplina di settore, da queste ultime fatta salva nella sua specialità. Ne consegue la possibilità concreta di attivare, in tale particolarissimo settore, delle società miste, con ruolo «dominante» dell'amministrazione di riferimento, ma con possibilità di significativo apporto da partner privati qualificati, i quali dovranno essere scelti con procedura a evidenza pubblica, in ossequio ai principi di stampo comunitario. In merito alle fondazioni, invece, la scelta delle amministrazioni locali (anche in questo caso di costituzione, ma anche di semplice migliore definizione della propria partecipazione) può essere sostenuta positivamente da valutazioni inerenti il ruolo di tale organismo, la sua «solidità istituzionale» e la rilevanza del patrimonio come «leva» operativa e di .garanzia. Si propone uno schema di deliberazione del consiglio inerente la costituzione di un organismo partecipato per la gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali.
Beni culturali, in campo i privati.
Il dlgs. n. 422004 prevede la possibilità per le amministrazioni locali di gestire indirettamente le attività di valorizzazione dei beni culturali attraverso l'affidamento a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati. L'art. 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio definisce la possibilità di gestione indiretta e il comma 6 previene che per comuni e province sia preferenziale il ricorso a tali modelli di gestione.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo