«Danno irreversibile», «azione compiuta volontariamente». Poche parole, ma pesanti come macigni, quelle con cui l'avvocato Salvatore Dattilo, più volte intervenuto sull'argomento nei mesi scorsi, riassume i punti più caldi dell'esposto presentato ieri «a titolo personale», precisa, alla Procura di Piacenza contro i lavori compiuti dal Comune in piazza Cavalli, quando furono sostituite 227 lastre dell' antica pavimentazione. La lunga nota di Dattilo, contenuta in nove pagine, è stata consegnata direttamente alla segreteria del Procuratore, Lucio Bardi. Ammette, Dattilo, di averci «pensato su, e parecchio», prima di tradurre l'intenzione in azione, «e comunque, erano reati perseguibili d'ufficio». L'impalcatura della denuncia poggia le fondamenta su due articoli del Codice penale: il 635 e il 733. I lavori avrebbero inferto un colpo irreversibile all'originalità della piazza e del complesso monumentale nella sua interezza, «un delitto di danneggiamento», in generale, e più precisamente, «un danneggiamento del patrimonio artistico», spiega Dattilo, rischiando la singolare coincidenza tra quanto accaduto in piazza Cavalli a Piacenza e quanto accadde a Piazza della Signoria a Firenze, coincidenza richiamata a pagina 3 dell'esposto, in una nota, «poichè i lavori fiorentini furono ritenuti penalmente rilevanti per motivi sostanzialmente analoghi a quelli che sono oggetto del presente esposto». Dopo un agile excursus storico sulla piazza, Dattilo fa presente che, a fronte dello «straordinario valore artistico, ambientale e monumentale del complesso, di cui la Piazza, con il suo lastricato, è essenziale parte integrante, la stessa, in base alle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, è sottoposta a tutela diretta ed indiretta: in particolare è stata sottoposta a vincolo architettonico-ambientale con un d. m. del 1984». L'obiezione principale dalla quale si dipana l'accusa di Dattilo è semplice: «Nonostante che la dizione adottata dal Comune per indire la gara d'appalto facesse riferimento a lavori di semplice manutenzione, quelli poi in concreto eseguiti hanno avuto un indubbio carattere di eccezionalità e straordinarietà: essi hanno infatti assunto, almeno nelle intenzioni dell'ente, carattere di restauro come è scritto nella pagina -internet del Comune. La differenza non è di poco conto - fa notare nell'esposto Dattilo - a maggior ragione se si tiene presente che i diversi tipi di intervento sui Beni tutelati sono chiaramente definiti dalla legge, ai fini della loro conservazione. Pertanto, se di manutenzione della Piazza si fosse davvero trattato, l'intervento non avrebbe dovuto andare al di là di attività ed interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti . Ma, anche trattandosi di un restauro, l'intervento doveva essere unicamente finalizzato all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali».