Le osservazioni dei notai Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali tutti i beni pubblici con più di 50 anni devono essere assoggettati, in attesa che si concluda la procedura di verificazione prevista dalla legge, alla disciplina dei beni culturali Per poter procedere alla vendita, gli enti pubblici dovranno perciò ottenere la previa autorizzazione alla dismissione da parte dell'autorità competente In caso di trasferimento a titolo oneroso, saranno tenuti ad attivare il procedimento di prelazione Tutela preventiva per i beni pubblici che abbiano più di 50 anni. In attesa del completamento dell'inventario del patrimonio artistico della p.a. tutti i beni appartenenti allo stato e agli enti territoriali andranno infatti considerati di carattere culturale, ai fini della loro eventuale commercializzazione. In altre parole, per poter procedere alla vendita o ad altre operazioni commerciali dei propri beni, gli enti pubblici dovranno ottenere la previa autorizzazione alla dismissione da parte dell'autorità competente e, in caso di trasferimento a titolo oneroso, saranno tenuti ad attivare il procedimento di prelazione. È questo uno dei principali effetti prodotti dal Codice dei beni culturali (dlgs n. 422004), entrato in vigore lo scorso 1 maggio. A chiarirlo è stata la commissione studi civilistici del Consiglio nazionale del notariato negli studi n. 4708 del 16 dicembre 2003 e n. 5019 del 20 aprile 2004 (consultabili integralmente sul sito internet www.notarlex.it), che ha proceduto ad analizzare il contenuto del nuovo testo normativo il quale, a seguito dell'integrale abrogazione della legislazione precedente, rappresenta l'unica norma che disciplina il settore. Tuttavia, secondo questi studi, la disciplina della commercializzazione dei beni culturali presenta ancora qualche lacuna, soprattutto in tema di nullità degli atti negoziali illegittimi e di recupero dei beni trasferiti a terzi senza preventiva denuncia alla pubblica amministrazione. Verifica del valore culturale dei beni pubblici. Fino a oggi non era stata disposta una necessaria verifica del carattere culturale del bene appartenente a soggetto di diritto pubblico o a persona giuridica senza scopo di lucro. Erano previsti soltanto degli appositi elenchi, non esaustivi né obbligatori, che dovevano essere compilati dai soggetti titolari del bene. Ma le cose sono cambiate. Con l'entrata in vigore del Codice, infatti, tutti i beni pubblici con più di 50 anni di vetustà devono essere sottoposti a un'apposita procedura di verificazione e, in attesa della conclusione di questa, devono essere provvisoriamente e automaticamente assoggettati alla disciplina dei beni culturali (autorizzazione e prelazione). In realtà, l'art. 27 del dl n. 2692003, convertito nella legge n. 3262003, disponeva che «le cose immobili e mobili appartenenti allo stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente e istituto pubblico (...) sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica» di cui sopra. Interpretata letteralmente, la norma sembrava avallare la conclusione che tutti i beni immobili e mobili, purché appartenenti allo stato o ad altro ente pubblico (anche territoriale), dovessero sottostare a una duplice disciplina, una di tipo provvisorio, come se fossero tutti beni culturali, una di tipo definitivo, propria dei beni culturali, una volta che tale caratteristica del bene sia stata accertata dalla competente sovrintendenza. L'art. 12, primo comma, del Codice dei beni culturali, ha tuttavia parzialmente corretto l'ambito di applicazione della norma, prevedendo che i beni immobili e mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni debbano essere sottoposti al regime dei beni culturali, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui sopra. Definizioni. Il nuovo Codice distingue tra patrimonio e bene culturale, facendo rientrare nella prima categoria sia i beni paesaggistici che quelli culturali. In quest'ultima categoria vengono fatte rientrare «le cose immobili e mobili che (...) presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico». Le limitazioni di carattere negoziale riguardano soltanto detta categoria. Il regime di commerciabilità dei beni culturali. In tema di negoziabilità dei beni culturali, il Codice riprende la tradizionale distinzione fra beni appartenenti a soggetti di diritto pubblico o a persone giuridiche prive di scopo di lucro e di proprietà di persone fisiche o società commerciali. Nel primo caso la negoziazione del bene culturale richiede sia la preventiva autorizzazione alla dismissione sia l'attivazione del procedimento di prelazione in caso di trasferimento a titolo oneroso. Nel secondo caso, invece, non si richiede la preventiva autorizzazione, ma occorre osservare esclusivamente le norme sulla prelazione, qualora se ne verifichino gli estremi, fermo comunque l'obbligo di denuncia. Il diritto di prelazione della pubblica amministrazione. Si tratta di un vincolo alla commerciabilità del bene culturale, anche se appartenente a privati, che, in caso di vendita dello stesso, assegna la preferenza come acquirente alla pubblica amministrazione (sia lo stato che gli enti territoriali). il Codice semplifica la procedura in caso di mancata indicazione del prezzo (il ruolo di arbitratore viene assegnato a una persona che goda della fiducia di entrambi i contraenti o, in mancanza, nominata dal presidente del tribunale) e amplia il termine di prelazione nel caso di omessa o tardiva denuncia da parte del proprietario-venditore (180 giorni dal momento in cui il ministero ne riceve notizia). La denuncia ha appunto lo scopo di informare l'autorità sulle vicende circolatorie del bene e di porre la stessa in grado di esercitare il diritto di prelazione. Quanto agli effetti dell'atto di compravendita in pendenza di detto termine, mentre in precedenza la legge prevedeva l'inefficacia dell'alienazione, il Codice prevede ora la condizione sospensiva, con divieto di consegna del bene al presunto acquirente. La sanzione della nullità. Il Codice non ha invece risolto i problemi relativi alla natura giuridica della nullità che colpisce gli atti di commercializzazione dei beni culturali che avvengano contra legem. In particolare non ha chiarito se detta nullità debba essere considerata relativa (con conseguente produzione degli effetti del negozio tra gli originari contraenti, ma non nei confronti della p.a.) o assoluta. Infine, il dlgs 422004 non ha neanche risolto il problema dell'acquisto per usucapione, da parte del terzo, del bene culturale commercializzato illegittimamente.
Beni pubblici, tutela preventiva
Il Codice dei beni culturali (dlgs n. 422004) è entrato in vigore lo scorso 1 maggio. Con l'entrata in vigore del Codice, tutti i beni pubblici con più di 50 anni di vetustà devono essere sottoposti a un'apposita procedura di verificazione e, in attesa della conclusione di questa, devono essere provvisoriamente assoggettati alla disciplina dei beni culturali. In realtà, l'art. 27 del dl n. 2692003, convertito nella legge n.
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Bene culturale
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