ROMA A partire dal primo maggio scorso, data di entrata in vigore del Codice dei beni culturali, chi affitta un immobile storico deve denunciarlo al soprintendente. Lo precisa una circolare dei Beni culturali, indotta dalle diverse interpretazioni che sulla questione sono circolate. In particolare, è stata la Confedilizia a spiegare che l'obbligo introdotto dal Codice è nuovo, perché seppure previsto dalla normativa del 1939 (legge 1089), poi è finito, per effetto di altre disposizioni legislative, per decadere. Tant'è che non risulta che nel corso degli anni i soprintendenti abbiano ricevuto quel tipo di denunce (si veda II Sole-24 Ore del 26 maggio). La circolare. Il ministero dei Beni culturali non è affatto d'accordo con la ricostruzione operata dalla Confedilizia e la circolare spiega perché (si veda anche l'articolo sotto). Nel documento messo a punto dall'ufficio legislativo del ministero si sottolinea che l'obbligo della denuncia era previsto dall'articolo 30 della legge 1089 del 1939 ed è stato confermato dall'articolo 58 del Testo unico (lesse 490 del 1999), il quale ha fissato anche un termine (trenta giorni) per effettuarla. Quest'ultima norma è poi stata trasfusa, con alcuni ag-giustamenti, nell'articolo 59 del Codice. La modifica più importante è relativa spiega ancora la circolare al fatto che l'obbligo non riguardi più, come nella formulazione del 1999. il "detentorc", ma il "cedente la deten-zione" (oltre che, a seconda dei casi, l'alienante, l'acquirente, l'erede o il legatario). Questo significa, secondo il ministero, che «il conduttore-detentorc di un immobile locato con contratto in corso alla data del 1 maggio 2004, che abbia omesso di farne denuncia in violazione delle prescrizioni del Testo unico 4901999, non è più tenuto a farla, in quanto l'abrogazione della previgente normativa (operata dall'articolo 184 del Codice, ndr) ha determinato i] venir meno, nei suoi confronti, dell'obbligo». La data da cui scatta la "nuova" denuncia è, pertanto, i] primo maggio, giorno in cui ha debuttato il Codice, il quale «pone l'obbligo si legge nella circolare a carico di colui che attualmente cede la detenzio-ne (in tal senso deve intendersi la formula participiale usata al tempo presente) e non già a carico di colui che lo abbia fatto in data anteriore all'entrata in vigore del Codice medesimo». In buona sostanza, dunque, l'onere passa tutto nelle mani del proprietario dell'immobile, che prima, sotto il Testo unico del 1999, doveva procedere solo alla denuncia in caso di trasferimento della proprietà, mentre ora, in quanto "cedente la deten zione", ha l'obbligo di denunciare anche situazioni come locazione, comodato, cessione in uso. Infine, la circolare precisa che l'organo competente a ricevere le denunce è il soprintendente di settore. Le reazioni. Confedilizia, pur prendendo atto dell'autorevolezza della circolare, non è d'accordo con l'inter pretazione dei Beni culturali. Il documento, fanno sapere dall'associazione, non solo non vincola i giudici, ma conferma che la denuncia non ha ragion d'essere e che si tratta di una vera e propria novità, dato che finora non si era mai proceduto in tal senso. L'argomentazione di Confedilizia trova appoggio anche nel fatto che l'obbligo è stato previsto solo per le nuove locazioni e non per quelle in corso, mentre se l'obbligo sussistesse realmente lo sarebbe per tutti i casi. Vista, però, la situazione, Confedilizia consiglia, in via cautelativa, di fare la denuncia e auspica che il Parlamento cancelli l'obbligo, sia per le locazioni nuove sia per quelle in corso.
Sugli immobili storici obbligo per i proprietari
Il ministero dei Beni culturali ha pubblicato una circolare che spiega come l'obbligo di denunciare l'affitto di un immobile storico è entrato in vigore a partire dal primo maggio scorso. Secondo la circolare, l'obbligo è previsto dall'articolo 30 della legge 1089 del 1939 e dall'articolo 58 del Testo unico 490/1999. Tuttavia, la Confedilizia sostiene che l'obbligo è stato abrogato e che non si tratta di una novità.
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