Comunicazione solo per i contratti dal 1 maggio Solo per i contratti stipulati dal 1 maggio scorso incombe sul proprietario la denuncia di trasferimento della detenzione di immobili di interesse culturale. Lo ha chiarito ieri il ministero per i beni culturali, con una nota con cui si chiarisce la portata dell'art. 59 del nuovo codice dei beni culturali, che prevede appunto la denuncia di trasferimento della detenzione di beni immobili di interesse culturale. L'ufficio legislativo del ministèro guidato da Giuliano Urbani, intervenendo sui dubbi evidenziati nei giorni scorsi dalle associazioni dei proprietari, ha precisato che la novità del codice riguarda il soggetto obbligato alla denuncia. Dal 1 maggio 2004 tale obbligo incombe sul cedente la detenzione e non più sul detentore, come prevedeva il Testo unico n. 4901999. Quindi il conduttore-detentore di un immobile locato con un contratto in corso alla data del 1 maggio 2004 che abbia omesso di farne denuncia, in violazione delle prescrizioni del Testo unico n. 4901999, non è più tenuto a farla. Ora è il proprietario dell'immobile che deve denunciare ogni contratto che comporti la cessione della detenzione, quali, per esempio locazione, affitto, comodato, cessione in uso. Il ministero ha ribadito che tale obbligo a carico del proprietario vale ovviamente solo per i contratti stipulati a partire dal 1 maggio 2004. La confederazione della proprietà edilizia (si veda ItaliaOggi di ieri) aveva consigliato ai propri associati di denunciare entro lunedì 31 maggio le locazioni in corso nei palazzi storici vincolati. Secondo Confedi-lizia il nuovo codice dei beni culturali prevede la denuncia delle locazioni senza specificare se il nuovo obbligo si riferisca solo alle nuove locazioni o anche a quelle in corso. Di qui il suggerimento (visto che l'omessa o incompleta denuncia è sanzionata a titolo di delitto) di denunciare anche le locazioni già in essere. La confederazione guidata da 'Corrado Sforza Fogliarli era già intervenuta sulla materia, facendo tra l'altro presente che il modello di denuncia (che va inviata al soprintendente per i beni architettonici e il paesaggio competente per territorio in relazione all'ubicazione dell'immobile) è anche scaricabile dal sito internet della proprietà immobiliare, www.confedilizia.it.
PALAZZI STORICI Il chiarimento in una nota del ministero per i beni culturali - Locazioni, denunce limitate
Il ministero per i beni culturali ha chiarito che a partire dal 1 maggio 2004, il proprietario di immobili di interesse culturale è obbligato a denunciare ogni contratto che comporta la cessione della detenzione, come la locazione, l'affitto, il comodato o la cessione in uso. Questo obbligo vale solo per i contratti stipulati a partire dal 1 maggio 2004. Il proprietario è responsabile per l'omessa o incompleta denuncia, che può essere sanzionata come delitto. Le associazioni dei proprietari hanno consigliato ai propri associati di denunciare le locazioni in corso nei palazzi storici vincolati entro il 31 maggio.
Artista / Persona
Bene culturale
Luogo