Le modifiche del Dl n. 11208 sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali rende più agevole far fronte alle difficoltà di censimento, alla raccolta dei documenti relativi alla titolarità e alla regolarità urbanistica ed edilizia. Ora è possibile redigere un elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni è approvato dal consiglio comunale e allegato al bilancio di previsione. La deliberazione costituirà variante allo strumento urbanistico generale che, salvo le variazioni volumetriche superiori al 10, non necessiterà di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata. Inoltre, l'elenco avrà effetti dichiarativi della proprietà e dell'iscrizione del bene in catasto. Solo dopo, gli uffici competenti saranno tenuti a provvedere alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. I comuni, infine, possono ricorrere alla «concessione di valorizzazione» ovvero alla disciplina di favore in materia di fondi comuni di investimento già prevista per le operazioni sul patrimonio dello Stato. L'approvazione del piano In merito al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, previsto dall'articolo 58 del decreto legge 1122008, si chiede se l'adempimento comporti la necessaria adozione di due atti distinti: il primo da parte della giunta che effettua la ricognizione e redige l'elenco degli immobili da non considerare strumentali e quindi suscettibili di valorizzazione o dismissione; il secondo da parte del consiglio, con atto immediatamente precedente l'approvazione del bilancio di previsione, che approva il piano delle alienazioni e valorizzazioni. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 1122008, come convertito nella legge n. 1332008, è allegato al bilancio di previsione ed in tale contesto approvato. L'elenco è definito dall'organo esecutivo, sulla base dei riscontri tecnici dei competenti uffici dell'amministrazione, e da questo proposto all'approvazione dell'organo consiliare in quanto allegato al bilancio. Le valorizzazioni Si chiede se l'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari comporti l'obbligo di procedere alla successiva alienazione o se rappresenti solo una presa d'atto degli immobili che quindi non devono essere alienati oppure potrebbero essere alienati o dismessi anche in periodi successivi, a pura discrezione e valutazione dell'amministrazione comunale. La redazione del piano costituisce facoltà per l'ente, ove intenda procedere alla alienazione eo alla valorizzazione di propri immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'inserimento degli immobili nell'elenco costituente il piano determina gli effetti di cui ai commi 2 e seguenti dello stesso articolo. Le alienazioni previste nel piano possono essere effettuate o, meglio, essere intentate nel corso degli esercizi cui si riferisce il bilancio pluriennale. I beni confiscati Gli immobili acquisiti di diritto al patrimonio indisponibile perché realizzati in assenza di concessione, allorquando non ancora demoliti, possono rientrare nel piano ex articolo 58 del decreto legge 11208 e passare nel patrimonio disponibile dell'ente con la facoltà di deciderne la valorizzazione ? Se l'ordine di confisca è contenuto in una sentenza passata in giudicato si applica l'articolo 31 del Dpr 3802001 il quale prevede che l'opera acquisita per legge nel patrimonio del comune «è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali». Ciò significa che l'acquisizione è finalizzata alla demolizione; tuttavia il consiglio comunale può dichiarare legittimamente la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione a determinate condizioni. È necessario quindi verificare se i beni siano stati già oggetto di delibera del consiglio che abbia dichiarato la prevalenza di interessi pubblici ostativi alla demolizione e, in secondo luogo, se sia possibile trasferire tali beni dal patrimonio indisponibile a quello disponibile, in base alla normativa di riferimento. Solo in caso di risposta affermativa, sarà possibile comprendere tali beni nel piano di valorizzazione di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 11208.
ANCI RISPONDE Il censimento valorizza il patrimonio immobiliare
Il decreto legge n. 11208 del 2008 ha introdotto modifiche al Dl n. 11208 sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali. Le modifiche rendono più agevole il censimento e la raccolta dei documenti relativi alla titolarità e alla regolarità urbanistica ed edilizia. Ora è possibile redigere un elenco dei beni immobili suscettibili di valorizzazione o di dismissione. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni è approvato dal consiglio comunale e allegato al bilancio di previsione. L'elenco avrà effetti dichiarativi della proprietà e dell'iscrizione del bene in catasto.
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