Il nuovo Codice dei beni culturali (in vigore dal 1 maggio) ha stabilito che debbano essere denunciate alle Soprintendenze per i beni culturali e per il paesaggio le locazioni di unità immobiliari situate in immobili storico artistici: le nuove locazioni, ma anche secondo un'interpretazione prudenziale quelle in corso (infatti, se ci fosse una ragione giustificativa per le prime, non si vede alla luce di quale argomentazione tale ragione si potrebbe non ritenere sussistente per le seconde: né, sotto questo profilo, vale all'evidenza l'osservazione che una ragione giustificatrice non c'è, in realtà, né per le prime né per le seconde!). A proposito di queste denunce (il cui modello con le relative istruzioni è reperibile sul sito della proprietà immobiliare www.confedilizia.it), è comunque venuto alla ribalta con l'occasione il problema se l'obbligo di denunciare le locazioni in questione sussistesse anche nel passato (prima, cioè, del nuovo Codice). E la risposta è negativa: per una ragione storica, e per una ragione di interpretazione normativa. La ragione storica è che, per ben più di mezzo secolo (dalla legge 1089 in poi), nessuno ha mai denunciato le locazioni, nessuna Soprintendenza lo ha mai preteso, nessun Soprintendente è mai stato denunciato per omissione d'atti d'ufficio (per non aver denunciato i reati di omessa denuncia scoperti in occasione di sopraluoghi ad unità immobiliari locate e non denunciate). Questa ragione interessando, come si è detto, un così lungo ordine di anni sarebbe di per sé sufficiente. Ma depone nello stesso senso (della ragione storica), anche la normativa via via vigente per il settore. Infatti, l'articolo 30 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 precitata (che prevedeva la denuncia dei trasferimenti della de-tenzione) era superato dalla (pur temporalmente precedente) normativa di cui all'articolo 56 Rd 30 gennaio 1913 n. 363, proprio siccome Regolamento di attuazione della normativa in questione (e questo Regolamento che si ritiene tacitamente abrogato con l'uscita delle normative esaustive rappresentate dai Decreti legislativi, e cioè dal 1999 in poi limitava la denuncia ai trasferimenti, per quanto qua ci interessa, del "possesso"). L'articolo 58, comma 2, del Dlgs 29 ottobre 1999 n. 490 (comunque non legittimato, dalla legge delega, a modificare la previgente normativa) limitava poi l'obbligo di denuncia ai casi di "alienazione" (e, non a caso, è stato "corretto" nel nuovo Codice) mentre non si può, all'evidenza, attribuire valore determinante di interpretazione autentica - al tenore letterale della norma sanzionatoria dello stesso decreto. Per concludere, diremo solo che sia il Senato che la Camera avevano consigliato di non istituire col nuovo Codice l'obbligo di denuncia delle locazioni (e lo avevano fatto su espresso suggerimento della Confedilizia). Ma il Ministero competente non si sa perché ha fatto orecchio da mercante e ha ritenuto di istituire l'obbligo, pur non avendo mai di fatto preteso, come visto, le denunce. Una contraddizione insanabile, al minimo. Presidente Confedilizia
La denuncia che prima non c'era
Il nuovo Codice dei beni culturali stabilisce che le locazioni di unità immobiliari situate in immobili storico artistici debbano essere denunciate alle Soprintendenze per i beni culturali e per il paesaggio. Tuttavia, il problema è se questo obbligo sussisteva anche nel passato. La risposta è negativa, poiché nessuno ha mai denunciato le locazioni, nessuna Soprintendenza lo ha mai preteso e nessun Soprintendente è mai stato denunciato per omissione d'atti d'ufficio. La normativa via via vigente per il settore non ha previsto l'obbligo di denuncia per le locazioni, ma solo per gli alienamenti.
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