La Valle d'Aosta è la prima, tra tutte le regioni, a varare una norma non straordinaria, ma "a regime", senza termini per presentare le domande per l'autorizzazione (seguirà forse il Friuli Venezia Giulia). Non stabilisce di fatto distinzioni tra immobili abitativi e non abitativi: sono tutti agevolati allo stesso modo (solo in Veneto ci sono regole abbastanza simili). Gli ampliamenti. Rispetto agli ampliamenti ( 20 dei metri cubi) i requisiti sono particolarmente miti: nessun risparmio energetico ulteriore è richiesto, basta assicurare quello dell'edificio pre-esistente. Non solo, è consentito sopra i 300 metri di altitudine (cioè praticamente in tutto il territorio regionale), ridurre le altezze minime dei locali, che erano già limitate rispetto a quelle previste nel resto d'Italia. Se ne deduce che le volumetrie aggiunte sono sfruttabili al massimo, grazie a soffitti bassi. La sostituzione. Per le demolizioni e ricostruzioni si tocca il 40 di crescita della volumetria (e si raggiunge il 45 in caso di programmi integrati, intese e concertazioni promossi dalla Regione o dai Comuni). Stavolta, però, è indispensabile seguire criteri e tecniche di edilizia sostenibile, utilizzare fonti di energia alternative e rinnovabili o conseguire misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche. Come, lo deciderà una prossima delibera di Giunta. I titoli. L'iter burocratico prevede la concessione edilizia: la semplice Dia è ammessa solo per gli interventi di ampliamento di abitazioni permanenti o principali. In compenso le abitazioni permanenti di vedono ridurre a metà il contributo di costruzione, in caso di edifici ricostruiti. Ulteriori riduzioni del contributo, in caso di installazione di fonti rinnovabili, saranno decise dalla Giunta. Gli alberghi. Un'altra legge (la n. 182009) aveva in precedenza concesso incrementi volumetrici fino al 40 del volume a certe strutture turistiche. Agevolati senza particolari condizioni gli alberghi che intendono installare centri benessere e i ristoranti con cucina tipica. Per gli altri alberghi e per gli affittacamere l'incremento del 40 è concesso solo qualora la struttura, che aveva ricevuto già una classificazione, sia stata chiusa e intenda riaprire. Gli esercizi, che possono essere situati anche nei centri storici, devono presentare, entro un anno dal termine lavori, un piano di ripresa dell'attività.