La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 depositata ieri, ha dato ragione alla provincia di Trento dichiarando l'illegitimità di un passaggio del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, riconoscendo i limiti dello Stato in materia di protezione del paesaggio. Veniva contestato, in particolare, un comma ritenuto in contrasto con la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, sancita dallo Statuto speciale del Trentino Alto Adige. Si tratta del comma dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la Consulta bisogna ricordare che le disposizioni della legge costituzionalè n. 3 del 2001 (che assegna allo Stato competenze in materia di paesaggio) non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia ed è proprio in questa prospettiva che, con specifico riferimento alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, la stessa Consulta, con la sentenza n. 62 del 2008, ha richiamato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela del paesaggio». Una conclusione che è stata poi corroborata anche da una successiva pronuncia della stessa Corte cstituzionale che aveva riconsciuto una posizione esclusiva analoga anche alla Valle d'Aosta.
Federalismo Province autonome competenti sul paesaggio
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 depositata ieri, ha dato ragione alla provincia di Trento dichiarando l'illegitimità di un passaggio del Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, riconoscendo i limiti dello Stato in materia di protezione del paesaggio. Veniva contestato, in particolare, un comma ritenuto in contrasto con la competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di tutela del paesaggio, sancita dallo Statuto speciale del Trentino Alto Adige. Si tratta del comma dell'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la Consulta bisogna ricordare che le disposizioni della legge costituzionalè n. 3 del 2001 (che assegna allo Stato competenze in materia di paesaggio) non sono destinate a prevalere sugli statuti speciali di autonomia ed è proprio in questa prospettiva che, con specifico riferimento alla competenza legislativa della Provincia autonoma di Trento, la stessa Consulta, con la sentenza n. 62 del 2008, ha richiamato la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio. Una conclusione che è stata poi corroborata anche da una successiva pronuncia della stessa Corte cstituzionale che aveva riconsciuto una posizione esclusiva analoga anche alla Valle d'Aosta.
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