La disciplina del Pirellone. Le città devono deliberare gli eventuali limiti entro il 15 ottobre LE ECCEZIONI - Prevista la possibilità di avvalersi della deroga agli strumenti urbanistici degli enti locali anche nei centri storici - LA NOVITÀ - È ammesso il risanamento a scopo residenziale di volumetrie abbandonate anche se adibite ad altra destinazione La Lombardia allarga l'intesa. La legge regionale varata la scorsa settimana, infatti, in aggiunta all'ampliamento e alla sostituzione degli edifici residenziali esistenti, consente anche il recupero delle porzioni immobiliari inutilizzate, la riconversione residenziale dei fabbricati rurali dismessi e prevede la possibilità di avvalersi della deroga alla strumentazione urbanistica locale anche nei centri storici. Le «Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia» individuano sostanzialmente quattro tipi di intervento. A - Il recupero e riutilizzo a scopo residenziale di volumetrie abbandonate, sotto utilizzate o che attualmente hanno altra destinazione (vera innovazione lombarda che consente anche l'utilizzo delle altezze esuberanti mediante la realizzazione di interpiani e soppalchi anche per le destinazioni diverse dalla residenza, ove ammesse dal Prg o Pgt). B - L'ampliamento fino al 20 (e comunque per non più di 300 metri cubi) del volume complessivo di edifici mono e bifamiliari, ovvero di edifici con volumetria non superiore a 1.200 metri cubi (si stimano in tutta la Regione nuove volumetrie per circa 5.600.000 metri cubi complessivi e investimenti di circa 2,5 miliardi di euro). C - La demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi, con bonus volumetrico sino al 30 del volume preesistente, aumentabile al 35 in presenza di adeguate dotazioni di verde, cioè una dotazione arborea che copra almeno il 25 del lotto . D - La riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica (3.000 nuovi alloggi). Conformemente alle indicazioni dell'Intesa, la legge ha carattere di straordinarietà, la sua applicazione avrà durata di 18 mesi e non sarà applicabile nelle aree naturali protette. Nei parchi sono ridotti a un terzo gli aumenti di volumetrie consentiti (quindi 13,3 anziché 20 per l'ampliamento di edifici esistenti e 20 anziché 30 nel caso di demolizione-ricostruzione). Sono anche previsti particolari requisiti per il risparmio energetico (nel caso di ampliamento, riduzione certificata del 10 del consumo energetico; nel caso di sostituzione di edifici, consumo energetico ridotto del 30 rispetto agli standard previsti in generale). Vale la pena ricordare che la deroga prevista dalla legge attiene anzitutto all'indice di edificabilità fissato dal piano regolatore o dal piano di governo del territorio (indice quasi sempre già completamente sfruttato dagli edifici esistenti) e agli altri parametri edilizi stabiliti dai regolamenti locali (altezze, rapporti di copertura e permeabilità dei suoli, dotazione di aree per servizi pubblici e così via). La legge impone comunque che gli interventi di ampliamento e di sostituzione non possono determinare il superamento dell'indice fondiario e del rapporto di copertura previsti dallo strumento urbanistico, vigente o adottato, di più del 50 per cento. Questa limitazione alla deroga non si applica agli interventi di recupero edilizio e funzionale. Va ricordato che la determinazione della volumetria di ciascun edificio è disciplinata dai regolamenti locali (Prg o Pgt e regolamento edilizio) e che normalmente si computa moltiplicando la superficie complessiva destinata alla presenza continuativa delle persone (con esclusione quindi di cantine, box, locali tecnici, porticati e così via) per l'altezza reale o virtuale (solitamente 3 metri) di ciascun piano. La deroga può essere limitata dai Comuni lombardi: attraverso una delibera consiliare da assumere entro il 15 ottobre 2009. C'è la possibilità di sostituire gli edifici incoerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali anche nei centri storici (previo parere vincolante delle commissioni paesaggistiche regionali). E si potranno recuperare all'uso residenziale i fabbricati rurali inutilizzati in zona agricola. Conformemente alla disciplina regionale della legge n.122005, tutti gli interventi del piano casa sono realizzabili attraverso dia o permesso di costruire (da presentare entro 18 mesi a partire dal 16 ottobre 2009), a eccezione delle opere relative al patrimonio residenziale pubblico, agli edifici in zona A e in zona sismica 2 e 3, per i quali ci vorrà l'autorizzazione comunale espressa.