Una qualifica è un passaggio importante per determinare l'apprendimento di un individuo che ha raggiunto uno specifico standard di conoscenza - d'abilità e di competenze - e rappresenta un apertura graduale verso una categoria, quella dei restauratori, che è stata più volte bistrattata. I cosiddetti "esami di abilitazione" esistono in tutte le categorie professionali (medici, giornalisti, avvocati), ma ciò non significa assolutamente che il Decreto 30 marzo 2009, n. 53 - che regolamenta le modalità per lo svolgimento della prova di idoneità utile all'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali - sia la premessa di una futura creazione dell'Albo dei Restauratori, anzi! D'altro canto la riorganizzazione professionale dei restauratori lascia ancora irrisolto il problema dell'appalto "talebano", cioè del sistema delle certificazioni S.O.A. e delle relative competenze e conoscenze delle ditte che lavorano nell'ambito del restauro dei beni culturali (Arte Dintorni L'aberrazione dell'avvalimento nel restauro. Intervista a Fabiano Ferrucci). Come sottolineano le dichiarazioni dei più noti restauratori italiani - Giantomassi, Forcellino, Zanardi - sulle pagine de La Repubblica (Caos Restauri in Italia: "li fanno le imprese edili", 24062009), "Il settore del restauro delle opere d'arte, considerato fino a qualche decennio fa vanto del Belpaese, è stato ormai fagocitato dal mercato degli appalti nel quale è importante il numero delle betoniere, anziché un curriculum da restauratore". Quindi un restauratore altamente qualificato, dopo il conseguimento dell'abilitazione professionale, potrà ancora trovarsi in condizione di lavorare in un cantiere "culturale" per una ditta edile! Con Fabiano Ferrucci, docente di Restauro all'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", noto per il restauro dei templi di Paestum, approfondiamo il nesso tra le leggi che regolano i lavori pubblici e la qualificazione dei restauratori. Chi mette le mani sulle opere d'arte non dovrebbe essere stato prima abilitato attraverso una rigida formazione e un esame di stato? Istituto Centrale Restauro di Roma e l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze che fine hanno fatto? La realtà sconcertante è che le norme che regolano il settore dei lavori edili (a partire dal varo della Legge Merloni nel 1994 fino al D.Lgs 163 del 2006 e le successive modificazioni) hanno titolato chi opera nel restauro attraverso meccanismi propri della qualificazione di impresa, che si possono così riassumere: chi ha già avuto in affidamento restauri acquisisce il diritto ad avere altri incarichi, indipendentemente dal fatto che abbia lavorato bene o male. Si è mescolata, credo purtroppo volutamente, l'abilitazione professionale dei restauratori con la qualificazione di impresa ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha accettato il fatto compiuto sancendolo nel Codice dei Beni Culturali del 2004. La qualificazione delle imprese (attestata dalla S.O.A.) avviene tramite i certificati di buona esecuzione rilasciati a fine lavoro. E chi conosce il settore degli appalti pubblici sa che la stazione appaltante, collaudato il lavoro, rilascia sempre il certificato, anche quando non è soddisfatta del lavoro. Se il lavoro è stato chiuso, pagato, il funzionario rilascia il certificato e si "toglie dai piedi" la ditta cialtrona che lo ha fatto penare (e che continua a far danno altrove). Quindi le imprese cialtrone ottengono le certificazioni, al pari di quelle serie, e titolano come restauratori i dipendenti ed i direttori tecnici (anche quelli che mai hanno messo le mani sulle opere). Poiché la legge prevede che l'attestazione di qualificazione è "condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici", nessun funzionario può più rifiutarsi di affidare altri lavori di restauro ai soggetti che vengono qualificati. E' un circolo vizioso". Ma nessuno ha fatto qualcosa per impedire questa degenerazione di un settore considerato per l'Italia di "eccellenza"? Si può dire senza riserve che la legislazione sui lavori di restauro non garantisce affatto la tutela del nostro patrimonio. Purtroppo ha prevalso l'interesse d'impresa, nonostante il dramma fosse chiaro fin dagli anni Novanta. Basti ricordare che la Regione Lombardia nel 1997 aveva riunito a Pavia il summit europeo "Tutela del patrimonio culturale: verso un profilo europeo del restauratore di beni culturali" che si concluse con un documento sottoscritto dai responsabili di tutti i maggiori istituti europei di ricerca e formazione nel campo del restauro, in cui veniva condannata la logica mercantile del mero ribasso d'asta, applicato come criterio decisivo per l'individuazione delle imprese di restauro; in cui veniva ritenuta pericolosa l'assegnazioni in subappalto degli interventi specialistici; veniva indicato come la qualificazione delle imprese di restauro dovesse corrispondere alle specifiche categorie di manufatti su cui si interviene, perché oggi chi ha la S.O.A. nella categoria del restauro specialistico (denominata OS2) può mettere le mani su tutto: dipinti, sculture, materiali archeologici, tessuti, strumenti musicali, eccetera; inoltre nello stesso summit europeo venivano indicate le competenze e l'iter formativo propri del restauratore, condannando il mero apprendistato". Per quanto riguarda la formazione di nuovi restauratori ci sono speranze di uscire dall'attuale situazione di stallo? Il Nuovo Codice dei Beni Culturali del 2004 segna uno spartiacque, perché prevede obbligatoriamente per i nuovi restauratori un ciclo di studi quinquennale, da definirsi in successivi regolamenti. Questa fase di attesa dei regolamenti ha fatto calare però un vero e proprio black out sulla formazione dei restauratori in Italia tanto che dal 2006 ISCR ed OPD non accettano più nuovi iscritti. Il Codice (d.lgs 422004, integrato nel 2006 dal d.lgs. n. 156, n. 157 e dal d.lgs. n. 1622008) condiziona il conseguimento della qualifica di restauratore alla frequenza di "scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato". Sostanzialmente le scuole ministeriali storiche (ICR, ora ISCR, ed OPD), le università e i nuovi soggetti, pubblici e privati, potranno formare restauratori, purché accreditati presso i ministeri competenti. Dopo un estenuante braccio di ferro tra il Ministero dei Beni culturali e ed il Consiglio Universitario Nazionale i regolamenti sono stati recentemente licenziati dal Consiglio di Stato. Si attende a breve la firma dei ministri dei Beni e le Attività Culturali (MiBAC) e del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MiUR) e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che li renderanno definitivi ed operativi. Scuole di stato tradizionali, università, accademie e soggetti privati potranno allora formare restauratori purché dimostreranno, attraverso un iter di "accreditamento", di avere le capacità professionali, organizzative e finanziarie per farlo. Sarà obbligatoria: una selezione per l'accesso ai corsi; una percentuale tra il 50 ed il 65 delle ore di lezione riservata alle attività tecnico-didattiche di restauro; l'organizzazione di laboratori e cantieri su beni culturali. Anche i restauratori incaricati ad insegnare dovranno essere selezionati, poiché la situazione caotica relativa a qualifiche e competenze, che ha intorbidito il settore dei restauri per decenni, ha avuto come effetto nefasto anche quello di creare docenti improvvisati. Finora chiunque fosse in possesso di un diploma di decoratore poteva infatti venir chiamato ad insegnare in corsi e corsetti. E per tutte le situazioni pregresse? Il recente decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (30 marzo 2009, n. 53) dovrebbe costituire l'occasione per sanare alcune situazioni. Si tratta del regolamento della prova di idoneità per l'acquisizione della qualifica di restauratore, nonché della qualifica di collaboratore restauratore. Una sorta di sanatoria attuata tramite un esame che avrà luogo una sola volta e la cui data e modalità appariranno sul sito internet del Ministero (http:www.beniculturali.it). Ma attenzione: verranno ammessi a partecipare alla prova solo i soggetti indicati all'articolo 182, comma 1-bis del Codice dei Beni Culturali, ovvero quelle situazioni dette "transitorie" generate nel corso di decenni di deregolamentazione ed assenza istituzionale. Che tempi richiederà l'espletamento dell'esame e la stilatura del famoso elenco dei restauratori? Certamente lunghi. I documenti per dimostrare di avere i requisiti per poter sostenere le prove o per poter essere inseriti nell'elenco senza necessità di esame (nei casi contemplati al comma.1 del medesimo art.182) dovranno essere inviati ad una apposita commissione ministeriale o direttamente all'ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC). Inizierà allora il lavoro di valutazione dei requisiti e non si possono escludere ricorsi. Oggi sono in molti a lavorare come restauratori e ad ambire alla qualifica? C'è chi ha semplicemente eseguito operazioni meccaniche in qualche cantiere o bottega e chi ha seguito lunghi iter formativi (talvolta purtroppo puramente teorici). Va detto che ci sono validissimi restauratori che hanno lavorato per anni senza alcun riconoscimento, sfruttati dalle imprese che hanno saccheggiato il settore dei beni culturali, obbligati spesso ad aprirsi la partita I.V.A. da chi gli offriva lavoro ma non voleva assumere, e costretti a pagare tasse sproporzionate. Molti di loro, che sono quelli che hanno fatto "l'eccellenza del restauro italiano", non riusciranno ad ottenere la qualifica poiché hanno lavorato in subappalto (senza che l'impresa principale lo dichiarasse al committente) o in forme precarie, quindi non otterranno mai i certificati necessari. La beffa è che entreranno invece nell'elenco, e senza alcun esame, tutti i geometri ed ingegneri che hanno gestito ditte edili acquisendo appalti su monumenti (ricoprendo sulla carta il ruolo di direttore tecnico), senza mai personalmente toccare un'opera d'arte, né aver mai speso neanche un'ora sui libri di restauro. A questi figuri la legge sta regalando la qualifica di restauratori di beni culturali. Volendo guardare verso il futuro secondo lei le università saranno in grado di "accreditarsi" e formare i nuovi restauratori? La formazione del restauratore ha costi alti e l'università è un sistema in crisi, da tutti i punti di vista, anche quello economico. I regolamenti prescrivono criteri seri cui si dovrà adeguare l'insegnamento del restauro, definiscono requisiti organizzativi e di funzionamento indispensabili allo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale. Il titolo rilasciato sarà infatti una laurea magistrale per le università o un diploma accademico di secondo livello per le accademie di belle arti. L'esame finale avrà valore di esame di Stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. Il conferimento della qualifica di restauratore è una cosa seria, sia perché serve a garantire, attraverso concorsi pubblici, la qualità dei tecnici che entreranno nell'organico di musei e soprintendenze, sia poiché coloro che la otterranno saranno i nuovi direttori tecnici nelle società di restauro del domani. I regolamenti fissano paletti difficili da superare e questo dovrebbe dissuadere chi intendesse utilizzare la formazione dei restauratori come specchietto per le allodole al fine di attirare facili matricole. Le università dovranno fare un enorme sforzo per attrezzarsi con laboratori e docenti restauratori veri chiamati dall'esterno ad insegnare (e non docenti riciclati da altre discipline in calo di iscritti). Solo così l'Università riuscirà a diventare "luogo di trasmissione del mestiere" e non "fabbrica di titoli". Perchè il restauro è questo: un mestiere difficile, appassionante e di grande responsabilità. Ed è questo che le nuove generazioni di studenti vogliono: non solo un titolo, ma anche la conoscenza di un mestiere che assicuri il lavoro che hanno scelto per passione di svolgere nella vita.