I1 nuovo Codice dei beni culturali non ha trovato di meglio che introdurre un nuovo fastidio (che non si sa neanche di che utilità possa essere) per i proprietari di immobili vincolati: quello di denunciare le locazioni. Il modello utilizzabile è stato predisposto dalla Confedilizia, dal cui sito (www.confedilizia.it) è scaricabile. Lo si può richiedere, anche, in ciascuna delle 210 sedi territoriali dell'organizzazione. In proposito, bisogna ricordare - soprattutto - che la denuncia (da indirizzare - come da elenco presente sull'an-zidetto sito Internet - al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio) deve essere «effettuata» entro 30 giorni dalla stipula del relativo atto. Non è ben chiaro se debbano essere denunciate anche le locazioni in corso: prudenzialmente, è bene farlo (e, possibilmente, entro il 31 maggio: entro, cioè, 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa). L'omessa (o incompleta) denuncia è infatti punita a titolo di delitto: quindi, ogni giudice è «sovrano» nell'interpretazione e nessuna assicurazione in contrario, di nessun organo, può mettere al sicuro (come, invece, se si trattasse di contravvenzione). La denuncia - per espressa previsione di legge - deve essere firmata anche dall'inquilino: in caso di sua assenza (o impossibilità, per qualsiasi ragione, a firmare) che si protragga oltre il termine utile per l'inoltro al Soprintendente della denuncia stessa, è consigliabile inoltrare una denuncia firmata dal solo locatore, nella quale si riferisca peraltro (e, possibilmente, si documenti, anche a mezzo di autodichiarazione) la circostanza. Seguirà, poi, una denuncia completa, non appena possibile. Quanto detto a proposito della denuncia di locazione (che non sostituisce - in ogni caso - l'altra denuncia, comunque altrettanto inutile, che si deve fare all' autorità di polizia per finalità di antiterrorismo, senza parlare dell'altra denuncia ancora che deve essere fatta se l'inquilino è un apolide o non è cittadino dell'Unione Europea) vale per ogni contratto o costituzione di diritto reale che trasferisca, pure, la detenzione di un'unità immobiliare, come il comodato, l'usufrutto ecc.