I1 nuovo Codice dei beni culturali non ha trovato di meglio che introdurre un nuovo fastidio (che non si sa neanche di che utilità possa essere) per i proprietari di immobili vincolati: quello di denunciare le locazioni. Il modello utilizzabile è stato predisposto dalla Confedilizia, dal cui sito (www.confedilizia.it) è scaricabile. Lo si può richiedere, anche, in ciascuna delle 210 sedi territoriali dell'organizzazione. In proposito, bisogna ricordare - soprattutto - che la denuncia (da indirizzare - come da elenco presente sull'an-zidetto sito Internet - al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio) deve essere «effettuata» entro 30 giorni dalla stipula del relativo atto. Non è ben chiaro se debbano essere denunciate anche le locazioni in corso: prudenzialmente, è bene farlo (e, possibilmente, entro il 31 maggio: entro, cioè, 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa). L'omessa (o incompleta) denuncia è infatti punita a titolo di delitto: quindi, ogni giudice è «sovrano» nell'interpretazione e nessuna assicurazione in contrario, di nessun organo, può mettere al sicuro (come, invece, se si trattasse di contravvenzione). La denuncia - per espressa previsione di legge - deve essere firmata anche dall'inquilino: in caso di sua assenza (o impossibilità, per qualsiasi ragione, a firmare) che si protragga oltre il termine utile per l'inoltro al Soprintendente della denuncia stessa, è consigliabile inoltrare una denuncia firmata dal solo locatore, nella quale si riferisca peraltro (e, possibilmente, si documenti, anche a mezzo di autodichiarazione) la circostanza. Seguirà, poi, una denuncia completa, non appena possibile. Quanto detto a proposito della denuncia di locazione (che non sostituisce - in ogni caso - l'altra denuncia, comunque altrettanto inutile, che si deve fare all' autorità di polizia per finalità di antiterrorismo, senza parlare dell'altra denuncia ancora che deve essere fatta se l'inquilino è un apolide o non è cittadino dell'Unione Europea) vale per ogni contratto o costituzione di diritto reale che trasferisca, pure, la detenzione di un'unità immobiliare, come il comodato, l'usufrutto ecc.
Denunciare le locazioni degli immobili storici
Il nuovo Codice dei beni culturali introduce un nuovo obbligo per i proprietari di immobili vincolati: denunciare le locazioni entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La denuncia deve essere effettuata al Soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio. La denuncia deve essere firmata anche dall'inquilino, ma se l'inquilino non è disponibile, il locatore può firmare la denuncia e documentare la circostanza. La denuncia è un obbligo legale e non sostituisce altre denunce che devono essere fatte per finalità di antiterrorismo. La Confedilizia fornisce un modello di denuncia che può essere scaricato dal suo sito web.
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