Palazzo della Consulta Non solo fa scempio del territorio. Ma rende carta straccia le precedenti decisioni della Corte Costituzionale. Ecco perché la sanatoria voluta dal governo per far cassa non sarebbe mai dovuta nascere È Ugo De Siervo, sessantaduenne professore di Diritto costituzionale e membro della Consulta dall'aprile 2002, a svolgere il ruolo di giudice relatore nell'udienza pubblica che deciderà la legittimità del condono edilizio e delle leggi regionali blocca-abusi. Ha in pratica la funzione che nel 1995 era toccata a Riccardo Chieppa (presidente della Suprema Corte fino a gennaio di quest'anno e all'epoca giudice incaricato di illustrare la causa sulla sanatoria). E porta proprio la firma di Chieppa la sentenza che dà il via libera alla legalizzazione delle irregolarità edilizie del 1994 a patto che mai più vengano riproposti analoghi colpi di spugna. Un «mai più» smentito dal bonus all'abusivismo contenuto nell'articolo 32 del decreto del 30 settembre 2003 contenente «disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell'andamento dei conti pubblici». Praticamente tutta la riunione di oggi della Corte Costituzionale sarà dedicata a questo tema, dal momento che sono ben 15 i ricorsi pendenti (ed è probabile che la discussione non si concluda in una sola seduta). Ci sono infatti le 8 questioni di costituzionalità sollevate da altrettante Regioni (Basilicata, Campania, Marche, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Umbria, Friuli Venezia Giulia), le 5 promosse dal governo contro la delibera di giunta della Campania e leggi regionali antiabusivismo di Toscana, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Marche. In più sono state accorpate in due gruppi un po' di ordinanze varie di Comuni, mittenti le autorità giudiziarie e il Tar del Piemonte, relative allo stesso argomento. Non è la prima volta che la Corte Costituzionale è chiamata a dirimere controversie nate dopo l'approvazione di norme che legalizzano le costruzioni fuorilegge. La Consulta, con la sentenza 427 del 12 settembre 1995, si era già pronunciata sulla sanatoria del 1994 varata dal primo governo Berlusconi. Pur riconoscendo la legittimità costituzionale di quella legge (che riapriva i termini della precedente amnistia edilizia firmata da Craxi e Nicolazzi nel 1985) evidenziava che la decisione del legislatore era legata a esigenze contingenti e straordinarie di controllo del territorio e di natura finanziaria. Tuttavia è scritto nella sentenza «ulteriori reiterazioni di una simile disciplina, soprattutto con ulteriore e persistente spostamento dei termini di riferimento delle condotte abusive (la proroga dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria, ndr), andrebbero diversamente valutate sul piano della ragionevolezza, in funzione del vanificarsi della capacità repressiva delle norme di contrasto contro quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio». In altre parole: sì al condono edilizio, purché sia l'ultimo. Una nuova legge in tal senso era il parere di allora facendo carta straccia di norme penali, urbanistiche e ambientali avrebbe di fatto violato i confini consentiti dal sistema costituzionale, minando i principi di legalità e uguaglianza dei cittadini. La sentenza del 1995 fa peraltro riferimento a una decisione della stessa Consulta (sentenza 369 del 31 marzo 1988) relativa al primo condono edilizio italiano, quello con Craxi presidente del consiglio nel 1985. I giudici supremi specificavano che le norme che cancellavano il reato di edificazione fuorilegge non potevano essere ricondotte ai tradizionali istituti di clemenza, come amnistia e indulto. Detto questo si riconosceva che nel 1985 il legislatore, una volta per tutte e considerando l'illegalità di massa, aveva cercato di porre ordine nella materia per chiudere con un periodo buio del passato. «La non punibilità e la non procedibilità, di cui ai moderni condoni penali, specie quando cancellano reati lesivi di beni fondamentali della comunità si legge nella sentenza va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato. Contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le ragioni prime della punibilità, attraverso l'esercizio arbitrario della non punibilità, equivale ad alterare il principio dell'obbligatorietà della pena e dunque l'intero volto del sistema costituzionale in materia penale». Altro aspetto importante è l'annullamento del potere di Regioni e Comuni di governare il proprio territorio, conseguenza di norme che cozzano con gli strumenti urbanistici adottati a livello locale. Anche in questo caso la Suprema Corte ha respinto in passato le eccezioni di costituzionalità, sottolineando come la proliferazione del mattone selvaggio fosse almeno in parte conseguenza diretta proprio dell'assenza di controllo da parte degli enti locali. Subito dopo però (è la sentenza 416 del 1995) i giudici precisavano con chiarezza che «la gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo dell'esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale». Oggi, però, più che ai precedenti, la Consulta dovrà guardare alla riforma del titolo V della Costituzione che stabilisce, tra l'altro, come l'urbanistica e ogni disciplina che riguarda il governo del territorio siano oggetto di potestà legislativa concorrente: ossia il Parlamento nazionale si deve limitare a fissare i principi della disciplina senza addentrarsi nella normativa di dettaglio. Se, in tema di condono, si riterrà che le regioni hanno piena autonomia decisionale, la sanatoria andrà a carte quarantotto. E sempre oggi è atteso un altro pronunciamento su questo tema. Dopo il sì del Senato che ha recentemente prorogato i termini per la presentazione delle domande di legalizzazione degli abusi al 31 luglio prossimo sarà la volta della Camera, dove inizia la discussione della seconda e definitiva approvazione. 11 maggio 2004
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