Entrato in vigore il primo maggio, il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, si delinea come un importante strumento di controllo e di tutela, con un'attenzione particolare a tutti quegli aspetti che, nei precedenti decreti, avevano creato confusione e conflitti tra Stato e Regioni dal punto di vista amministrativo. Il nuovo Codice si compone di 184 articoli e si divide in cinque parti: la prima dedicata ai principi generali, la seconda ai beni culturali -e alla loro tutela, valorizzazione, conservazione e vendita -, la terza al paesaggio, la quarta al sistema sanzionatorio, la quinta alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni. Tutela e valorizzazione. Attorno a queste due attività vigeva un caos normativo da quando, con la riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001), la prima era stata affidata allo Stato, mentre le modalità di valorizzazione dei monumenti erano decise a livello regionale. Il Codice ha ricomposto questa frattura, che aveva bloccato diverse iniziative del Ministero, prevedendo una stretta collaborazione tra Stato, Regioni ed enti locali sulla base di programmi concordati con lo scopo di creare un sistema integrato di valorizzazione. Se da un lato, quindi, le pubbliche amministrazioni svolgeranno in forma diretta le attività e i servizi pubblici di valorizzazione, dall'altro si spalanca una porta ai privati: l'articolo 115, infatti, prevede, ad esempio, l'affidamento della gestione in concessione ai privati non solo dei servizi di un museo (biglietteria, libreria, caffetteria), ma del museo stesso. Inoltre la valorizzazione ad iniziativa privata viene definita "attività socialmente utile" e ne viene riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. Pertanto, l'organismo privato che valorizza il patrimonio culturale è assimilato alle ONLUS e, inoltre, può ricavare benefici fiscali ed economici. Altro punto scottante della precedente normativa, dalla finanziaria del 1999 in poi, riguarda l'alienabilità dei beni culturali di proprietà pubblica: il nuovo Codice la riordina individuando, però, un insieme di beni demaniali inalienabili. Ma la vera "rivoluzione copernicana", come la definisce il ministro Urbani, consiste nel definire i beni paesaggistici parte del patrimonio culturale (art. 131) e, in quanto tali, sottoposti a tutela attraverso un'adeguata pianificazione estesa a tutto il territorio regionale. Dal punto di vista del cittadino, che cosa cambia? Rispetto alla precedente legislazione c'è un miglioramento dei rapporti tra istituzioni e comunità. Il privato cittadino possessore di un bene culturale ha l'obbligo di attivarsi nell'opera di manutenzione e restauro, senza attendere sollecitazioni dal Ministero. Una responsabilizzazione che può essere premiata sia dal contributo dello Stato alle spese sostenute, sia dall'ammissione delle stesse agli sgravi fiscali previsti dalla normativa in materia. Il Codice, inoltre, mette a disposizione del privato proprietario di un bene vincolato o da vincolare due importanti strumenti atti a garantire la correttezza e l'efficacia dell'azione amministrativa: il Ricorso amministrativo (art. 16) e la revisione del vincolo (art. 128). Il primo consente all'interessato di opporsi ad un provvedimento di vincolo, provocando un riesame della questione da parte dell'organo tecnico del Ministero, con la finalità di far emergere elementi nuovi o non sufficientemente valutati, o per far rilevare eventuali vizi di natura tecnica dell'atto di vincolo. Il secondo offre a chi possiede un bene vincolato la possibilità di chiedere al Ministero una nuova valutazione del suo interesse culturale, qualora possa presentare elementi sopravvenuti o in precedenza non valutati che possano far dubitare dell'attuale sussistenza dell'interesse stesso. Possedere un bene culturale e, soprattutto, conservarlo, è gravoso e, anche in questo, il nuovo Codice viene incontro al cittadino offrendogli l'opportunità di cedere il suo bene culturale a musei statali secondo la forma del comodato. In questo modo, il proprietario mette 1'opera a disposizione del pubblico e, per almeno cinque anni è sollevato da qualsiasi onere di custodia e restauro della stessa; inoltre il Ministero si fa carico delle spese di assicurazione. Vita più facile, infine, anche per chi vuole far circolare opere d'arte non vincolate oltre i confini nazionali. Ad esempio, un antiquario che intenda esporre un oggetto d'arte in una mostra all'estero, non dovrà più attendere il lungo iter di blocco e procedimento di vincolo, fino ad oggi passaggi obbligati per ottenere, magari a mostra conclusa, il permesso di uscita temporaneo. Se l'oggetto lo merita, l'amministrazione apporrà il vincolo, senza, però, ostacolarne la circolazione; il proprietario, però, ne prometterà il rientro offrendo all'Amministrazione adeguate garanzie economiche.
Beni culturali, valorizzazione e ruolo dei privati
Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio è entrato in vigore il primo maggio. Il codice si compone di 184 articoli e si divide in cinque parti. La prima parte è dedicata ai principi generali, la seconda ai beni culturali e alla loro tutela, valorizzazione e conservazione, la terza al paesaggio, la quarta al sistema sanzionatorio e la quinta alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni. Il codice ha ricomposto la frattura tra lo Stato e le Regioni nella tutela e valorizzazione dei beni culturali. Il codice prevede una stretta collaborazione tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali per creare un sistema integrato di valorizzazione.
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