Nell'imminenza della emanazione di un nuovo Codice dei beni culturali, un gruppo di accademici dei Lincei aveva lanciato un appello, formulando alcuni principii, considerati irrinunciabili, cui si auspicava che la nuova normativa dovesse ispirarsi. Tra questi principii, espressi in dieci punti, vi era indicata, la necessità di affermare l'intrasferibilità dei beni pubblici di interesse culturale distinguendoli, mediante urgenti misure di censimento, dagli altri beni di proprietà pubblica, e dunque di preservare il patrimonio storico e artistico del Paese, secondo il dettato dell'articolo 9 della Carta costituzionale, nella convinzione che i beni culturali, così come quelli paesaggistici, non siano un patrimonio da investire, bensì costituiscano un patrimonio comune su cui investire, mediante una corretta attività di tutela, diretta ad assicurarne la conservazione e la più diffusa conoscenza e fruizione. Il principio formulato dai Lincei appariva accolto nella bozza del nuovo Codice dei beni culturali e del Paesaggio, secondo il quale il vincolo di inalienabilità dei beni pubblici viene meno solo all'esito negativo di un procedimento di accertamento dell'interesse culturale effettuato dalle soprintendenze. Questo sistema, che sembrava fornire sufficienti garanzie sul fronte delle alienazioni, è oggi fortemente minato dall'ultimo comma dell'articolo 12 del- Codice, che richiama l'articolo 27 DL 30-09-2003, n. 269, il quale impone la verifica dell'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico dei beni proprietà pubblica entro il temine perentorio di 120 giorni, stabilendo cne in caso di mancata risposta da parte della soprintendenza il bene in questione debba considerarsi privo di interesse culturale e dunque alienabile. La norma in questione sovverte pericolosamente il principio della inalienabilità dei beni di interesse culturale, attraverso il subdolo meccanismo del silenzio-assenso. Strano modo di utilizzare il silenzio-assenso. Nato per tutelare il cittadino dinanzi all'inerzia della pubblica amministrazione, per una sorta di eterogenesi dei fini diventa un espediente tecnico attraverso il quale lo Stato, a danno della collettività, elude il vincolo di inalienabilità dei beni culturali. Invece di potenziare le soprintendenze con strumenti di lavoro e personale, affinchè il procedimento di verifica dell'interesse culturale possa svolgersi efficacemente e in tempi ragionevoli, lo Stato approfitta di una carenza del sistema (cui potrebbe altrimenti porre rimedio) per aggirare l'ostacolo, fastidioso inefficiente anti-economico, del regime vincolistico. L'anomalia è evidente: da un lato, in apparente ossequio al principio di inalienabilità, si richiede il parere della soprintendenza, così riconoscendo la necessità di un procedimento, tecnico e vincolante, di verifica dell'interesse culturale, senza il quale non poter operare; dall'altro, attraverso lo strumento del silenzio-assenso, si compromette gravemente il sistema di garanzie apprestato, raggiungendo, col semplice decorso di un lasso di tempo, lo scopo precipuo della immediata sdemanializzazione e della libera alienabilità. Arduo e illusorio pensare che la scelta del silenzio-assenso non celi alcun intento politico ben preciso e che sia miramente casuale, o peggio abbia una matrice tecnica o addirittura una giustificazione tecnico-giuridica. La massima di esperienza secondo la quale «chi tace acconsente» (qui tace! consentire videtur) non trova cittadinanza nel sistema giuridico italiano vigente. Nel mondo del diritto non vi sono fatti che di per sé abbiano la caratteristica della giuridicità; non vi sono fatti ontologicamente giuridici. Un fatto non è giuridico per sua natura, ma in quanto preso in considerazione da una norma; in quanto, cioè, un legislatore storicamente determinato decida di regolarlo. Il silenzio è, dunque, di per sé, neutro, adiaforo, indifferente, non significa nulla. Esso non ha alcun significato giuridico. È la legge che da al silenzio, come fatto, uno specifico significato. È il legislatore che di volta in volta sceglie avverta il lettore la rilevanza logica e politica del verbo "scegliere" se e quale significato attribuire al silenzio; e, nel caso di silenzio cosiddetto "significativo" (ossia nel caso in cui abbia optato per annettere a esso una valutazione giuridica, ossia un effetto giuridico), può scegliere significati tra loro diversi, anzi diametralmente opposti. È la prescrizione normativa che può attribuire all'inerzia della pubblica amministrazione un significato positivo (c.d. silenzio-assenso) ovvero un significato negativo (c.d. silenzio-diniego o rigetto). Ma la scelta fra differenti, anzi opposte, formulazioni della norma, come è noto, è legata a una differente valutazione degli interessi in conflitto, operata a prescindere dalla considerazione delle circostanze concrete. La norma risolve un conflitto di interessi, ritenendo in astratto, tra gli interessi confliggenti, uno più meritevole di tutela dell'altro. È chiaro dunque che nel primo caso (quello del silenzio-assenso) il legislatore, dinanzi al silenzio della pubblica amministrazione, avrà ritenuto più meritevole di tutela l'interesse a una risposta positiva (ossia, per ciò che qui ci riguarda, l'interesse a vendere il bene culturale), mentre nel secondo caso (quello del silenzio-rigetto) avrà ritenute più importanti le ragioni del diniego (id est, l'interesse a conservare il bene culturale). Ma se questa è la ratio del principio del silenzio-assenso e del suo accoglimento nel nuovo Codice dei beni culturali, non ci si può sottrarre al dovere di denunciare con forza la assoluta illegittimità costituzionale di una norma che, in totale spregio dell'articolo 9 della Costituzione, lede il principio della tutela dei beni culturali, arrecando un danno irreparabile all'integrità del patrimonio storico e artistico della nazione.
NUOVO CODICE Silenzio-assenso,un espediente incostituzionale
Un gruppo di accademici dei Lincei ha lanciato un appello per la creazione di un nuovo Codice dei beni culturali, richiedendo la tutela dei beni pubblici di interesse culturale. Il nuovo Codice prevede la verifica dell'interesse culturale dei beni pubblici entro 120 giorni, ma il silenzio della pubblica amministrazione può essere interpretato come un rifiuto dell'interesse culturale, permettendo l'alienazione del bene. Questo sistema è considerato illegittimo e costituzionale, poiché viola l'articolo 9 della Costituzione, che afferma la tutela dei beni culturali.
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