Corrado Sforza Fogliani - Presidente Confedilizia Con la risoluzione n. 93E del 2.4.09, l'Agenzia delle entrate - rispondendo a un apposito quesito della Direzione generale per gli archivi - ha chiarito alcuni dubbi in merito alla possibilità di applicare le agevolazioni fiscali previste dal Testo unico sui redditi per le spese sostenute per ordinare e inventariare gli archivi dichiarati di interesse storico particolarmente importante, così com'e previsto dall'articolo 30 del Codice dei beni culturali. Come primo punto, l'Agenzia ha precisato che le disposizioni che prevedono i benefici fiscali per gli interventi riguardanti i beni vincolati (articoli 15 e 100 del Testo unico delle imposte sui redditi) ancorché facciano ancora riferimento alle vecchie normative (ovvero la legge n. 108939 per i beni culturali, e il dprn. 140963 per gli archivi pubblici e privati) devono intendersi riferibili alle nuove disposizioni del Codice dei beni culturali. E ciò in quanto la ratio delle norme fiscali considerate è quella di «favorire le attività di manutenzione, protezione e restauro di beni sottoposti a vincolo che abbiano carattere obbligatorio o necessario». Per quanto concerne le spese relative all'attività di riordino e inventariazione degli archivi privati d'interesse storico, le stesse «nella misura in cui si rendono obbligatorie» ai sensi dell'articolo 30 del Codice dei beni culturali «in quanto correlate (...) a interventi di carattere straordinario da realizzare immediatamente dopo l'apposizione del vincolo o, per quanto concerne l'aggiornamento dell'inventano già realizzato, successivamente, all'insorgere di altre cause straordinarie verificate dalle autorità pubbliche competenti, possono fruire delle agevolazioni fiscali previste per la manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati di cui agli articoli 15 e 100 del Tuir». Il tutto ha precisato l'Agenzia - a condizione che «la congruità del relativo ammontare, ove le spese non siano obbligatorie, sia previamente accertata» dagli enti competenti.