VENEZIA II Codice dei beni culturali entrato in vigore il 1 maggio è composto da 184 articoli e regola le procedure di tutela e valorizzazione anche dei beni paseaggistici. Il governo ha esercitato una delega per approvare questo codice voluto dal ministro Giuliano Urbani anche per regolamentare i rapporto tra Stato ed enti locali in virtù della riforma del titolo quinto della Costitituzione. Il Codice tra l'altro, impone alle Soprindentenze di dire quali "tesori" devono essere vincolati e quindi non vendibili ai privati. La legge prescrive la norma del silenzio-assenso che nei mesi scorsi aveva dato adito a parecchie polemiche, per il timore che tra le pieghe di questo principio qualche bene di grande interesse culturale non fosse vincolato e quindi venisse considerato alienabile. La norma prevede che gli enti proprietari dei beni compilino una scheda per ciascun immobile da spedire all'Agenzia del Demanio, che poi invierà le pratiche alla Soprintendenza per la valutazione. Dal momento della ricezione, la Soprintendenza avrà 120 giorni di tempo per riconoscere l'interesse culturale storico e artistico. Se il termine verrà fatto scadere senza alcun pronunciamento, il bene sarà considerato svincolato e quindi alienabile. Inizialmente questo aveva fatto scattare il timore che le Soprintendenze, alle prese con crisi di uomini e mezzi, venissero intasate da schede e richieste relative a migliaia di immobili, con il rischio di non riuscire a valutare tutti i beni e quindi di far scattare l'alienabilità anche per veri e propri patrimoni artistici (si pensi ad esempio a palazzo Ducale o al ponte di Rialto). Un decreto del 6 febbraio scorso, però, ha messo le cose a posto e ha stabilito uno scaglionamento nelle valutazioni, in modo da non intasare le Soprintendenze.