Quale valore ha l'intesa raggiunta lo scorso 1aprile alla conferenza unificata tra stato, regioni ed enti locali in materia di edilizia e urbanistica? Fino a che punto possono validamente discostarsi dai contenuti dell'intesa le leggi chele regioni si sono impegnate ad approvare? L'esistenza di un'intesa esclude che il governopossaimpugnare di fronte alla Corte costituzionale le leggi regionali che ritenga fuori competenza o che comunque non si attengono all'intesa? Quale sarà l'atteggiamento dei singoli comuni rispetto a scelte che incidono fortemente sulla loro competenza pianificatoria? Sono domande cruciali: certezza, chiarezza, stabilità evalidità delle regole vigenti e applicabili interessano ogni cittadino che intenda procedere agli interventi ricompresi nel cosiddetto piano casa. È ancora vivo il ricordo del caos creatosi qualche anno fa nella vicenda del condono edilizio. Lo stesso ricorso all'intesa - cioè a una soluzione tendenzialmente condivisa tra tutti i livelli di governo - è dovuto alla forte opportunità di un intervento che rivitalizzi un settore cruciale della nostra economia, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma senza ledere le competenze che Costituzione e legislazione ordinaria attribuiscono aregioni ed enti locali. E tuttavia, fatta l'intesa, nascono ugualmente problemi. Come si sa,varie leggi regionali approvate o incorso d'approvazione se ne discostano, sia in senso più permissivo, sia in senso più restrittivo. Ora, l'intesa è sostanziálmente un atto di carattere amministrativo (sia pure di amministrazione molto "alta"). Non è equiparabile a una legge statale. Quindi non può contenere principi fondamentaliche vincolino giuridicamente le regioni in una materia 'di competenza concorrente co me quella di cui si tratta (governo del territorio), in cuilegiferare-appartiene alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, appunto riservata alla legge statale. Del resto, lo stesso testo dell'intesa prevede che le regioni si impegnino ad approvare entro 9o giorni proprie leggi ispirate «preferibilmente» agli obiettivi in essa indicati. E ammette che le leggi regionali possano individuare gli ambiti in cui escludere o limitare gli interventi di aumento di volumetria o di demolizione e ricostruzione. Sarebbe però eccessivo ritenere che. l'intesa sia del tutto inutile e priva di effetto. Sia perché contiene anche scelte apparentemente rigide. (ad esempio, il divieto di interventi di ampliamento odi demolizione e ricostruzione nei centri storici), sia perché non parrebbe in generale ammissibile un intervento legislativo regionale indirizzato a frustrare completamente le finalità cui l'intesa -stessa è rivolta. E dunque: quanto affidamento si può nutrire sulla stabilità e sulla validità delle normative regionali "attuative" dell'intesa? L'approvazione dell'intesa non può impedire in assoluto il contenzioso stato-regioni, ma lo dovrebbe sicuramente disincentivare. Infatti, il principio di leale collaborazione ha rilievo costituzionale e la stessa Corte costituzionale (sentenze 312006 e 582007) sostiene che esso impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale di tener fede all'impegno assunto. In ogni caso, ragionevolmente si può ritenere che la conclusione dell'intesa sconsiglierà le impugnative statali, anche se non si può escludere che qualche problema potrà riguardare soprattutto le leggi regionali che la "interpretano", se così può dirsi, in senso molto restrittivo. Ma i nodi più seri potrebbero nascere di fronte al giudice amministrativo. Non si può infatti escludere che alcuni comuniimpediscano ai privati interventi che le leggi regionali invece consentono, rivendicando la propria funzione - ovvero neghino interventi consentiti dall'intesa, ma non invece dalla legge regionale, più restrittiva. In casi di questo genere, il probabile contenzioso di fronte al giudice amministrativo, innescato dal ricorso del privato che si vedesse bloccati i lavori, potrebbe essere l'occasione sia per chiarire il valore dell'intesa, sia - ahimé - per sollevare varie questioni di costituzionalità delle leggi regionali, con connessi problemi di stabilità e certezza delle scelte normative da queste compiute. Questo eventuale contenzioso sarebbe valutato dalla Corte costituzionale certamente alla luce .dell'intesa, ma soprattutto con riferimento alla ripartizione costituzionale delle competenze di Stato e Regioni, che l'intesa non può in alcun modo modificare.