Dal colabrodo alla gabbia: è la metafora che ha usato ieri il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, nel presentare il "suo" Codice, in vigore da domani. Come dire: da un sistema di norme dispersivo e che presentava una falla enorme lasciare fuori dalla porta la tutela del paesaggio a un nuovo impianto che cerca di riportare ordine nella complessa materia della tutela e della valorizzazione dei monumenti, raccogliendo sotto lo stesso tetto anche la salvaguardia del bene paesaggistico. «Abbiamo cercato ha affermato il ministro di scrivere il Codice in maniera semplice, compatibilmente con la difficoltà di certi temi. Dove possibile, sono stati abbandonati i termini complicati e si è fatto ricorso a un linguaggio di facile lettura, così che il Codice rappresenti anche uno strumento di controllo da parte dei cittadini. Uno strumento di democrazia». È stato un Urbani accalorato quello che ieri ha voluto segnare la novità. La foga ha preso il sopravvento quando il ministro ha inteso rispondere alle polemiche che hanno accompagnato la nascita del Codice. Polemiche, anche recentissime, scatenate soprattutto dalla possibilità di vendita del patrimonio pubblico e dal meccanismo del silenzio assenso che incombe sulle decisioni dei soprintendenti, che devono dire se un immobile è di interesse artistico e va tutelato oppure può essere messo all'asta. Se la risposta non arriva entro 120 giorni, il bene viene comunque dichiarato alienabile. Tesori in vendita. «Superficiali»: così Urbani ha definito le critiche di coloro che hanno parlato di alienazione dei gioielli dello Stato. Definizione usata poco prima da Salvatore Settis, direttore della Scuola Normale di Pisa, che pure verso il silenzio assenso non è stato tenero. Una «decisione sciagurata, il tallone d'Achille del Codice», l'ha definito Settis, che in qualità di consulente ha partecipato alla stesura del provvedimento. Allo stesso tempo, però, Settis ha affermato che il Codice rappresenta un «importante punto di partenza» e che molte critiche non hanno ragione di esistere. Sono, appunto, «superficiali». Sono tali, ha spiegato Urbani, perché non è vero che si intendono vendere i monumenti. Il Codice, anzi, erige un muro fra beni che devono essere assolutamente sottoposti a tutela e gli altri che invece possono essere dismessi. E quando gli immobili sono di incerta destinazione, sono le soprintendenze a sciogliere il dubbio. Ma ha continuato Urbani prima ancora del soprintendente locale, è il ministero che valuta la scheda del bene "dubbio", scheda preparata in collaborazione con gli uomini del Demanio. Alle soprintendenze locali, pertanto, arriveranno solo casi molto particolari, che potranno avere una risposta anche sotto la "mannaia" del silenzio assenso. La ricostruzione non ha convinto l'opposizione. L'ex ministro dei Beni culturali, Giovanna Melandri, è ritornata a parlare di «Codice pericoloso» e, a proposito del silenzio assenso, ha sottolineato che esiste «un effettivo rischio di svendita nei prossimi giorni non già dei più famosi monumenti nazionali, ma di decine e decine di beni meno noti, il cui valore storico-artistico sarà difficile da far valutare in tempi così ridotti da soprintendenze territoriali sempre più private di uomini e mezzi da tre anni di costanti tagli di bilancio». Il silenzio assenso. Al momento nessuno può dire se alla fine l'avranno vinta le rassicurazioni di Urbani e le previsioni catastrofiche della Melandri. Quello del silenzio assenso è un capitolo tutto da scrivere. C'è anche chi, come Italia nostra, sostiene che, a causa di scadenze normative rispettate in ritardo, quel meccanismo non possa più essere invocato. Sta di fatto che il Codice si è limitato a ereditare il silenzio assenso dal decretone di accompagnamento della Finanziaria di quest'anno. È lì che il tempo contingentato per la risposta dei soprintendenti ha fatto la sua comparsa. E, nelle intenzioni di Urbani, lì doveva rimanere confinato. Nel Codice, infatti, non ve n'era traccia. Almeno sino a poche ore prima che il Codice entrasse a Palazzo Chigi per l'approvazione da parte del Governo. Secondo un'interpretazione sostenuta dallo stesso ministero il silenzio assenso si applicherà solo nella prima fase di verifica dei beni demaniali e poi si potrà metterlo nel dimenticatoio. Si deve almeno attendere che inizi l'operazione di valuta-zione degli immobili potenzialmente da vendere. Il Demanio ha messo a punto un primo elenco di beni da esaminare e l'ha trasmesso ai Beni culturali. Ma la verifica, i cui criteri sono stati stabiliti da un decreto di febbraio, deve ancora iniziare. Costituzione e Codice. Tutela e valorizzazione. Questi due termini sono diventati la bestia nera del ministero dei Beni culturali da quando la riforma del Titolo V della Costituzione li ha separati: la prima è di competenza dello Stato, la seconda delle Regioni. O meglio, trattandosi di materia di legislazione concorrente, lo Stato fissa i principi generali, ma come valorizzare i monumenti lo si decide a livello regionale. Una frattura che ha bloccato diverse iniziative del ministero e che con il Codice si è cercato di ricomporre. È stato chiarito, ha spiegato il professor Sabino Cassese, che «l'esigenza della valorizzazione è subordinata a quella della tutela». Anche per questo Cassese che ha fatto parte della commissione che ha predisposto il Codice e che ieri lo ha presentato insieme al ministro e a Settis ha potuto dire che si è messo ordine in «un magma normativo». Il ruolo dei privati nei musei. È un'altra novità del Codice. Tutto è contenuto nell'articolo 115, dove si spiega con quali formule possono essere gestiti i beni culturali. Dai grandi musei, come gli Uffizi, ai piccoli monumenti: la norma delinea il possibile loro futuro. Che può essere affidato, come sempre è stato finora, alla mano pubblica, ma può anche riconoscere maggiore spazio ai privati. La novità è, infatti, che potranno essere dati in concessione non solo i servizi dei musei (biglietterie, caffetterie, ristoranti, librerie), ma anche lo stesso bene. Un lungo passo oltre la legge Ronchey, che con il Codice si deve considerare implicitamente abrogata. Il paesaggio. Per «paesaggio si intende una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni». La definizione è contenuta nell'articolo 131 del Codice. La novità quella che Urbani ha definito «rivoluzione copernicana» è che il paesaggio così inteso entra a fai parte del patrimonio culturale e, in quanto tale, è sottoposto a tutela. Un ruolo centrale avranno i piani paesaggistici, il cui fine è di "tagliare" il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio a quelli degradati. In relazione ai differenti livelli di valore paesaggistico, il piano attribuisce a ogni ambito gli obiettivi di qualità: mantenere le caratteristiche che quella porzione di paesaggio possiede, indicare le linee di sviluppo urbanistico compatibili, recuperare e riqualificare gli edifici. Sui problemi del paesaggio è «urgente avviare un tavolo di concertazione cui partecipino le associazioni ambientaliste». Questo il giudizio di Roberto Della Seta, presidente di Legambiente, che aggiunge: «Valutiamo positivamente l'introduzione nel Codice della convenzione europee del paesaggio e la realizzazione concreta dei piani paesaggistici. Rimane la nota dolente della scarsità di risorse delle soprintendenze e la confusione nell'interpretazione delle norme». Le tappe I natali. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio nasce da una delega affidata al Governo dalla legge 137 del 2002, la quale chiedeva all'Esecutivo di mettere ordine nella materia. La commissione. Il 21 novembre 2002 il ministro dei Beni culturali, Giuliano Urbani, insedia la commissione che dovrà lavorare alla stesura del Codice. La commissione è presieduta dal consigliere di Stato, Gaetano Trotta. Urbani indica i tre pilastri del Codice: inalienabilità dei beni storici e artistici, definizione del rapporto tra Stato e Regioni, valorizzazione del patrimonio. I primi passi. Dopo molte bozze, il Codice vede la luce il 20 settembre del 2003, quando Urbani lo sottopone al Consiglio dei ministri, dove riceve il via libera preliminare. Dopodiché passa al vaglio del Parlamento e della Conferenza Stato-Regioni, per ritornare a Palazzo Chigi il 16 gennaio 2004 e ottenere il sì definitivo. La veste legislativa. Il Codice diventa il decreto legislativo 41 del 22 gennaio 2004 e viene pubblicato sul Supplemento ordinario 28L alla «Gazzetta Ufficiale» n. 45 del 24 febbraio. L'entrata in vigore viene prevista per il primo maggio. La struttura. Il Codice si compone di 184 articoli ed è suddiviso in cinque parti: la prima è dedicata ai principi generali, la seconda ai beni culturali (tutela, valorizzazione, vigilanza, conservazione, vendita), la terza al paesaggio, la quarta al sistema sanzionatorio, la quinta alle disposizioni transitorie e alle abrogazioni.