Piani regolatori comunali in linea con i piani paesaggistici. Autorizzazioni ambientali più rigorose e a rischio annullamento, con l'effettiva incidenza del parere delle soprintendenze. Questi i principali obiettivi del Codice dei beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 422004 in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, supplemento ordinario n. 28, in vigore dal 1 maggio 2004). Specifiche disposizioni sono dedicate alla procedura di Dia anche per gli interventi su beni vincolati. Vediamo dunque i tratti salienti del codice, che fissa i termini per definire il quadro della pianificazione regionale e degli enti locali. Il codice è strutturato in due parti: la prima contiene le disposizioni generali; la seconda, molto corposa, è dedicata allo sviluppo della disciplina dei beni culturali e paesaggistici. ADEGUAMENTO PIANI PAESAGGISTICI Le regioni elaborano piani paesaggistici, cui devono conformarsi i piani regolatori. Il codice stabilisce che entro quattro anni le regioni devono procedere al coordinamento dei piani redatti in base al T.u. ambiente. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice il ministero dei beni culturali deve predisporre uno schema generale di convenzione con le regioni in cui vengono stabilite le metodologie e le procedure di ricognizione, analisi, censimento e catalogazione degli immobili e delle aree oggetto di tutela. AUTORIZZAZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO Fino all'approvazione dei nuovi piani paesaggistici e al conseguente adeguamento dei piani regolatori, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione deve dare immediata comunicazione alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla relativa richiesta e costituisce comunque atto distinto e presupposto dal titolo edilizio. I lavori peraltro non possono essere iniziati in difetto di essa. Il ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione entro i 60 giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. COORDINAMENTO CON I PIANI REGOLATORI II ministero dei beni culturali deve individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione. Le previsioni dei piani paesaggistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici. Il piano paesaggistico stabilisce un termine entro il quale (non superiore a due anni) i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici. PRINCIPI GENERALI II compito di tutela e valorizzazione del patrimonio è assegnato non solo agli enti pubblici, ma anche ai privati. Ai sensi dell'articolo 1, infatti, i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, sono tenuti a garantirne la conservazione. PATRIMONIO CULTURALE II codice introduce il concetto di patrimonio culturale, che comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici. Principio generale è quello della destinazione del patrimonio culturale: i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela. FUNZIONI DI TUTELA Il codice garantisce l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, attribuendole al ministero per i beni e le attività culturali. Peraltro le regioni, i comuni, le città metropolitane e le province devono cooperare con il ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela. Gli accordi o le intese tra pubbliche amministrazione per la tutela del patrimonio culturale possono prevedere particolari forme di cooperazione tra stato, regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Alle regioni sono direttamente conferite le funzioni di tutela dei beni paesaggistici. Sono conferite alle regioni, sempre rimanendo salve a favore del ministero dei beni culturali, le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di inerzia o inadempienza. FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE La valorizzazione del patrimonio culturale è dichiarata materia nella quale le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente. Anche a tale proposito il codice prescrive il coordinamento tra i vari enti pubblici: al fine di assicurare il coordinamento delle attività di valorizzazione, il ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali concludono, di regola, appositi accordi o intese. AUTORIZZAZIONE PER INTERVENTI EDILIZI SUI BENI CULTURALI Per realizzare un intervento edilizio in zona protetta si devono rispettare due condizioni: l'autorizzazione della soprintendenza e il conseguimento del titolo edilizio. Il codice dei beni ambientali e culturali subordina ad autorizzazione, tra le altre ipotesi, la demolizione dei beni culturali, anche con successiva ricostruzione e anche l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali. L'autorizzazione è resa, di regola, sul progetto presentato dal richiedente, e può dettare prescrizioni. DIA II codice dei beni ambientali e culturali prescrive che qualora gli interventi autorizzati necessitino anche di titolo abilitativi in materia edilizia, è possibile il ricorso alla denuncia di inizio attività, nei casi previsti dalla legge. A tal fine l'interessato, all'atto della denuncia, trasmette al comune l'autorizzazione conseguita corredata del relativo progetto. Pertanto lo schema della denuncia di inizio attività non si ferma rispetto ai beni protetti. AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA Il codice in commento conferma il principio per cui è vietato distruggere o apportare modifiche che rechino pregiudizio al valore paesaggistico oggetto di protezione. Anche qui ci vuole l'autorizzazione preventiva, di cui il codice disciplina in maniera analitica tutto quanto l'iter. Anche per i beni sottoposti a tutela paesaggistico-ambientale vale la regola della possibilità di avvalersi della denuncia di inizio attività in campo edilizio. Il codice in pillole PATRIMONIO CULTURALE compito di tutela e valorizzazione del patrimonio assegnato agli enti pubblici e ai privati FUNZIONI Dì TUTELA introdotto il concetto di patrimonio culturale, che comprende sia i beni culturali sia i beni paesaggistici beni del patrimonio culturale destinati alla fruizione della collettività esercizio unitario delle funzioni di tutela, attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali FUNZIONI DI VALORIZZAZIONE cooperazione di regioni, comuni, città metropolitane e province alle regioni le funzioni di tutela dei beni paesaggistici materia oggetto di legislazione ripartita coordinamento delle attività a mezzo di accordi e intese tra ministero, regioni e altri enti pubblici territoriali