È legittima la delibera di un Consiglio comunale che ha consentito la localizzazione degli impianti eolici nelle zone agricole, vietandole però nelle aree coltivate ad ulivo. Così ha stabilito il Tar Puglia - Bari (sezione III, n. 9832009): il caso riguardava un Comune che nel Prg aveva fissato questi limiti perché gli ulivi «costituiscono elementi caratterizzanti la storia, la cultura, il paesaggio rurale e la tradizione agroalimentare». I giudici hanno promosso la delibera, sulla base del fatto che il Dlgs 3872009 (articolo 12) sulle fonti rinnovabili precisa che la collocazione degli impianti eolici deve «tenere conto delle disposizioni in sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla ... tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale ...». Disposto, questo, richiamato dalla Lr Puglia l2008. La delibera del Comune, dunque, ha contemperato l'esigenza delle fonti energetiche rinnovabili con le altre esigenze della tutela del paesaggio, dell'equilibrio ambientale e dell'indotto economico, rendendo off limits le aree coltivate a ulivo in quanto protette dalla legge 1441951 e dalla Lr Puglia 142007. La sentenza è esatta e ha applicato puntualmente la Lr 142007, che all'articolo 27, comma 2 ha fatto esplicitamente salvo il potere discrezionale dell'amministrazione di stabilire dei divieti alla collocazione degli impianti eolici.