Testo licenziato in quarta commissione. Protesta Idv: Seduta lampo, tutto da rifare Passa all'esame della quarta Commissione (Urbanistica) la legge sul recupero dei sottotetti. "Poche regole certe - spiega il presidente dell'organismo consiliare, Pasquale Sommese - per consentire a chi possiede un sottotetto di poterci abitare tranquillamente". Innanzitutto l'edificio in cui è situato il locale deve essere in parte o tutto destinato ad uso abitativo. Il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente o, se realizzato abusivamente, deve essere stato sanato. Ma non sono mancate le polemiche. Giuseppe Maisto dell'Idv riferisce di un vero e proprio blitz compiuto in commissione, "con un via libera arrivato solo in 20 minuti e dopo che la seduta era stata sconvocata per mancanza del numero legale". antonella autero I sottotetti potrebbero essere presto assimilati ad abitazioni se l'aula si esprimerà con la stessa rapidità con cui ha votato ieri la commissione di Pasquale Sommese. "Ci eravamo lasciati poco più di qualche settimana fa con la convocazione del tavolo tecnico Consiglio-Giunta per esaminare gli emendamenti e proporre all'esame dell'Assise consiliare un testo coordinato e condiviso - spiega il presidente della quarta commissione (Urbanistica) -. La mia più grande soddisfazione è oggi essere riuscito, insieme ai miei colleghi consiglieri, a chiudere in tempi rapidi. Presto il testo sarà esaminato dal Consiglio", assicura Sommese. Rapidità che, invece, è apparsa sospetta a qualche altro consigliere, come Giuseppe Maisto dell'Italia dei Valori che parla di esame record. "Un record, però - attacca Maisto - sul quale nutro grossi dubbi, anche perchè non riesco a capire, in appena venti minuti, cosa sia stato dibattuto. Italia dei Valori - conclude Maisto - dichiara, comunque, fin da adesso che il provvedimento discusso oggi, sarà dettagliatamente osservato in sede consiliare perchè, per quanto ci riguarda, non è stato mai approvato con una regolare seduta di Commissione". Nella legge ci sono poche regole per consentire a chi possiede un sottotetto di poterci abitare tranquillamente. Innanzitutto l'edificio in cui è situato il locale da recuperare deve essere destinato in tutto o in parte alla residenza e deve essere già stato realizzato e legittimamente o, se realizzato abusivamente, deve essere stato sanato. Consentita, nei luoghi sottoposti a vincolo, una altezza inferiore di 20 centimetri al minimo abitabile (2,20 metri) e un'altezza minima sui lati di 1,40 metri. La legge impone che il progetto di recupero debba essere accompagnato da opere di isolamento termico che consentano il risparmio dei consumi energetici. La norma, prevede anche che il recupero dei sottotetti possa avvenire in deroga alle prescrizioni del piano urbanistico territoriale della penisola sorrentina e della legge 16 del 2004, nonchè di tutti i piani territoriali urbanistici e paesistici e dei provvedimenti regionali in materia di parchi. "Alla base della legge - commenta Sebastiano Sorrentino, presidente dell'ottava commissione (Agricoltura) e uno dei firmatari del testo - c'è l'intento di disciplinare al meglio una materia sulla quale, finora, ha regnato una grande confusione. Se il Consiglio approverà il testo preparato da me e dai colleghi Caputo, Buono e Ragosta i proprietari dei sottotetti che hanno agito nella legalità potranno finalmente andarci ad abitare". La proposta approvata Condizioni per il recupero 1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni: a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza; b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, della legge 24 novembre 2003 n. 326, o ad altro titolo di legge. c) l'altezza media interna del sottotetto, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore a metri 1,40 non vengono computati ai fini del calcolo dell'altezza media. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento del solaio di calpestio del sottotetto e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non incida sulla statica e non modifichi il prospetto dell'edificio, e che siano rispettati i requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro della Sanità datato 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. La richiesta del titolo abilitativo per il recupero del sottotetto esistente di cui al comma 1, deve essere accompagnata dall'attestato di certificazione energetica dell'intervento relativo al sottotetto recuperato, che preveda l'attuazione di quanto previsto nella Tabella 1.3 dell'allegato C del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. I sottotetti realizzati legittimamente in data successiva all'entrata in vigore della presente legge, in fabbricati esistenti alla stessa data, possono essere recuperati ai fini abitativi con le modalità di cui ai commi precedenti. Requisiti per l'utilizzo di sottotetti ai fini abitativi I progetti di edifici che attestino una prestazione energetica globale minore o al massimo uguale a 60 kWhm? anno, possono prevedere l'utilizzazione ai fini abitativi dei sottotetti assentiti dalla strumentazione urbanistica vigente. I sottotetti di cui al comma 1devono possedere i requisiti di cui alle lettere a) e c), comma 1, articolo 3. L'utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi di cui al comma 1 è subordinato all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali con un minimo di un metro quadrato per dieci metri cubi della volumetria resa abitabile. Modalità d'intervento Solo al fine di migliorare le prestazioni energetiche dell'edificio, il recupero dei sottotetti di cui all'articolo 3, nonché quelli di cui all'articolo 4, possono essere realizzati anche modificano le altezze di colmo, di gronda nonché le linee di pendenza delle falde, nei limiti di altezza massima degli edifici indicati dalel vigenti norme urbanistiche, a condizione che l'altezza media interna, di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 3, non superi metri 2,70. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroilluminazione naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purché siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio. Il recupero e l'utilizzazione dei sottotetti esistenti può essere consentito nel rispetto della sicurezza statica dell'immobile e delle prescrizioni igienico-sanitario riguardanti le condizioni di agibilità.