10032004 DAL PRIMO MAGGIO IN VIGORE IL NUOVO CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Giovedì 29 aprile alle ore 12.00, presso la Biblioteca Casanatense, Via S. Ignazio, 52 - Roma, il Ministro per i Beni e le Attività culturali On.le Giuliano Urbani presenterà il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio". Interverranno il Prof. Sabino Cassese e il prof. Salvatore Settis. Lo ha annunciato il Ministro Giuliano Urbani in un'audizione alla commissione ambiente territorio del Senato sulle linee generali della politica in materia di paesaggio. CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO Decreto legislativo recante il "codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Con il nuovo codice ha sottolineato il ministro "si costituisce il binomio tra paesaggio-patrimonio storico artistico". Quanto alle innovazioni "la prima - a giudizio del ministro - e' stata considerare il paesaggio un bene culturale. Il nuovo codice e' orientato alla tutele sistematica di quello che per secoli abbiamo chiamato Bel Paese e la tutela del paesaggio fa capo esclusivamente allo Stato". Il Ministro ha poi sottolineato anche che c'e' stata anche un'ottima collaborazione con regioni e enti locali "non tesa a difendere orticelli riservati, ma a creare un meccanismo complessivo di cooperazione". Fondamentale il punto che riguarda le sovrintendenze chiamate con il nuovo codice a pianificare insieme alle regioni attraverso un procedimento ex ante e non a posteriori: "ci siamo trovati di fronte con l'applicazione della legge Galasso - ha spiegato Urbani -, a una delusione da parte delle sovrintendenze che esprimevano pareri negativi che gli enti locali portavano poi al Tar il quale regolarmente li annullava. In alcune regioni il Tar ha annullato al 100 i provvedimenti delle sovrintendenze vanificando il controllo" Nell' elaborazione del codice, ha spiegato Urbani alla commissione Ambiente e territorio del Senato, "ci siamo scontrati con alcuni problemi che richiedevano un urgente intervento. I limiti della normativa esistente avevano prodotto soprattutto un fenomeno di diffuso e crescente abusivismo e una montagna di contenziosi. La generalizzata delega ai Comuni, da parte delle Regioni, delle competenze ad autorizzare gli interventi edilizi su beni paesaggistici con la riserva allo Stato del solo potere di annullamento successivo ha condotto ad esiti non appaganti. Il nuovo codice aveva il compito di dare una soluzione a queste difficolta"'. Tra le innovazioni, Urbani ha sottolineato di "aver messo nel conto la necessita', dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, di cercare un sistema complessivo di tutela che non mettesse in rotta di collisione con le competenze regionali. A questo si deve aggiungere la necessita' di uniformare la nostra normativa alla convenzione europea del paesaggio". Tra le innovazioni anche un istituto per la riqualificazione paesaggistica sempre in collaborazione con Regioni, Enti locali e comunita' montane "che e' la leva - ha sottolineato il ministro - che ci ha consentito tutto questo". E poi la pianificazione paesaggistica strettamente legata alla pianificazione urbana. Il meccanismo prevede la gradualita' delle soluzioni ipotizzate. "Se le Regioni - ha spiegato il Ministro - adottano la pianificazione paesaggistica come prevista dal codice c' e' una compartecipazione delle soprintendenze nella fase ex ante. Se qualche Regione non riterra' opportuno di adottare i piani paesaggistici previsti dal nuovo codice o se interverra' piu' avanti, rimarra' in vigore la normativa attuale in cui le soprintendenze hanno un ruolo di intervento a fine procedimento. Abbiamo lasciato come cautela - ha concluso il Ministro - questa possibilita' ma il nostro augurio e' che tutte le Regioni adottino quella nuova. Ce ne sono alcune, come Veneto ed Emilia Romagna, che stanno anticipando tutto questo".