Solo l'autorità giudiziaria potrà adottare provvedimenti contro chi scarica musica o film da internet, non potranno farlo né la polizia ferroviaria né, ancor meno, i provider. È una modifica fondamentale apportata al decreto del ministro per i Beni culturali Urbani nel capitolo contro la pirateria per volere della commissione cultura. Sulla funzione di controllo dei provider il governo è stato clamorosamente sconfitto: non dovranno controllare il traffico e trasformarsi in «vigilantes» (in pratica avrebbero chiuso tutti). E sarà affidato all'autorità giudiziaria e non al ministero dell'Interno il compito di intervenire in caso di violazioni per via telematica. «Con il decreto Urbani si attribuivano alla polizia poteri di intervento e sanzioni, ledendo l'artìcolo 15 detta Costituzione, che spettano solo all'autorità giudiziaria. Né tantomeno i provider avranno il compito di vigilare», osserva Giovanna Grignaffini, deputata dei Ds. Tra gli altri aspetti del decreto, passato atta Camera per andare al Senato (dovrà essere convertito in legge entro il 22 maggio) e che riguarda anche gli enti lirici: attenua le sanzioni, estendendole però a tutte le opere dell'ingegno. Per chi scarica da internet copie pirata di file musicali o cinematografici a tìtolo personale la sanzione passa 1.500 a 154 euro (come previsto dalla legge sul diritto d'autore), ma sale a 1.032 in caso di operazione ripetuta più volte. Resta la confisca dei materiali e la pubblicazione della condanna sui giornali per chi duplica cd e dvd non per scopo personale. Per chi ne fa commercio o ci guadagna le sanzioni restano invece penali invece (reclusione da tre mesi a sei anni). Scambiare brani musicali e audiovisivi è consentito solo a condizione che i files abbiano gli appositi avvisi informativi, previsti dalla legge sul diritto d'autore. Se il file non sarà provvisto di avviso, chi lo immette commetterà un reato.