Con la legge 326 del 24 novembre 2003 i beni demaniali privi di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico sono esclusi dalle disposizioni riguardanti la tutela dei beni culturali e possono essere venduti ai privati. Le regole per l'applicazione di questa legge sono stabilite dal decreto del ministero per i Beni e le attività culturali redatto di concerto con l'Agenzia del demanio e con il Ministero della Difesa. Lo spirito della norma è quello di far guadagnare qualcosa allo Stato vendendo parti del patrimonio pubblico di interesse culturale non rilevante, parti che anzi potrebbero trarre vantaggio dall'uso e dalla manutenzione assicurata dal capitale privato. Di questa legge e del Regolamento attuativo si è molto discusso. Si è sottolineata la scarsità di risorse delle Soprintendenze che dovrebbero verificare la sussistenza o meno dell'interesse culturale dei beni. Si è criticata la regola del "silenzio-assenso". Tuttavia i 65 anni di storia amministrativa e di prassi trascorsi dal 1939, anno di emanazione della legge sulla tutela, ad oggi dovrebbero far riflettere: essi stanno a dimostrare la sostanziale impotenza, nonostante il costante impegno profuso dai funzionari, delle amministrazioni pubbliche, se non a tutelare, a tenere sotto controllo i propri beni, mobili ed immobili, demaniali e non, il problema non essendo poi molto diverso se il controllo esercitato debba esercitarsi sulle sedie o sui computer, sull'entrata e sull'uscita del materiale di facile consumo, sui reperti archeologici, sui vasi, sui quadri stipati nei sotterranei dei musei, sui parchi archeologici, sul paesaggio, sulle ville, sulle caserme dismesse, sui belvederi...Tanto da far pensare se per le attrezzature e la strumentazione necessarie al funzionamento degli uffici non sia più conveniente la formula del leasing (e se prendessimo gli interi uffici amministrativi a noleggio pagando cifra fissa per i telefoni, la luce, il riscaldamento, le macchine, gli arredi?) Se i funzionari potessero essere sollevati dal peso schiacciante di una nozione di patrimonio e di tutela onnicomprensiva e dalla logica dell'inventario estesa anche a beni strettamente strumentali alla funzione, potrebbero forse dedicarsi con più tempo e più intelligenza alla ricerca, allo studio, alla conservazione ed alla salvaguardia di quei beni, davvero unici, che testimoniano nel mondo la cultura e la storia italiana. Nello stesso anno, il 1939, della legge sulla tutela, ora parzialmente modificata, viene emanata un'altra disposizione che ambisce al controllo onnicomprensivo dello Stato. Questa volta soggette al controllo sono le pubblicazioni, ogni tipo di pubblicazione, dalle cartoline ai saggi, dai manifesti ai periodici, dagli opuscoli ai quotidiani. Una copia di tutto, ma proprio tutto ciò che si stampa deve essere controllato dalla prefettura per poi essere conservato nelle due biblioteche nazionali. Quello che si stampa nelle province viene conservato nelle più importanti biblioteche provinciali. La legge, la 374 del 1939, è tuttora in vigore, sostanzialmente immutata, nonostante i ripetuti tentativi di modificarla. Si deve a questa legge l'ingovernabile intasamento dei depositi librari delle più importanti biblioteche. Intasamento divenuto del tutto incontrollabile da quando in Italia i pubblicisti sono diventati più dei lettori, gli autori più degli studenti. Da quando alle pubblicazioni su carta si sono aggiunte quelle su cassetta, su cd, su dvd., alle monografie ed ai saggi si sono aggiunte le enciclopedie a dispense, i supplementi del venerdì, del sabato, della domenica... Chi controlla questo mare di carta? Nessuno. Ci provano con lodevole sforzo i bibliotecari. I cosiddetti archiviandi, dal bibliotecario responsabile riconosciuti di scarso valore bibliografico, vengono infatti stipati per formato o per argomento, come vuole il regolamento delle biblioteche, in pacchi, registrati in pacchi, depositati in pacchi in qualche deposito. Chi conosce questo materiale? Nessuno. Per gli archiviandi infatti non è prevista la scheda in catalogo. Chi consulta questo materiale? Nessuno. Quanto costa la conservazione di questo materiale? Moltissimo. Occorre infatti prelevare libri e opuscoli dalle questure, e i traslochi costano, effettuare la selezione, fare pacchi delle pubblicazioni di scarso interesse, affittare depositi esterni ove collocare gli opuscoli, pagare il canone mensile per il noleggio dei depositi. Anche le pubblicazioni che entrano a far parte del patrimonio delle biblioteche pubbliche sono considerate beni demaniali, immobili per destinazione d'uso. Dunque perché non introdurre il criterio dell'alienabilità del bene anche alle pubblicazioni di scarso interesse che non si catalogano pervenute nelle biblioteche in virtù della legge sul deposito obbligatorio degli stampati? Perché non introdurre anche per i beni librari la nozione dello scarto? Scarto che non significherebbe macero ma destinazione al mercato degli amatori, ad eventuali nuovi centri di documentazione specializzati e forniti di ampi spazi, ai mercatini, alle bancarelle, alle associazioni, alle piccole biblioteche eventualmente lasciando solo alle due biblioteche nazionali centrali il compito di documentare, senza alienazione, ogni forma di pubblicazione indipendentemente dal suo interesse culturale. E' una strada su cui riflettere anche quando la nuova legge sul diritto di stampa dovesse essere finalmente approvata con quelle modifiche che vengono incontro alle moderne esigenze documentarie ma non rispondono alla cronica mancanza di spazi, di soldi e di impiegati delle nostre biblioteche pubbliche.